Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
05 2 24/02 NOME EL POPOLO ITALIA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto MORTE DELLA SEZIONE SECONDA CIVILE PARTE Notificatione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELA SENTENTA Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 20231/99 - ConsigliereDott. Ugo RIGGIO Cron.16054 Rep. 1178 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 22/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsigliereDott. Umberto GOLDONI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti € 155 dal Sig. 12 APR. 2002 SENTENZA IL CANCELLIEREsul ricorso proposto da: il PP MA ET, UR IN, quali eredi di UR GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FOGLIANO 35, presso lo studio €0.77, 11500 ANCELLER LUCARINI-ERRIGHI, difesi dall'avvocato GIACOMO SACCOMANNO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ES, RI MA IA, AM CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VIA LIMA 15, pressoelettivamente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale lo studio dell'avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, che li al sig foRCACCHIA 2002 difende unitamente all'avvocato FELICE BADOLATI, per diritti € 1859+2 8589 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- controricorrenti LIRE 10000 CANCELLERIA nonchè
contro
RA AE;
- intimato AE515312 avverso la sentenza n. 53/99 della Corte d'Appello di LIRE 10000 CANCELLER REGGIO CALABRIA, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo AE515313 CIOFFI;
LIRE 10000 CANCELLERIA udito l'Avvocato Giacomo SACCOMANNO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
AE515314 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame proposto da CH UR contro la sentenza del Tribunale di Palmi che l'aveva condannato a restituire a Raffa- ele RA una cantina di quest'ultimo che deteneva senza titolo, e che a- veva rigettato la sua azione di rivendicazione relativa ad un suolo nel detta- glio specificato, proposta con l'instaurazione di un distinto giudizio nei con- fronti di CO AM e IA RA PU, poi riunito a quello promosso da EL RA, e nel quale erano intervenuti in qualità di successori a titolo particolare nel diritto controverso. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione An- tonino UR e PI IA CE, eredi di CH UR, deceduto nel corso del giudizio di appello, e la cui morte non era stata né di- chiarata in udienza né notificata alle altre parti dal suo procuratore. CO AM e IA RA PU hanno resistito del ricono con controricorso, eccependo preliminarmente la sua inammissibilità, per- ché notificato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 325 comma 2° cod. proc. civ.. NT UR e PI IA CE hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controri- correnti è fondata. 3 w wwwwwww La sentenza impugnata è stata notificata il 9 luglio 1999 al pro- curatore di CH UR, che, come accennato in narrativa, non a- veva dichiarato in udienza, o notificato alle controparti, la morte di quest'ultimo, sopravvenuta nel corso del giudizio di secondo grado. Gli eredi di CH UR hanno notificato il loro ricor- so per cassazione il 25 ottobre 1999, due giorni dopo la scadenza del termi- ne (considerata la sua sospensione feriale) stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ.. Tale notificazione ha determinato la decorrenza di quest'ultimo. Questa Corte ha sempre affermato che la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio, che sopravvengono nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, sono disciplinate esclusiva- mente dalle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ.. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato in quanto titolare del relativo negozio proces- suale, ometta di dichiarare in udienza, o di notificare alle altre parti, la morte o la perdita della capacità della parte rappresentata, la posizione di questa rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona anco- ra esistente ed ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite;
con l'ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza, fatta al procuratore medesimo a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione. (tra le tante, Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 1987 n. 6079; sez. III, 13 settembre 1996, n. 8263; sez. III, 13 settembre 1996, n. 8263; sez. I, 9 agosto 1997, n. 7441). Nessuna rilevanza ha quindi, ai fini di causa, la seconda notifi- cazione della sentenza impugnata, sulla quale i ricorrenti hanno richiamato ENTRATE ROMA 3 AGENDA DE 76102082 4. 024954Registrato in dcia 14277 1 versale C. ME/77) (euroCENTO P. Elari Il Resp l'attenzione della Corte con la loro memoria, effettuata dai controricorrenti (insieme con l'atto di precetto, ed all'evidenza quindi finalizzata alla sua e- secuzione), dopo la notificazione del ricorso, ossia dopo che avevano avuto legale conoscenza della morte di CH UR. L'inammissibilità del ricorso proposto da NT UR e PI IA CE rende superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti di EL RA, che non è stato chiamato a partecipare al giudizio di legittimità. I e preclude Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna NT UR e PI IA CE a rifondere a CO AM e Ma- ria RA PU le spese di lite, che liquida in (20,08 euro, oltre 700,00 euro per onorari. Roma, 22 gennaio 2002 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Выватели L'estensore Z (Carlo Cioffi)Carlo Coff IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarice DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 APR. 2002 20 1097 129,11 IL CANCELLIERE 01 45ST 20,66 5 TOT. 149,77