Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 1664 cod. civ. (relativa alla revisione del prezzo del contratto di appalto), senz'altro applicabile anche agli appalti pubblici, non ha carattere vincolante per le parti, le quali, pertanto, possono legittimamente derogarvi, con la conseguenza che, in caso di contrasto tra esse circa la reale portata delle clausole contrattuali sul punto della applicabilità o meno della norma "de qua", è demandato al giudice di merito, al fine di accertare la reale volontà dei contraenti (se abbiano, cioè, voluto o meno escludere la revisione del prezzo del contratto di appalto), il compito di ricostruirne il comune intento negoziale avvalendosi dei comuni criteri di ermeneutica contrattuale, a partire da quello collegato all'elemento letterale delle clausole negoziali, considerando, all'uopo, che l'intento derogatorio alla norma ex art. 1664 cod. civ. non richiede l'uso di particolari espressioni formali, potendo per converso risultare, oltre che da una clausola espressa, anche dall'intero assetto negoziale nel suo complesso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, confermato la sentenza del giudice di merito che, sulla premessa secondo la quale il testo di un contratto di appalto pubblico - che conteneva la clausola di invariabilità del prezzo - sarebbe risultato incompatibile con la palese modestia del prezzo stesso se letteralmente interpretato, ha riconosciuto il diritto alla revisione invocato dall'appaltatore anche in considerazione di una precedente variante approvata dall'ente in occasione di un aggravamento delle difficoltà incontrate in corso d'opera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Castrocielo, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Loreto Gentile ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita 46, presso lo studio dell'avv. Ruggero Frascaroli;
- ricorrente -
contro
TT TE, rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avv. Carla V. Efrati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Lucrino 10;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n.3241/99 del 15/7- 8/11/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Uditi gli avv. Gentile ed Efrati, che hanno insistito per l'accoglimento delle richieste delle parti rispettivamente rappresentate;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha invece concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con atto notificato il 27/10/2000, il Comune di Castrocielo proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che con contratto del 14/6/1980 aveva appaltato a TT TE la realizzazione della strada Castrocielo - Colle San Magno. Ultimata l'opera, il TT l'aveva però convenuto davanti al Tribunale di Cassino, asserendo di avere diritto ad un equo compenso in dipendenza delle maggiori difficoltà incontrate nell'esecuzione dei lavori, che diversamente da quanto ipotizzato nel progetto, avevano comportato la necessità di procedere allo sbancamento di ampie zone rocciose ad elevata resistenza.
Dal canto suo, si era tempestivamente costituito e dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività delle riserve iscritte dall'appaltatore, si era difeso anche nel merito, sottolineando in proposito che la controparte aveva accettato l'incarico per un prezzo fisso a metro quadro e, cioè, indipendente dalla composizione, resistenza e percentuale della roccia eventualmente presente nel sottosuolo. Il giudice adito aveva rigettato la domanda, ma il TT si era rivolto alla Corte di appello di Roma, che pur dando atto della pattuizione di cui sopra, aveva ugualmente affermato che la stessa non poteva comunque bastare ad escludere l'applicabilità dell'art. 1664, comma 2, cc, perché siccome il progetto era stato redatto sul presupposto che il sottosuolo fosse proprio come la superficie, ovverossia friabile e di scarsa consistenza, l'anzidetto compenso doveva intendersi riferito soltanto a quella parte del terreno che si era dimostrata effettivamente tale e non a quella che aveva invece palesato l'esistenza di rocce ad alto tasso di tenacità. E poiché tale seconda parte si era rivelata assai più estesa della prima, aggravando notevolmente la prestazione dell'appaltatore, la Corte di appello gli aveva liquidato un ulteriore importo di L.. 521.807.227, pervenendo così ad una decisione che andava senz'altro cassata perché viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché che da insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia.
Era, infatti, pacifico che la norma di cui al secondo comma dell'art. 1664 cc mirava ad assicurare un equilibrio cui le parti potevano liberamente rinunciare.
E nel caso di specie, il TT vi aveva appunto rinunciato, impegnandosi ad eseguire l'opera per un prezzo destinato a rimanere invariato anche nel caso di ritrovamento di rocce più compatte del previsto.
La Corte di appello aveva, tuttavia, affermato il contrario, perché dimenticando che in tema d'interpretazione dei contratti della P.A., quello letterale rappresentava l'unico criterio ermeneutico a disposizione del giudice, aveva ritenuto di poter leggere il capitolato speciale alla luce di alcuni dati esterni, quali l'apparenza dei luoghi e la mancata preispezione degli stessi da parte della direzione dei lavori e della stessa impresa appaltatrice.
Simili circostanze, però, avrebbero potuto giustificare l'approvazione di una variante, ma non il superamento dell'inequivoco tenore delle pattuizioni contrattuali, la cui evidente portata risultava, d'altronde, confermata dallo stesso comportamento dell'appaltatore, che dopo aver assunto l'incarico a trattativa privata e, dunque, senza ribasso ma pure senza aumento dei prezzi, aveva formulato le sue richieste soltanto all'esito della ultimazione dei lavori.
I giudici a quo non ne avevano, tuttavia, tenuto conto ed anziché procedere alla dovuta disamina dei maggiori oneri sopportati dall'impresa, si erano allineati alle conclusioni del CTU, liquidando l'equo compenso sulla base della mera differenza fra il prezzo pattuito in contratto e quello contemplato dai tariffari regionali per attività similari a quelle portate a termine dal TT.
Quest'ultimo resisteva con controricorso, proponendo a sua volta impugnazione incidentale contro quella parte della sentenza con cui i giudici di appello si erano rifiutati di riconoscergli la rivalutazione automatica del suo credito.
Così statuendo, la Corte romana aveva infatti finito con l'incorrere in una violazione dell'art. 1664 cc, perché quello da esso disciplinato non era un debito di valuta, ma di valore, che andava perciò necessariamente adeguato ai mutati indici del costo della vita.
La cancelleria inviava i prescritti avvisi e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 9/10/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti preliminarmente i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, osserva innanzitutto il Collegio che il TT ha eccepito l'inammissibilità di quello principale perché non contenendo alcuna menzione della sentenza impugnata e del giudizio di cassazione, la procura rilasciata dal sindaco del Comune di Castrocielo dovrebbe ritenersi priva del requisito di specialità di cui all'art. 365 c.p.c. L'eccezione è manifestamente infondata, avendo questa Suprema Corte da tempo chiarito che il mandato apposto, come quello in esame, a margine del ricorso, fa corpo unico con esso e garantisce, perciò, la sussistenza del requisito di specialità (v., in tal senso, da ultimo, C.Cass. 1999/0 4299 e 2000/00 358). Passando adesso all'esame del ricorso principale, i cui due motivi possono essere congiuntamente trattati per via della loro intima connessione, devesi rilevare che recependo le istanze di una parte della dottrina che avevano, del resto, già trovato attuazione nella prassi dei pubblici appalti, il nuovo codice ha ridimensionato la portata della regola secondo cui l'alea della realizzazione del progetto deve rimanere a carico dell'appaltatore, stabilendo, fra l'altro, che questi ha diritto ad un equo compenso se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendano notevolmente più onerosa la sua prestazione (art. 1664, comma 2, cc).
Il Legislatore del 1942 ha, cioè, ritenuto che non fosse conforme ad equità (C.Cass. 1984/0 4049) riversare soltanto sull'appaltatore le conseguenze negative di complicazioni non previste e non prevedibili al momento della conclusione del contratto ed in considerazione di quanto sopra ha perciò definitivamente chiarito, con una disposizione costituente specificazione del più generale principio di cui all'art. 1467 cc (C.Cass. 1994/0 9060 e 1999/ 12989), che nell'ipotesi in cui le predette difficoltà rendano sensibilmente più pesante la prestazione dell'appaltatore, il committente deve corrispondergli un compenso aggiuntivo, che prescindendo da qualsiasi colpa dell'onerato e mirando esclusivamente a contenere il rischio del beneficiario, è privo di qualsiasi carattere risarcitorio e rappresenta soltanto una semplice obbligazione di valuta (C.Cass. 1988/0 3923, 1989/0 1289 e 1993/0 3733) destinata a riequilibrare le contrapposte posizioni delle parti. Tanto precisato, conviene ulteriormente aggiungere che quella di cui al secondo comma dell'art. 1664 cc è una disposizione applicabile anche agli appalti pubblici (C.Cass. 1977/0 5138, 1984/0 6106 e 1993/0 4959), ma derogabile a discrezione dei contraenti (C.Cass. 1977/0 2326, 1979/0 1364, 1981/0 2403 e 1992/0 3013). Consegue da ciò
che nel caso di contrasto fra gli interessati, il giudice di merito investito della domanda di liquidazione dell'equo compenso dovrà in primo luogo accertare se per avventura le parti non abbiano inteso escludere l'applicabilità dell'art. 1664/2 cc. Nel procedere a siffatta indagine, il giudice potrà avvalersi dei comuni criteri d'ermeneutica contrattuale (C.Cass. 1983/0 1308, 1986/00 227 e 1990/0 4532), partendo naturalmente da quello collegato all'elemento letterale delle clausole negoziali (C.Cass. 2000/0 4278 e 2001/0 7584), nell'esaminare le quali dovrà tenere presente che la volontà di derogare o meno all'art. 1664 cc non richiede l'uso di particolari espressioni formali (C.Cass. 1981/0 2403 e 1992/0 3013), per cui può risultare non soltanto da una clausola espressa, ma anche dall'intero assetto negoziale nel suo complesso (C.Cass. 2000/0 4278 e 2001/0 7584). L'accertamento così compiuto sarà poi sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di norme di diritto, cosicché la parte che decida di contestarlo non potrà limitarsi a propugnare una diversa interpretazione, ma dovrà specificare gli errori logici o giuridici di quella contenuta nella sentenza impugnata.
Ciò posto ed 'aggiunto, altresi', che pur rappresentando, come già visto, il primo e fondamentale criterio ermeneutico, quello letterale non riveste affatto una valenza esclusiva, per cui può precludere il ricorso agli altri parametri soltanto nel caso in cui le parole usate consentano di ricostruire in modo abbastanza certo la comune intenzione delle parti (C.Cass. 2000/0 4278), occorre considerare che nel caso di specie i giudici a quo hanno concluso per la spettanza di un equo compenso all'appaltatore. Il Comune di Castrocielo ha censurato la relativa statuizione, sostenendo che l'art. 1664 cc non avrebbe potuto essere applicato contro la volontà delle parti e che nel ricostruire quest'ultima, la Corte di appello avrebbe dovuto fermarsi alla lettera dell'accordo senza possibilità di appigliarsi a circostanze esterne, che oltre a risultare tutto sommato inconferenti e comunque superate dal comportamento stesso del TT, avrebbero potuto al massimo portare all'approvazione di una variante ed, in caso di rifiuto, alla risoluzione del contratto, ma giammai al riconoscimento di un compenso aggiuntivo all'appaltatore. Una doglianza del genere non può essere, tuttavia, condivisa perché i giudici a quo sono partiti proprio dal testo del contratto e soltanto dopo aver constatato che ove intesa in termini assoluti, la clausola sulla invariabilità del prezzo avrebbe inevitabilmente finito col risultare incompatibile con la palese modestia dello stesso, sono andati a vedere in quale contesto fosse maturato l'accordo, appurando in tal modo che non era stata compiuta alcuna indagine preliminare e che, pertanto, non poteva esservi stato alcun serio dubbio sulla effettiva corrispondenza fra la composizione della superficie e quella del sottosuolo.
Tenuto conto di quanto sopra nonché dell'aumento concesso all'appaltatore in occasione della variante approvata in un momento in cui si era già manifestata la presenza di rocce più resistenti di quelle ipotizzate in precedenza, hanno quindi creduto di poter affermare che la clausola sulla intangibilità del compenso non aveva rappresentato la traduzione indiretta di uno specifico intento di escludere l'applicabilità dell'art. 1664/2 cc, ma il semplice frutto di un erroneo convincimento sulla reale consistenza del terreno e sul conseguente impegno richiesto al TT, cui non poteva perciò negarsi una maggiorazione del corrispettivo in dipendenza delle più gravi difficoltà incontrate.
Così argomentando, i giudici a quo non hanno violato alcuna disposizione di legge, ne' sono venuti meno al loro dovere di motivare in maniera congrua e coerente, in quanto hanno giustificato la propria decisione sulla base di circostanze che pur essendo suscettibili di valutazioni alternative, appaiono sicuramente idonee a sorreggere il dictum finale, tanto più ove si consideri che diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Castrocielo, la inattesa comparsa di roccia molto compatta non ha costretto il TT ad eseguire dei lavori diversi, bensì a vincere una resistenza maggiore di quella prevista, mettendolo di fronte ad una situazione che non avrebbe potuto condurre all'approvazione di una variante, ma soltanto al riconoscimento di un equo compenso. Il Comune di Castrocielo ha peraltro sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata lascerebbe a desiderare non soltanto nella parte relativa alla individuazione della concorde volontà dei contraenti, ma anche in quella concernente l'equo compenso, liquidato dal CTU e, quindi, dalla Corte sulla base dei soli tariffari regionali senza decurtazione dell'utile e senza nessuna analisi dei maggiori oneri realmente affrontati dall'appaltatore. Neppure tale doglianza può essere tuttavia condivisa non soltanto perché attinente ad una questione non trattata nella precedente fase processuale, ma principalmente perché la Corte di appello non si è affatto limitata a fare riferimento ai prezzi fissati dalla Regione, ma ha dichiarato di condividere le conclusioni del CTU, che li aveva opportunamente diminuiti in considerazione della natura dell'equo compenso. Consegue da ciò che per contrastare adeguatamente la decisione impugnata, il Comune di Castrocielo non avrebbe potuto ridursi alla concisa critica sopra riportata, ma si sarebbe dovuto preoccupare di spiegare in che cosa erano consistiti ed a che titolo erano stati effettuati gli adeguamenti apportati dal CTU, perché solo in tal modo questa Corte, che in caso di errores in iudicando non ha il potere di visionare direttamente gli atti, sarebbe stata in grado di esercitare un effettivo controllo sulla bontà o meno del ragionamento seguito dai giudici a quo. Non contenendo alcuna traccia di ciò, il ricorso principale va pertanto respinto al pari, del resto, di quello incidentale del TT che, come si è visto, ha lamentato la mancata rivalutazione automatica delle proprie spettanze, sostenendo che le stesse avrebbero dovuto essere considerate come un credito di valore e non di valuta, perché maturato a fronte di un 'attivita' imprenditoriale, a sua volta finanziata con denaro che ove altrimenti impiegato, avrebbe certamente fruttato in misura superiore agli interessi legali, cui non poteva di conseguenza riconoscersi una completa capacità ristoratoria.
La problematica posta dal TT è, come si è visto, già venuta all'esame di questa Suprema Corte, che con le sentenze sopra citate ha manifestato sul punto un orientamento costante, da cui questo Collegio non intende minimamente discostarsi perché senz'altro capace di resistere alle anzidette obiezioni, a proposito delle quali sembra sufficiente ricordare che la natura di un credito non può dipendere dalla qualità del suo titolare, ma dal fatto generatore dell'obbligazione, che nel caso di specie è il contratto per cui deve parlarsi di debito di valuta che, com'è noto, non espone affatto il creditore al rischio di dover sopportare il danno non coperto dagli interessi legali, ma gli impone soltanto di fornirne la prova ai sensi dell'art. 1224/2 cc. Spese compensate, anche in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso del Comune di Castrocielo nonché quello del TT, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003