Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di procedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 221 del 1950 il potere di nomina del relatore spetta al Presidente della Commissione Centrale; tuttavia, qualora tale potere di nomina venga esercitato dalla stessa Commissione non si determina nei confronti del sottoposto al procedimento disciplinare alcun effetto pregiudizievole che questi possa far valere.
Il potere disciplinare del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici si esercita attraverso un'attività non già giurisdizionale bensì amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo che di questo costituisce diretta emanazione in relazione alla violazione degli interessi del medesimo; ne consegue che non trova nel caso applicazione il principio, proprio dell'ambito giurisdizionale, della terzietà del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 589/D, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ELMI, difeso dall'avvocato NICOLA CANDIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI MEDICI E DEI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROVINCIA DI COSENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, difeso dall'avvocato ROBERTO MITOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE COSENZA;
MINISTERO DELLA SALUTE;
- intimati -
avverso la decisione n. 167/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 19/7/2001, depositata il 18/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato MITOLO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera in data 15-6-2000 l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Cosenza ha irrogato al Dott. TI ST la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi per avere violato gli artt. 53 e 54 del codice deontologico. Avverso tale delibera il Dott. TI ha proposto impugnazione, che la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha parzialmente accolto con decisione 19.7.2001, riducendo la sospensione ad un mese. La commissione ha considerato che il relatore è stato nominato dall'organo professionale nella persona del suo presidente;
che l'informazione fornita non è di tipo amministrativo, bensì sanitario di tal che ricade sotto il disposto dell'art. 54 del codice deontologico;
che l'informazione è sommaria ed insufficiente, con la conseguenza che l'addebito disciplinare sussiste.
Propone ricorso per cassazione il Dott. TI, deducendo tre motivi;
resiste l'ordine professionale con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 39 D.P.R. 221/1950 per essere stato il relatore nominato dalla commissione medica invece che dal presidente.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che abbia fatto parte della commissione il presidente dell'ordine professionale, il quale ha svolto la fase inquirente e formulato l'incolpazione, con evidente violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice, che vale anche per il procedimento disciplinare. Con entrambi i motivi il ricorrente censura la decisione impugnata per non essersi pronunciata ne' sulla questione della nomina del relatore ne' su quella della partecipazione del presidente alla decisione.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono privi di fondamento.
Quanto alla nomina del relatore va rilevato che il potere di nomina compete a norma dell'art. 58 D.P.R. 221/1950 al presidente, ma qualora la nomina sia fatta dalla commissione, di cui il presidente fa parte, di tanto non si può dolere il sanitario sottoposto al procedimento disciplinare non risultando in alcun modo compromessa la sua posizione.
Quanto alla partecipazione del presidente sia alla fase preliminare che a quella decisionale va rilevato che per giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 30-7-2001, n. 10389; Cass. 27.8.1999, n. 8995) il potere disciplinare dell'ordine provinciale dei medici si esercita non attraverso un'attività giurisdizionale, ma amministrativa, per cui non trova applicazione il principio della terzietà del giudice, non essendovi un giudice.
Quanto, infine, al vizio di motivazione va ribadito l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono impugnabili con ricorso per cassazione solo quando - diversamente dalla specie - il vizio di motivazione si traduca nella radicale mancanza della stessa ovvero nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la "ratio decidendi" o fra loro logicamente inconciliabili (Cass. 14-1-2000, n. 362; Cass. 7-11-2000, n. 14479). Con il terzo motivo il ricorrente in sostanza lamenta violazione dell'art. 54 del codice deontologico, sostenendo che erroneamente la commissione centrale ha ravvisato nella specie falsa informazione sanitaria.
Deduce il controricorrente che il motivo è inammissibile in quanto le regole della deontologia professionale costituiscono precetti extragiuridici ovvero regole interne della categoria, non già fonte di diritto, di tal che la loro violazione non può formare oggetto di ricorso per cassazione avverso le decisioni della commissione centrale.
Il motivo è infondato.
Correttamente interpretando l'art. 54 del codice deontologico la decisione impugnata ha ritenuto che costituisca informazione di tipo sanitario quella, cui si riferisce l'addebito professionale, con conseguente necessità del preventivo nulla-osta del competente ordine professionale, e con motivazione esente da censura ha considerato non veritiera la detta informazione, sommaria ed insufficiente.
In conclusione, il ricorso va rigettato;
ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003