Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTI SUPR016 26 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risor invento EZI NE TERZA CIVILE dawni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio - Presidente DUVA - R.G. N. 13282/99 ---- Rel. Consigliere Cron. 4084 LUPO Dott. Ernesto Consigliere Rep. 461 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 03/10/01 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE CORTE ZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.95 sul ricorso proposto da: perdiritt 6 FEB. 2002- it LLOYD ITALICO SPA, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato €1,55 L.3000 ALESSANDRO PINTUS, che la difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato IGNAZIO CARAMANNA, giusta delega in atti;
ricorrente DG728775
contro
A.M.I.A., COMUNE DI PALERMO, A.M.A.P., CORRERO GIOVANNI;
- intimati 2001 avversO la sentenza n. 1774/98 del Tribunale di 1695 PALERMO, emessa il 17/04/98 e depositata il 20/05/98 -1- (R.G. 3878/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato nel marzo 1996 GI Correro conveniva davanti al Giudice di pace di Palermo il Comune di detta città, l'IA (Azienda municipalizzata igiene ambientale di Palermo) e l'AMAP (Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a causa di una buca stradale non visibile né segnalata, danni quantificati in L.360.000, con rivalutazione ed interessi. L'IA e l'AMAP chiamavano in garanzia la società di assicurazione LO AL s.p.a.. Il giudice adito, con la sentenza depositata il 7 aprile 1997, condannava il Comune di Palermo e l'IA, in solido tra loro, a pagare عر al Correro la somma di L.360.000, oltre gli interessi legali e rigettava la domanda proposta dal Correro nei confronti dell'AMAP; condannava, لا altresì, l'IA a rimborsare al Comune le somme che sarebbero state pagate in esecuzione della sentenza;
condannava la società LO AL a rimborsare all'IA le somme pagate allo stesso titolo. Il LO AL proponeva appello principale, mentre gli altri tre soggetti convenuti (Comune, IA, AMAP) proponevano appello incidentale. Il Correro restava contumace. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza depositata il 20 maggio 1998, ha rilevato che le cause decise dal giudice di pace non eccedevano l'importo di L.2 milioni, onde la relativa decisione, essendo di equità, era inappellabile (art.339, ultimo comma, c.p.c.); ha, pertanto, dichiarato inammissibili l'appello principale e quelli incidentali. 3 4 Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo la s.p.a. LO AL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 113/2 e 339 c.p.c.". Si osserva, nel ricorso, che la sentenza del giudice di pace, pur rientrando nei limiti di valore dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., non è di equità, perché "è stata assunta, almeno relativamente alla interpretazione del contratto di assicurazione, secundum ius". La stessa sentenza era, perciò, appellabile, onde il Tribunale ha errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce "violazione e/o insufficiente motivazione", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che "la valutazione dell'operatività della polizza assicurativa è una statuizione incidentale". La ricorrente osserva, in contrario, che la domanda di garanzia proposta dall'IA, fondata su un contratto privato costituente titolo diverso da quello posto a base della domanda attorea, è una domanda a sé stante, introduttiva di una causa scindibile ed indipendente, su cui non si è avuta una mera statuizione incidentale del giudice di pace. 2.- I motivi di ricorso, strettamente connessi perché censurano la pronunzia di inammissibilità dell'appello principale, sono infondati. Il Tribunale ha correttamente premesso che il valore della causa instaurata dal Correro davanti al giudice di pace non eccede lire due 4 5 milioni, in relazione alla somma (L.360.000, oltre accessori) da lui chiesta. La domanda di garanzia proposta dalla Azienda convenuta contro la società assicuratrice odierna ricorrente ha un valore identico a quello della domanda principale, perché detta Azienda ha chiesto di essere garantita dalla pretesa esercitata dall'attore. Le due domande (quella principale e quella di garanzia), indirizzandosi contro soggetti diversi, non si sommano, perché, secondo il disposto dell'art. 10 c.p.c., si sommano soltanto le domande proposte contro la medesima persona. In relazione al valore della causa il giudice di pace l'ha necessariamente decisa secondo equità, in applicazione del disposto 5 dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.. Come hanno precisato le Sez. un. di questa Corte, nella sentenza 15 ottobre 1999 n.716, la decisione del giudice di pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milioni di lire è sempre pronunziata secondo equità, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità. Dal fatto che la sentenza del giudice di pace emanata nelle cause previste dall'art. 113, secondo comma, è necessariamente di equità deriva che tale sentenza è in ogni caso inappellabile, per l'espresso disposto dell'ultimo comma dell'art. 339 c.p.c., come ha esattamente ritenuto la 5 6 sentenza impugnata. E', perciò, corretta la pronunzia di inammissibilità dell'appello che viene qui censurata. E', conseguentemente, privo di rilievo il secondo motivo del ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché ciò che rileva nella decisione delle questioni giuridiche è la correttezza della soluzione adottata dalla pronunzia 109T 129,11 impugnata, a prescindere dai motivi espressi a suo fondamento. E', 4361 2066 perciò, irrilevante che il Tribunale, per giustificare la mancata TOT. 149,77 considerazione della domanda di garanzia ai fini della determinazione del valore della causa, abbia considerato come "una statuizione incidentale" la pronunzia sulla domanda di garanzia proposta dall'Azienda contro la Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2. società assicuratrice. 250318 Iscritto a ruolo il 12/109 3.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Art. 11. Poiché gli intimati non si sono costituiti, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 3 ottobre 2001. Il Relatore-Estensore Il Presidente Елшић прup Vinio tuvā Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli oggi, in 6.11.01 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 6