Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 478
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di procedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 221 del 1950 il potere di nomina del relatore spetta al Presidente della Commissione Centrale; tuttavia, qualora tale potere di nomina venga esercitato dalla stessa Commissione non si determina nei confronti del sottoposto al procedimento disciplinare alcun effetto pregiudizievole che questi possa far valere.

Il potere disciplinare del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici si esercita attraverso un'attività non già giurisdizionale bensì amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo che di questo costituisce diretta emanazione in relazione alla violazione degli interessi del medesimo; ne consegue che non trova nel caso applicazione il principio, proprio dell'ambito giurisdizionale, della terzietà del giudice.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 478
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

    Testo completo