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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15109 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL TA AN JO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 09/10/2025 del tribunale di Catanzaro;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto la dichiarazione di annullamento con rinvio in punto di adeguatezza della misura;
udite le conclusioni del difensore avv.to Ferraro Nicola che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Paola del 19.9.2025, applicativa nei confronti di LL TA AN JO della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad ipotesi di reato afferenti il reato ex art. 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90 confermava la ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15109 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LO IU Data Udienza: 04/02/2026 2 2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore LL TA AN JO, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta il vizio di motivazione rispetto al quadro indiziario. Si riporta stralcio di memoria presentata al riesame e illustrativa della ignoranza, da parte del ricorrente, del contenuto del sacchetto di cui venne ritrovato in possesso oltre che di un immobile ove venne ritrovato altro stupefacente, siccome non nella disponibilità dello stesso e di cui, a dire del ricorrente, aveva rinvenuto le chiavi in terra. Sul punto, il tribunale avrebbe reso motivazione apodittica e illogica nel valorizzare il possesso di chiavi e l'ingresso nell'immobile per il tempo sufficiente per asportare la droga necessaria, in quel momento, per la vendita, e nell’ evidenziare a supporto anche la corrispondenza della vicenda con il profilo soggettivo dell'indagato, siccome anni prima autore del reato di estorsione e di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione apparente e generica in ordine alle esigenze cautelari. Si riporta, quindi, altro stralcio della predetta memoria, diretta ad escludere l’attualità e concretezza del pericolo di recidivanza, per ribadire come il tribunale abbia reso una motivazione generica e incompleta sulla base delle censure difensive e violato gli indirizzi di legittimità in tema di attualità e concretezza del periculum. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione sub specie di motivazione carente in ordine ai criteri di scelta della misura ex art. 275 cod. proc. pen., stante la giustificazione della scelta custodiale solo per un risalente precedente penale per motivi di lucro. Sarebbe articolata in pure clausole di stile anche la motivazione volta ad escludere gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 6. Con il quarto motivo rappresenta la violazione degli indirizzi di legittimità in relazione alla configurazione del reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, a fronte della insussistenza di prova di qualsiasi principio attivo delle sostanze rinvenute. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Riguardo al primo motivo occorre rilevare che il tribunale ha condiviso la ricostruzione del Gip, sulla sussistenza di una grave quadro indiziario a carico, evidenziando l'avvenuto fermo del prevenuto a seguito dell'osservazione, da parte della polizia giudiziaria operante, dell'arrivo di un giovane presso il Condominio "Il Pellicano" e in particolare presso una delle villette in cui si articolava lo stesso, recandosi, nello specifico, all'interno di un appartamento al piano superiore, cui accedeva aprendo preliminarmente, munito di chiavi, il portone di ingresso. Ne usciva dopo pochi minuti e, fermato, veniva trovato in possesso di un sacchetto con involucro in cellophane termosaldato, contenente sostanza bianca ritenuta verosimilmente cocaina, come successivamente verificato, oltre ad un accendino e un bilancino di precisione. Nell'appartamento, perquisito, si rinvenivano altresì cinque panetti di hashish e un rotolo di pellicola trasparente usato, ma ancora utile per il confezionamento dello stupefacente. Il tribunale alla luce di quanto rinvenuto ha escluso la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale, piuttosto rinvenendo la destinazione alle piazze di spaccio - per il dato ponderale e le modalità di conservazione in uno con strumenti di misurazione -, e ne ha ricavato indici di professionalità nella gestione della attività illecita, oltre che, per le ingenti quantità a disposizione, indici di una contiguità con ambienti malavitosi del narcotraffico, escludendo, in tale prospettiva, anche la fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, alla luce della offensività del fatto, dell'intensità del dolo, della capacità di approvvigionamento e della organizzazione realizzata per lo spaccio. Ha altresì confutato le argomentazioni difensive, incentrate sulla indisponibilità dell'immobile da parte del ricorrente, siccome in possesso di chiavi e visto entrare nello stabile per il tempo sufficiente per asportare la droga necessaria per la vendita, ivi lasciando la parte utile per le successive transazioni. Rispetto a così articolata, puntuale e congrua motivazione, che oltre ad attingere anche a criteri giurisprudenziali (appositamente richiamati in ordinanza in relazione all'esclusione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90) fa uso assoluto di criteri di logica e buon senso, nel ricavare dai dati concreti accertati la piena disponibilità dello stupefacente in capo all'indagato, si oppone una inammissibile contestazione difensiva, non solo reiterativa degli stessi argomenti già adeguatamente respinti dai giudici, ma anche inammissibilmente nonché inverosimilmente rivalutativa del merito, oltre che estranea al criterio fondante la rilevabilità dei vizi di motivazione in sede di legittimità, quale il carattere "manifesto" degli stessi. Va qui ribadito quindi, che in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare 4 personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Rv. 269438 - 01). Va aggiunto, per la migliore comprensione della assoluta eccentricità della difesa approntata, alla luce della particolare natura dello strumento, il ricorso in cassazione, utilizzato, che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 2. Riguardo al secondo e terzo motivo, riguardanti, rispettivamente, il vizio di motivazione apparente e generica in ordine alle esigenze cautelari, e il vizio di mancanza di motivazione rispetto alla scelta della misura, devono formularsi osservazioni analoghe a quelle precedenti oltre a rinviarsi ai principi di legittimità già riportati: il tribunale, nell'ambito del quadro indiziario emerso, ha confermato il giudizio prognostico del Gip nel senso di un concreto e attuale pericolo di recidivanza, valorizzando le circostanze e modalità dei fatti, assunte come indicative di una attività di spaccio non occasionale ma organizzata, con capacità di rifornire un cospicuo numero di clienti e di approvvigionarsi per rilevanti 5 quantitativi e quindi ai livelli più alti dei canali di spaccio, così da dedurre, in ultima analisi, un notevole inserimento del ricorrente nei circuiti del narcotraffico con proclività verso tale attività delittuosa. Da qui il pericolo che in assenza di misura il ricorrente possa riprendere i contatti funzionali allo spaccio, dedicandosi ad esso, e la necessità della custodia cautelare per allontanarlo dai circuiti del narcotraffico, essendo insufficiente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico stante la circostanza per cui l'indagato, nonostante l'espiazione già avvenuta di una pena rilevante detentiva, ha ripetuto, con l'attuale condotta, un crimine per fini di lucro, mostrando così incapacità di autocontrollo. Anche in tal caso si tratta di motivazione più che logica, articolata e coerente rispetto ai dati disponibili, tale da non potere essere intaccata in questa sede di legittimità con una mera rivalutazione personale degli stessi, come tale inammissibile oltre che incapace di rappresentare i vizi dedotti, che dovrebbero essere, lo si ripete, "manifesti". 3. Riguardo al quarto motivo, sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, esso difetta di specificità estrinseca sebbene sia noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Nel caso di specie, il giudice della cautela ha spiegato le ragioni di esclusione secondo criteri, pure richiamati, di legittimità, e caratterizzati dall'esame complessivo di tutte le circostanze emergenti, non ultima né soltanto, lo stesso peso ponderale, consistente, dello stupefacente rinvenuto. In linea con il percorso tracciato dal legislatore che, come precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02) impone di considerare, tra i vari indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici anteriori al dictum delle Sezioni Unite MU (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere 6 riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica le Sezioni Unite citate hanno precisato che anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. Consegue che secondo i principi riportati è dunque escluso che una singola circostanza possa assumere a priori ed in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. 7 Nel caso di specie, le deduzioni difensive, tutte incentrate sulla considerazione della assenza di un verificato principio attivo, non solo non tengono conto della completa argomentazione di cui alla ordinanza ma neppure dei suesposti principi di legittimità. Assenza peraltro indimostrata, a fronte del rilievo di cui alla ordinanza, non confutato, per cui la sostanza bianca rinvenuta nel sacchetto veniva poi accertata essere cocaina e quindi, deve ritenersi, fatta oggetto di verifiche tecniche comprensive, di norma, anche dell'accertamento del principio attivo. Va peraltro aggiunto che in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, come invero emergente dalla complessiva lettura della ordinanza, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione. (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, , Rv. 275968 - 02) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così è deciso, 04/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IU LO NI Liberati
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto la dichiarazione di annullamento con rinvio in punto di adeguatezza della misura;
udite le conclusioni del difensore avv.to Ferraro Nicola che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Paola del 19.9.2025, applicativa nei confronti di LL TA AN JO della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad ipotesi di reato afferenti il reato ex art. 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90 confermava la ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15109 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LO IU Data Udienza: 04/02/2026 2 2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore LL TA AN JO, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta il vizio di motivazione rispetto al quadro indiziario. Si riporta stralcio di memoria presentata al riesame e illustrativa della ignoranza, da parte del ricorrente, del contenuto del sacchetto di cui venne ritrovato in possesso oltre che di un immobile ove venne ritrovato altro stupefacente, siccome non nella disponibilità dello stesso e di cui, a dire del ricorrente, aveva rinvenuto le chiavi in terra. Sul punto, il tribunale avrebbe reso motivazione apodittica e illogica nel valorizzare il possesso di chiavi e l'ingresso nell'immobile per il tempo sufficiente per asportare la droga necessaria, in quel momento, per la vendita, e nell’ evidenziare a supporto anche la corrispondenza della vicenda con il profilo soggettivo dell'indagato, siccome anni prima autore del reato di estorsione e di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione apparente e generica in ordine alle esigenze cautelari. Si riporta, quindi, altro stralcio della predetta memoria, diretta ad escludere l’attualità e concretezza del pericolo di recidivanza, per ribadire come il tribunale abbia reso una motivazione generica e incompleta sulla base delle censure difensive e violato gli indirizzi di legittimità in tema di attualità e concretezza del periculum. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione sub specie di motivazione carente in ordine ai criteri di scelta della misura ex art. 275 cod. proc. pen., stante la giustificazione della scelta custodiale solo per un risalente precedente penale per motivi di lucro. Sarebbe articolata in pure clausole di stile anche la motivazione volta ad escludere gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 6. Con il quarto motivo rappresenta la violazione degli indirizzi di legittimità in relazione alla configurazione del reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, a fronte della insussistenza di prova di qualsiasi principio attivo delle sostanze rinvenute. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Riguardo al primo motivo occorre rilevare che il tribunale ha condiviso la ricostruzione del Gip, sulla sussistenza di una grave quadro indiziario a carico, evidenziando l'avvenuto fermo del prevenuto a seguito dell'osservazione, da parte della polizia giudiziaria operante, dell'arrivo di un giovane presso il Condominio "Il Pellicano" e in particolare presso una delle villette in cui si articolava lo stesso, recandosi, nello specifico, all'interno di un appartamento al piano superiore, cui accedeva aprendo preliminarmente, munito di chiavi, il portone di ingresso. Ne usciva dopo pochi minuti e, fermato, veniva trovato in possesso di un sacchetto con involucro in cellophane termosaldato, contenente sostanza bianca ritenuta verosimilmente cocaina, come successivamente verificato, oltre ad un accendino e un bilancino di precisione. Nell'appartamento, perquisito, si rinvenivano altresì cinque panetti di hashish e un rotolo di pellicola trasparente usato, ma ancora utile per il confezionamento dello stupefacente. Il tribunale alla luce di quanto rinvenuto ha escluso la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale, piuttosto rinvenendo la destinazione alle piazze di spaccio - per il dato ponderale e le modalità di conservazione in uno con strumenti di misurazione -, e ne ha ricavato indici di professionalità nella gestione della attività illecita, oltre che, per le ingenti quantità a disposizione, indici di una contiguità con ambienti malavitosi del narcotraffico, escludendo, in tale prospettiva, anche la fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, alla luce della offensività del fatto, dell'intensità del dolo, della capacità di approvvigionamento e della organizzazione realizzata per lo spaccio. Ha altresì confutato le argomentazioni difensive, incentrate sulla indisponibilità dell'immobile da parte del ricorrente, siccome in possesso di chiavi e visto entrare nello stabile per il tempo sufficiente per asportare la droga necessaria per la vendita, ivi lasciando la parte utile per le successive transazioni. Rispetto a così articolata, puntuale e congrua motivazione, che oltre ad attingere anche a criteri giurisprudenziali (appositamente richiamati in ordinanza in relazione all'esclusione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90) fa uso assoluto di criteri di logica e buon senso, nel ricavare dai dati concreti accertati la piena disponibilità dello stupefacente in capo all'indagato, si oppone una inammissibile contestazione difensiva, non solo reiterativa degli stessi argomenti già adeguatamente respinti dai giudici, ma anche inammissibilmente nonché inverosimilmente rivalutativa del merito, oltre che estranea al criterio fondante la rilevabilità dei vizi di motivazione in sede di legittimità, quale il carattere "manifesto" degli stessi. Va qui ribadito quindi, che in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare 4 personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Rv. 269438 - 01). Va aggiunto, per la migliore comprensione della assoluta eccentricità della difesa approntata, alla luce della particolare natura dello strumento, il ricorso in cassazione, utilizzato, che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 2. Riguardo al secondo e terzo motivo, riguardanti, rispettivamente, il vizio di motivazione apparente e generica in ordine alle esigenze cautelari, e il vizio di mancanza di motivazione rispetto alla scelta della misura, devono formularsi osservazioni analoghe a quelle precedenti oltre a rinviarsi ai principi di legittimità già riportati: il tribunale, nell'ambito del quadro indiziario emerso, ha confermato il giudizio prognostico del Gip nel senso di un concreto e attuale pericolo di recidivanza, valorizzando le circostanze e modalità dei fatti, assunte come indicative di una attività di spaccio non occasionale ma organizzata, con capacità di rifornire un cospicuo numero di clienti e di approvvigionarsi per rilevanti 5 quantitativi e quindi ai livelli più alti dei canali di spaccio, così da dedurre, in ultima analisi, un notevole inserimento del ricorrente nei circuiti del narcotraffico con proclività verso tale attività delittuosa. Da qui il pericolo che in assenza di misura il ricorrente possa riprendere i contatti funzionali allo spaccio, dedicandosi ad esso, e la necessità della custodia cautelare per allontanarlo dai circuiti del narcotraffico, essendo insufficiente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico stante la circostanza per cui l'indagato, nonostante l'espiazione già avvenuta di una pena rilevante detentiva, ha ripetuto, con l'attuale condotta, un crimine per fini di lucro, mostrando così incapacità di autocontrollo. Anche in tal caso si tratta di motivazione più che logica, articolata e coerente rispetto ai dati disponibili, tale da non potere essere intaccata in questa sede di legittimità con una mera rivalutazione personale degli stessi, come tale inammissibile oltre che incapace di rappresentare i vizi dedotti, che dovrebbero essere, lo si ripete, "manifesti". 3. Riguardo al quarto motivo, sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, esso difetta di specificità estrinseca sebbene sia noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Nel caso di specie, il giudice della cautela ha spiegato le ragioni di esclusione secondo criteri, pure richiamati, di legittimità, e caratterizzati dall'esame complessivo di tutte le circostanze emergenti, non ultima né soltanto, lo stesso peso ponderale, consistente, dello stupefacente rinvenuto. In linea con il percorso tracciato dal legislatore che, come precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02) impone di considerare, tra i vari indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici anteriori al dictum delle Sezioni Unite MU (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere 6 riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica le Sezioni Unite citate hanno precisato che anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. Consegue che secondo i principi riportati è dunque escluso che una singola circostanza possa assumere a priori ed in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. 7 Nel caso di specie, le deduzioni difensive, tutte incentrate sulla considerazione della assenza di un verificato principio attivo, non solo non tengono conto della completa argomentazione di cui alla ordinanza ma neppure dei suesposti principi di legittimità. Assenza peraltro indimostrata, a fronte del rilievo di cui alla ordinanza, non confutato, per cui la sostanza bianca rinvenuta nel sacchetto veniva poi accertata essere cocaina e quindi, deve ritenersi, fatta oggetto di verifiche tecniche comprensive, di norma, anche dell'accertamento del principio attivo. Va peraltro aggiunto che in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, come invero emergente dalla complessiva lettura della ordinanza, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione. (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, , Rv. 275968 - 02) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così è deciso, 04/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IU LO NI Liberati