Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
In tema di richiesta di restituzione nel termine, qualora la sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di imputato latitante sia stata ritualmente notificata, ex art. 165 cod. proc. pen., al difensore d'ufficio e non sia stata impugnata sul punto, è onere del predetto imputato - che, restando latitante, ha scelto di sottrarsi alla giustizia - provare il diverso momento in cui ne abbia avuto conoscenza, al fine di riscontrare il rispetto dei trenta giorni previsto per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine, dovendosi in difetto ritenersi la decadenza dal predetto termine.
Commentario • 1
- 1. Condanna in contumacia e mandato arresto europeo (Cass., 51773/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 14882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14882 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1542
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 13712/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE AS JM N. IL 06/08/1979;
avverso l'ordinanza n. 256/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 20/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI Giuseppe;
lette le conclusioni del PG Dott. DI CASOLA Carlo (rigetto del ricorso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 20.2.2009 la Corte d'appello di Catania -in sede di risoluzione di incidente di esecuzione- rigettava l'istanza avanzata da BE AS ME e diretta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 6.7.2006 (irrevocabile il 6.11.2006), con la quale il medesimo BE AS era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Avverso la sopra citata ordinanza della Corte d'appello di Catania sia il BE AS che il difensore di quest'ultimo proponevano ricorsi per cassazione, con cui deducevano violazione di legge (art.111 Cost., art. 6 CEDU, art. 175 c.p.p.) e vizio di motivazione della stessa ordinanza.
In particolare essi lamentavano che la corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi indagine volta a verificare se l'imputato latitante avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire.
La nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p. prevederebbe un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire in atti la prova dell'effettiva conoscenza. La notifica al difensore di ufficio dell'estratto contumaciale ex art. 165 c.p.p. non potrebbe costituire prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte del BE AS, non potendo desumersi che detto difensore avesse avuto la possibilità -anche solo astratta- di mettersi in contatto con il proprio assistito. Il ricorso deve essere rigettato, essendo le suaccennate censure infondate.
La corte territoriale ha evidenziato che dall'esame dell'incartamento processuale risultava che il BE AS era stato giudicato e condannato con la sentenza sopra richiamata quale imputato latitante, posto che sin dall'inizio delle indagini ed anche durante l'iter processuale si era sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti per il reato per il quale era stato giudicato e condannato e che la sentenza era stata notificata al medesimo BE AS il 20.9.2006 nel rispetto della norma di cui all'art. 165 c.p.p. mediante consegna di copia al difensore nominato con il decreto di latitanza, non emergendo dagli atti la cessazione dello stato di latitanza, la cui dichiarazione ha effetto in ogni stato e grado del procedimento, non essendo prevista l'effettuazione di nuove ricerche.
Con il ricorso in esame si contesta l'omissione di un'indagine che la predetta corte avrebbe per legge dovuto svolgere ai sensi dell'art.175 c.p.p., comma 2. Orbene, deve osservarsi che l'art. 175 c.p.p. non è stato in nulla modificato con riguardo alla decorrenza del termine previsto dalla legge a pena di decadenza per chiedere la restituzione nel termine. Conseguentemente, poiché la sentenza contumaciale nei confronti del BE AS è stata ritualmente notificata al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 165 c.p.p., e sul punto la sentenza non è stata impugnata, era onere del richiedente provare la diversa epoca in cui ne era venuto a conoscenza, per consentire il riscontro del rispetto del termine di trenta giorni per presentare la richiesta, dovendosi in difetto ritenere verificata la decadenza dal termine (Cass. Pen. Sez. 1, 5.2.2008, n. 6607, CED 239369). Nei motivi dei ricorsi non si è fatto mai riferimento al rispetto di detto termine, allegando la prova del momento in cui il BE AS era venuto effettivamente a conoscenza della sentenza di condanna. Tale regola non è un puro formalismo e costituisce un onere dell'imputato che ha scelto di sottrarsi alla giustizia, restando latitante, per evitare che le situazioni processuali possano essere prolungate in uno stato di incertezza all'infinito. Il latitante si vede riconosciuto, da parte dell'ordinamento, il diritto a sostenere le sue ragioni nel corso del giudizio ed il diritto ad avere un giusto processo, anche mediante la restituzione in termini, ma deve almeno dare la prova del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e della sentenza di condanna.
Infine, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p. per contrasto con l'art. 111 Cost., proposta nel ricorso dal
BE AS, è manifestamente infondata, essendosi il ricorrente limitato genericamente ad affermare che il citato art. 175 c.p.p., non prevedendo una compiuta informazione dell'estradato, non permetterebbe l'effettivo esercizio del diritto di difesa e di ottenere un giusto processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010