Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3666
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Sentenza 14 marzo 2001

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Può essere oggetto di registrazione come marchio il segno che, prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo ed individualizzante ad onta della originaria genericità; rispetto a questo principio, posto dall'art. 19 del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, approvato con regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, pone una regola diversa l'art. 47 bis dello stesso regio decreto, introdotto dall'art. 43 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il quale, pur riguardando la convalidazione del segno originariamente non proteggibile, considera, con una norma non retroattiva, la sola ipotesi di uso successivo alla registrazione, per ricollegarvi un effetto impeditivo della dichiarazione di nullità. (Sulla base dell'enunciata massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure l'applicazione dell'art. 19 legge marchi operata dal giudice del merito il quale, in una vicenda verificatasi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 480 del 1992, aveva riconosciuto legittima la pretesa di protezione del marchio nel giudizio di contraffazione in presenza di uso di segno non registrato per un decennio anteriore alla registrazione, segno che, per effetto dell'uso, aveva acquistato carattere distintivo).

Anche un colore può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di pure fantasia con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo che il collegamento tra il colore e il prodotto rappresenti il dispiego di un attività creativa; ne' si pongono in tal caso rischi di monopolio del nome di un colore che di necessità deve essere adoperato da chiunque produca il medesimo bene, rischi che invece si presenterebbero allorché si consentisse di ripetere il colore del prodotto nel marchio. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva riconosciuto legittima la pretesa di protezione del marchio denominativo "Capsula Viola" riguardante un vino della casa Antinori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3666
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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