Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2003, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
) F I Aula 'B' 1 D E C I D REPUBBLICA ITALIANA U I G LA CORTES 0 2 4 4 6 0 3 " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N 1 T 3 O A Oggetto G SEZIONE TERZA CIVILE seasame food is фак Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17489/0 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron. 5601 Dot . Francesco SABATINI - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. DOLL. Gianfranco MANZO Rel. Consiglierc Ud. 03/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASTELPOTO (RN), in persona del Sindaco prc tempore Sig, CA CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio legale IZZC, difesc dall'avvocato RICCARDO SATTA FLORES, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANCINI VITO, MENULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GILLIANO BOLOGNA, che lo difonde, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 2433 avverso la sentenza I} + 382/01 del Giudice di pace di 1 BENEVENTO, emessa e depositata il 30/03/01 (R.G. 1037/99 udita la relazione della Causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si del ricorso, con ledichiari l'inammissibilità conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato: che il Comune di Castelpoto ha proposto ricorsc per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giu- dice di pace di Benevento aveva rigettato la domanda dailo stesso proposta di condanna di VI AN al pagamento della somma di lire 506.288, a titolo di cor- rispettivo non pagato por l'erogazione dell'acqua pota- bile per l'anno 1993; che con l'unico motivo di ricorso il Comune di Ca- stelpyloto ha dedotto la violazione e falsa applicazione decli artt. 2948, n. 4, 2943 e 2945 C.C. nonché l'omessa e insufficiente motivazione della sertenza im- pugnata, lamentando che erroneamente il Giudice di pace aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, in quanto l'iscrizione nei ruoli pubblicati la aveva in- 2 Lerrotta;
che VI AN ha resistito con centroricorso;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Ccrte di dichiarare inammissibile il ricorso in camera di consiglio;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equita, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comme nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da иг vizio che, attenendo ad ur. punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza 0 Salsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rongo superio- re a quelle ordinarie] >> (v. per es. Cass. 5.0. 15 ot 3 A tobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi adottata;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- rifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'arl. 375 c.p.c.i che lc spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Comune di Castolfoto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida ir. euro 100,00 (cento/00) per spese e 500,00 (cinquecento) per onorari. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002 DI FACE;
IL CONSIGLIERE EST, IL PRESIDENTE 12 6 7 مسلنا ODICE C T (IST.NE R A IL CANCELLERE C1 Innocenzo TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 FEB. 2003. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST