Sentenza 30 novembre 2000
Massime • 1
Non sussiste alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone nei confronti del titolare di una carica societaria che, in via esclusivamente astratta, avrebbe potuto essere coinvolto in responsabilità penale per ipotesi di reato connesse o collegate a quelle oggetto del procedimento in corso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità a testimoniare da parte del Presidente del consiglio di amministrazione di una società fallita per l'ipotesi, non verificatasi in concreto, di un suo coinvolgimento diretto come imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2000, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 30/11/2000
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 1932
3. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 19011/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ON ES, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della corte d'appello di Milano del 2 febbraio 2000, con la quale veniva confermata la sentenza 4 luglio 1995 del Tribunale di Pavia;
sentita la relazione fatta dal cons. Dott. Emilio MALPICA;
udita la requisitoria del P.G., nella persona del Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 4 luglio 1995 il tribunale di Pavia condannava BO ES alla pena di anni tre di reclusione quale responsabile dei reati di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 220 della legge fallimentare, per avere - in qualità di amministratore di fatto della soc. "Top 43" dichiarata fallita il 20.1.1992 - distratto beni della società per un ammontare di circa due miliardi di lire, e per aver omesso di depositare i bilanci e le scritture contabili della società fallita.
A seguito dell'impugnazione dell'imputato, che lamentava la mancanza assoluta di prova circa l'ammontare della somma ricavata dalla cessione del marchio costituente l'oggetto della pretesa distrazione e l'eccessività della pena inflitta, la corte d'appello di Milano, in data 2.2.2000, confermava la sentenza. Proponeva ricorso il BO che denunciava, con il primo motivo, violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. perché il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sulla testimonianza di tal NC che, quale formale presidente del consiglio di amministrazione della società fallita, non doveva essere sentito come testimone potendo assumere la qualità di imputato.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la manifesta illogicità della motivazione perché la corte di merito aveva tratto il proprio convincimento circa il compimento di atti di gestione da parte di esso imputato e la prosecuzione dell'attività successivamente all'anno 1987 con la vendita di un ramo d'azienda e la distrazione del ricavato, esclusivamente dalle dichiarazioni del nominato NC e, al limite, dello stesso imputato, senza ricercare riscontri a dette dichiarazioni. Aggiungeva che la contraddittorietà della sentenza era ancor più manifesta allorché veniva dato per certo che vi fosse stato un ingente ricavato dalla cessione del marchio mentre il marchio "Top 43" non era mai stato ceduto. Infine, con il terzo motivo, denunciava la violazione degli articoli 157, comma 1, n. 4 e 160 c.p. per non avere la corte di merito proceduto alla declaratoria di estinzione del reato sub b) benché fosse decorso al 19.7.1999 il termine massimo di prescrizione.
Tanto premesso, osserva la corte che tutte le censure mosse sono infondate.
Quanto ai primi due motivi - che sono sostanzialmente collegati - si rileva in primo luogo che i giudici di merito - come si desume dalla sentenza d'appello - hanno affermato la responsabilità dell'imputato per il capo a) sulla base della sua stessa ammissione di aver ricavato dalla cessione di un marchio spettante alla società una ingente somma non reperita nelle casse sociali, a suo dire utilizzata per estinguere non meglio indicati debiti sociali, e per il capo b) sulla base delle dichiarazioni del curatore fallimentare che ha riferito di non aver ottenuto i bilanci e le scritture contabili della società. La testimonianza del NC costituiva, quindi, un elemento ulteriore di riscontro. Peraltro, è del tutto evidente la legittimità dell'assunzione della testimonianza del suddetto, atteso che ai sensi dell'art. 197 c.p.p. non possono essere sentiti come testimoni i coimputati del medesimo reato, gli imputati di procedimento connesso, e gli imputati di un reato collegato a quello per cui si procede. Non sussiste, quindi, alcuna incompatibilità per un soggetto nei cui confronti, per la sola carica societaria ricoperta, avrebbe potuto ipotizzarsi - in via esclusivamente astratta - una responsabilità penale che, nel concreto, non si è ritenuto di ravvisare.
È altresì infondato il terzo motivo di ricorso;
poiché il reato contestato al capo b) ha natura di reato permanente (giacché la condotta antigiuridica cessa soltanto con il deposito dei bilanci e dei libri contabili), il termine di prescrizione non inizia a decorrere che dalla cessazione della permanenza, come disposto dall'art. 158 c.p. Il ricorso va, quindi, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2001