CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 16580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16580 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UM Az NE, nato in [...] il [...], C.U.I. 03KGLSP avverso la sentenza del 16/09/2022 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Monza ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni tre di reclusione e ad euro 16.000,00 di multa, per i reati di cui: agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, oltre a cedere stupefacente per quantità e qualità non accertate in corrispettivo della somma di euro 1.450,00, illecitamente deteneva, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, all'interno dell'autovettura a bordo della quale viaggiava, un involucro contenente Penale Sent. Sez. 3 Num. 16580 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 11/01/2023 500 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo eroina;
agli artt. 110, 337 cod. pen., perché in concorso con altro soggetto, si opponeva ai Carabinieri che intimavano l'alt, dapprima speronando l'autovettura di servizio e successivamente, nel tentativo di guadagnare la fuga, colpiva più volte gli operanti;
agli artt. 582, 61, n. 2), cod. pen., per aver volontariamente cagionato al carabiniere De Meo, nelle circostanze appena descritte, lesioni aggravate dal fine di porre in essere il reato di resistenza. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la mancata riqualificazione del capo di imputazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante le circostanze del reato potessero essere compatibili con l'ipotesi della lieve entità dello spaccio, posto che a tali fini assumerebbero rilevanza i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. La difesa sostiene che il fatto deve essere qualificato sulla base dell'effettiva portata dell'attività posta in essere e non esclusivamente del dato quantitativo in sé considerato: nel caso di specie, non si sarebbero approfonditi il ruolo dell'imputato rispetto al reato, né la sua effettiva responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso — con il quale si censura la mancata riqualificazione di uno dei capi di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — è inammissibile. Deve premettersi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). I richiamati presupposti non sussistono nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale ha correttamente qualificato la condotta posta in essere dall'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dando adeguato rilievo alle dichiarazioni dell'imputato stesso, il quale, ammettendo di trasportare la droga per conto di terzi, con incarico di consegnarla ad altri trafficanti, confermava così il suo stabile inserimento in un contesto criminale;
circostanza che esclude la possibilità di ricondurre l'ipotesi contestata nell'alveo del comma 5 dell'art. 73, 2 d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, non può essere solo il dato del quantitativo singolarmente spacciato o complessivamente detenuto - peraltro considerevole nel caso di specie - ad assumere rilievo, bensì il tipo di relazioni che si determinano tra il soggetto e il mercato di riferimento;
inoltre non può disconoscersi come l'offensività della condotta vada correlata anche alla concreta capacità di azione del soggetto agente in rapporto alla rete che opera alle sue spalle e/o in relazione alle modalità utilizzate per porre in essere le condotte illecite" (ex multis, Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui, con riguardo alle relazioni intercorrenti tra il soggetto agente ed il contesto criminale di riferimento è sufficiente richiamare le stesse ammissioni effettuate dell'imputato, soggetto profondamente inserito nel contesto criminale e tanto spregiudicato da opporre resistenza all'arresto, addirittura cagionando lesioni a uno dei carabinieri operanti;
e ciò, a fronte di una prospettazione difensiva palesemente diretta ad ottenere una rivalutazione del merito della condotta, in ogni caso preclusa in sede di legittimità.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Monza ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni tre di reclusione e ad euro 16.000,00 di multa, per i reati di cui: agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, oltre a cedere stupefacente per quantità e qualità non accertate in corrispettivo della somma di euro 1.450,00, illecitamente deteneva, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, all'interno dell'autovettura a bordo della quale viaggiava, un involucro contenente Penale Sent. Sez. 3 Num. 16580 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 11/01/2023 500 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo eroina;
agli artt. 110, 337 cod. pen., perché in concorso con altro soggetto, si opponeva ai Carabinieri che intimavano l'alt, dapprima speronando l'autovettura di servizio e successivamente, nel tentativo di guadagnare la fuga, colpiva più volte gli operanti;
agli artt. 582, 61, n. 2), cod. pen., per aver volontariamente cagionato al carabiniere De Meo, nelle circostanze appena descritte, lesioni aggravate dal fine di porre in essere il reato di resistenza. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la mancata riqualificazione del capo di imputazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante le circostanze del reato potessero essere compatibili con l'ipotesi della lieve entità dello spaccio, posto che a tali fini assumerebbero rilevanza i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. La difesa sostiene che il fatto deve essere qualificato sulla base dell'effettiva portata dell'attività posta in essere e non esclusivamente del dato quantitativo in sé considerato: nel caso di specie, non si sarebbero approfonditi il ruolo dell'imputato rispetto al reato, né la sua effettiva responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso — con il quale si censura la mancata riqualificazione di uno dei capi di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — è inammissibile. Deve premettersi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). I richiamati presupposti non sussistono nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale ha correttamente qualificato la condotta posta in essere dall'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dando adeguato rilievo alle dichiarazioni dell'imputato stesso, il quale, ammettendo di trasportare la droga per conto di terzi, con incarico di consegnarla ad altri trafficanti, confermava così il suo stabile inserimento in un contesto criminale;
circostanza che esclude la possibilità di ricondurre l'ipotesi contestata nell'alveo del comma 5 dell'art. 73, 2 d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, non può essere solo il dato del quantitativo singolarmente spacciato o complessivamente detenuto - peraltro considerevole nel caso di specie - ad assumere rilievo, bensì il tipo di relazioni che si determinano tra il soggetto e il mercato di riferimento;
inoltre non può disconoscersi come l'offensività della condotta vada correlata anche alla concreta capacità di azione del soggetto agente in rapporto alla rete che opera alle sue spalle e/o in relazione alle modalità utilizzate per porre in essere le condotte illecite" (ex multis, Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui, con riguardo alle relazioni intercorrenti tra il soggetto agente ed il contesto criminale di riferimento è sufficiente richiamare le stesse ammissioni effettuate dell'imputato, soggetto profondamente inserito nel contesto criminale e tanto spregiudicato da opporre resistenza all'arresto, addirittura cagionando lesioni a uno dei carabinieri operanti;
e ciò, a fronte di una prospettazione difensiva palesemente diretta ad ottenere una rivalutazione del merito della condotta, in ogni caso preclusa in sede di legittimità.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2023.