Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA03:08 0 /0 1 IN NOME DEL POPOL ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente R.G.N. 16040/98 - Rel. Consigliere Cron.6389 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Ettore MERCURIO Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO -Consigliere Ud. 13/10/00 - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente 695 SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA thiles CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato CAPECCI GIOVAN FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI - (ex A.M.A.N. AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI NAPOLI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che 2000 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 4218 -1- INGANGI RAIMONDO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2907/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/07/98 R.G.N. 47691/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. f ilia -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli in data 29 marzo 93 IO Severino, premesso di svolgere alle dipendenze dell'A.M.A.N. (ora A.R.I.N.) turni di lavoro e di avere diritto al compenso per lo le 37,5 orestraordinario prestato oltre settimanali, come previsto dall'accordo sindacale aziendale del 12.12.1986, conveniva in giudizio la predetta Azienda, per ottenere la condanna al pagamento della somma dovutagli, che specificamente indicava con propri calcoli. Resistente 1'A.M.A. N., la quale eccepiva la prescrizione del credito vantato e ne sosteneva 1 M iles comunque la infondatezza, il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza del 4 gennaio 1995. dell'appello proposto dalla All'esito soccombente, il Tribunale del luogo riformava in toto tale decisione, pervenendo alla reiezione delle istanze del ricorrente con pronuncia del 13 luglio 1998. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che, alla stregua di una analitica interpretazione dell'accordo indicato dal IO ed ancora vigente, corretti apparivano i calcoli della entità dello 3 straordinario riconosciuto dalla Azienda al dipendente, posto che, a fronte delle 36 ore lavorative eccedenti i limiti previsti nel totale per l'intero turno di otto settimane, lo straordinario cennato era stato remunerato come tale per 35 ore, e che la residua 36.ma ora appariva compensata con gli arrotondamenti, per eccessO delle frazioni, elaborati dal S.E.D.1 servizio elaborazione dati. Avverso detta sentenza il IO ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resiste l'A.R.I.N. con controricorso. Il IO ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Unileo MOTIVI DELLA DECISIONE ilCon il primo mezzo di impugnazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2108, 1362 e segg. Cod. Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile. Deduce la palese erroneità della sentenza del tribunale, per avere aderito alla tesi aziendale, trascurando la disciplina legale dell'orario di lavoro dei turnisti che, secondo giurisprudenza di 4 questa Corte, va calcolato, quale massimo consentito nell'arco della settimana di ore di lavoro, con riferimento non alla settimana di calendario, bensì a ciascun periodo (prima del giorno di riposto, e soprattutto per avere male interpretato l'accorso aziendale pertinente del 12 dicembre 1986 in tema di esplicito riferimento alla prima;
assume, altresì, che la pronuncia dei giudici di merito ha violato anche il canone complessiva delleermeneutico di valutazione clausole pattizie, omettendo di tener conto di quanto ivi stabilito per i lavoratori non turnisti - venerdì) e dei in tema di settimana corta (lunedì M iles profili lavorativi concernenti il sabato in ipotesi di eventuali prestazioni eseguite in detto giorno. Il motivo è infondato nella duplice alternativa prospettata. I giudici di merito, con corretta motivazione, hanno esattamente differenziato i principi che regolano il diritto al riposo settimanale, caratterizzato da un riposo di 24 ore dopo sei giornate lavorative, fissato imperativamente dalla legge (ex art. 1 e 3 legge n. 370/1934 e 2109 Cod. Civile), tutelato dall'art. 36 della Costituzione, e derogabile solo da specifiche 5 disposizioni legislative (Cfr. Cass. n. 13895/1991), concludendo che nel caso in esame gli stessi non risultano violati, dai principi che, sempre salvaguardando i limiti legali dell'orario, regolano il diritto alle maggiorazioni per straordinario, quest'ultimo previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva del settore, cui deve farsi riferimento per definire i limiti e le modalità delle prestazioni e dell'orario di lavoro, ed in particolare di quello straordinario. Poste, poi tali premesse, sono passati ad una interpretazione dell'accordo aziendale pertinente stipulato il 12 dicembre 1986 e, con analisi Milo rigorosa ed approfondita delle singole clausole della convenzione, valutate logicamente in modo specifico, sotto il profilo della loro reciproca connessione ed in rapporto al reale svolgimento dei turni di lavoro settimanali svolti dal IO, sono pervenuti alle conclusioni di cui alla sentenza impugnata, con accertamento in fatto ed iter argomentativo ineccepibili in tema di ermeneutica contrattuale, laddove il ricorrente, che non ha prospettato in che modo e per quali aspetti siano state violate le norme codicistiche indicate, si è limitato soltanto a riproporre una propria, diversa 6 clausole pattizie, già interpretazione delle congruamente in sede di confutata adeguatamente e merito, e dunque inidonea a sollecitare un giudizio di legittimità negative sul punto, attesa la linearità della convincente motivazione prospettata nella decisione impugnata. Ed al riguardo è giurisprudenza consolidata che la interpretazione del contratto - individuale ○ collettivo di diritto comune riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, èin sede di legittimità, ad un sindacato che limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica;
e che sia la Miles denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, che quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 2190 7 del 27.2.1998). Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 Cod. Civile e 112 Cod. Procedura Civile, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 6 (rectius: 5), Codice di rito, deduce che, quanto meno, la domanda doveva essere accolta nei limiti di un'ora di straordinario settimanale, essendo pacifico che egli aveva lavorato per 36 ore nell'arco del turno di ottodi straordinario settimane, venendo poi retribuito soltanto per 35 ore. La censura è fondata. Va evidenziato, anzitutto, che la sentenza, Uniles come del resto ammessO dalla Azienda medesima, dà per scontata tale retribuzione ridotta nei limiti di quanto prospettato in ricorso, ed evidenza, altresì, la inconferenza della giustificazione al riguardo accampata dalla A.R.I.N., secondo la quale la 36.ma ora sarebbe stata compensata con gli arrotondamenti per eccesso delle frazioni di ore elaborati dal S.E.D. Servizio elaborazione dati posto che "di tale arrotondamento non è prova alcuna, il cui onere incombeva sull'azienda, in quanto debitrice". 8 Tuttavia il tribunale ha ritenuto, per altro verso, di non poter accogliere la domanda neppure nei limiti di siffatta unica ora di cui non risulta provato il pagamento, ritenendo la stessa sufficientemente compensata con il doppio giorno di riposo cadente, contrattualmente, in ogni settimana dalla 3^ alla 8^. Peraltro, in tal modo argomentando, i giudici di merito non si sono avveduti che detta motivazione, come del resto puntualizzato dal ricorrente, presta il fianco ad una duplice censura, sia sotto il profilo interpretativo delle specifiche clausole pattizie, sia con riferimento ad una palese carenza di indagine ricognitiva, Mileo quest'ultima sintomaticamente ammessa e sollecitata dalla stessa controricorrente (V. pag. 12 del controricorso). Quanto al primo aspetto, le considerazioni di rigetto della istanza formulata nella pronuncia impugnata non sfuggono al rilievo di evidente contraddittorietà, giacché, riconosciuto in concreto lo straordinario non remunerato nei limiti descritti, esso non poteva poi ritenersi compensato con gli indicati giorni compensativi di riposo, atteso che nella sentenza si precisa che 9 gli stessi, secondo l'accordo citato, andavano valutati come lavorati a ore zero, posto che le ore che avrebbero dovuto essere ivi svolte risultavano “concretate in altri giorni della settimana". Circa il secondo profilo, non appare neppure dubbio che la ritenuta compensazione afferisce ad una mera affermazione, non solo contraddittoria per i rilievi che precedono, ma anche non supportata da alcuna indagine in ordine alla asserita equivalenza delle poste da raffrontare, in termini di enunciazione, sicché la motivazione sul punto assolutamente deficitaria e si qualificarisulta come apparente nella struttura del corpo argomentativo della decisione, sì da configurare la denunciata violazione dell'art. 112 C.P.C., in M iles carenza di una precisa, completa risposta ai quesiti formulati nella domanda. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il primo motivo di ricorso Va rigettato, con accoglimento del secondo. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese concernenti il presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, la quale 10 l'indagine nei limiti e sui punti approfondirà delibando, se del caso, anche la precisati, prescrizione eccezione di riproposta dalla controricorrente.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed per la regolamentazione delle anche spese del di presente giudizio di cassazione, alla Corte Appello di Napoli. Roma, 13 ottobre 2000. Il Presidente: Nora Amizueta It Cons. estensore: Vingenzo Miles IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAStill Depositata in Cancelleria -2 MAR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CAR DI CANCELLERIA 11