Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2001, n. 10243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10243 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
E N IO 86 A Z BLIC 19 A 0070565 R T B IS 2 5 G . E .R . R N D.P IA A ITALIANA B L R D L. A O E L T T A " U . B *NOME DEL POPOLO ITALIANO IB A S T R LA CORTE SUPRE10243 0 1 A 1 T 9 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12844/00 Dott. Mario Delli Priscoli Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Cron. 22353 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone TIRELLI Cons. Rel. Ud. 08/05/01 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ONE CIVILE A DA ricorrente S SUR contro 70565 CA BA ER;
N. intimato avverso la sentenza n. 33/03/99, depositata il 27/4/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. 5 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4 1 1 udienza dell'8/5/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Arena, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso;
La Corte, osserva quanto segue. Con sentenza in data 9/3/1999, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria rigettava l'appello proposto dall'Intendenza di Finanza di Terni contro la decisione con cui la Commissione Tributaria di 1° Grado di Terni aveva riconosciuto a BA ER il diritto al rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme corrispostegli dal datore di lavoro а titolo di ferie non godute negli anni 1988, 1989 e 1990. L'Amministrazione delle Finanze ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione degli artt. 46 e 48 del DPR n. 917/1986, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. L'intimato non svolgeva attività difensiva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica 2 udienza dell' 8/5/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE questione della tassabilità meno La dell'indennità di cui si discute è già venuta più volte all'esame di questa Suprema Corte, che l'ha decisa in senso positivo rilevando in proposito che gli artt. 46 e 48 del nuovo TUIR avevano ampliato la nozione di retribuzione imponibile, ricomprendendovi in via normale tutte le somme corrisposte al dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 48 aveva, infatti, partitamente disciplinato una serie di erogazioni ed indennità varie, così implicitamente riconfermando che per le altre non menzionate, come ad esempio quella di ferie non godute, valeva la regola generale di assoggettamento ad imposta purchè dipendenti dal rapporto di lavoro (C.Cass. 1994/07868, 1999/04134, 1999/007202, 2000/03847, 2000/03857, 2000/04405, 2000/04968 e 2000/05172). Non ravvisandosi alcun valido motivo per discostarsi da tale consolidato indirizzo, va ribadita la tassabilità dell'indennità di ferie non inteso a riequilibrare, sotto il profilo economico, A godute perché avente natura e funzione di compenso 3 gli effetti del lavoro scambiato nel periodo in questione, traendo in ogni caso origine dalle posizioni soggettive attraverso quel rapporto costituite. Non essendosi uniformata al predetto principio, la sentenza impugnata va pertanto cassata senza necessità di un rinvio degli atti al giudice di merito, perché non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso proposta dal BA alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Terni. E N 6 O I 8 La natura degli interessi in conflitto consiglia di 9 Z 1 A / 5 4 R / . T A dichiarare interamente compensate le spese di lite 6 I N S 2 I - R . G R A B . E P . T R fra le parti. . L D U L A L B A I E D . D
P.Q.M.
R B E I T A T S A T I N N E 1 R E La Corte, S 3 S E 1 I E T A . A N accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, M decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del BA, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. IA LUG. 2001 R E Roma, 1' 8/5/2001 L L SE L C ITA E Lauelles་མིང་《 EST. 6 IL CONSIGLIER E R S E 2 C O N P E A ggi D C L I O IL PRESIDENTE l uiscol IL CANCELLIERE C1 Innocent Battista 4