Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
I presupposti del decreto motivato del P.M. per l'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione alla Procura, consistenti nell'insufficienza o inidoneità di detti impianti e nelle eccezionali ragioni di urgenza, rilevano indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e sono oggetto di accertamento successivo, nei limiti in cui siano desumibili da dati di fatto, sì come, in via autonoma e distinta, deve essere verificata l'esistenza di una motivazione preventiva all'uso degli impianti esterni, non essendo sufficiente, per il pieno rispetto della garanzia costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni, che la verifica "a posteriori" sia solo testuale, e quindi limitata alla motivazione preventiva fornita dal P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2006, n. 7039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7039 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI PE - Presidente - del 12/01/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 35
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 42465/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ER VA, n. a Catania il 31 gennaio 1964;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 12 agosto 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Ciampoli Luigi che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. ANTOCI Giorgio sostituto dell'avv. PACE Salvatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a ER VA OL, persona sottoposta a indagini per partecipazione ad associazione mafiosa.
Ricorre per Cassazione ER VA OL e propone quattro motivi d'impugnazione, di cui tre aggiunti.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano fondati sulla dubbia interpretazione della intercettazione ambientale di tre conversazioni tra altre persone, nel corso delle quali viene fatto il suo nome in un contesto colloquiale frammentario, ricostruito per via di mere illazioni, oltre che sulla ripresa solo visiva di un suo incontro in un porticciolo turistico con alcune persone.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità dell'intercettazione eseguita l'1 novembre 2002 presso la masseria Casa Salinelle, per mancata trasmissione al Tribunale del riesame del decreto autorizzativo, in violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce ancora l'inutilizzabilità dell'intercettazione eseguita l'1 novembre 2002, per mancanza del decreto di proroga dell'intercettazione già in corso, essendo invalido il decreto autorizzativo adottato ex novo dal giudice invece dell'ormai tardiva proroga. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto ingiustificatamente eseguite mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla plausibile interpretazione:
a) di una conversazione intercorsa il 17 giugno 2002 tra GI NZ e NC LA, dalla quale risulta, secondo i giudici del merito, che ER VA OL è inserito nel clan dei "carcagnusi" in qualità di vice del capo PR NG;
b) della documentazione video dell'incontro intervenuto il successivo 20 giugno 2002, alle presenza di ER VA OL, tra NG PR e NZ GI, che nel corso della precedente conversazione del 17 giugno 2002 aveva manifestato l'intenzione di trattare direttamente con PR anziché con il solo vice OL;
c) della conversazione intercorsa il 16 ottobre 2004 tra GI NZ e ME OC, dalla quale risulta confermata l'appartenenza di ER VA OL al clan mafioso;
d) della conversazione intercorsa l'1 novembre 2002 tra La RO NC, LF LE e PE LE, dalla quale risulta che La RO individua ER VA OL come appartenente al clan dei "carcagnusi", anche se non sa bene se ne sia anche il responsabile.
Infatti, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. 5^, 11 febbraio 1997, La RO, m. 207862). Sicché non è censurabile nel caso in esame l'interpretazione che i giudici del merito offrono delle conversazioni intercettate, perché, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842;
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, quand'anche dovessero risultare fondati, sarebbero comunque irrilevanti, perché, come risulta da quanto già esposto a proposito del primo motivo, l'intercettazione dell'1 novembre 2002 denunciata di inutilizzabilità è certamente quella meno significativa nell'economia dell'argomentazione esibita dai giudici del merito a sostegno della propria decisione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, "anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Cass., sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archine, m. 212274). Infatti "la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Cass., sez. un. pen., 30 giugno 2000, Tammaro, m. 216249).
3. Il quarto motivo del ricorso è infondato.
I giudici del merito, cui la questione era stata già proposta, hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, ritenendo che la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell'impiego di apparecchiature esterne alla procura della Repubblica fosse stata validamente integrata dalla successiva nota dell'8 aprile 2005 con la quale la deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3, era stata giustificata anche sulla base di un'attestazione in data 10 marzo 2005 redatta da funzionario di cancelleria per documentare l'indisponibilità e l'inidoneità degli impianti interni. Secondo i giudici del merito, infatti, essendo le operazioni di intercettazione coperte dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, può essere completata anche solo nel momento in cui gli interessati siano legittimati ad averne effettiva conoscenza. Sennonché questa tesi è stata smentita da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, con la quale si è appunto escluso che "la motivazione del decreto del Pubblico Ministero di autorizzazione all'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione della procura della Repubblica possa essere adottata, o integrata, con un successivo provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ma prima dell'utilizzazione dei risultati delle stesse" (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Campennì, non ancora depositata). E in realtà la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, è destinata appunto a garantire l'effettiva anteriorità dell'autorizzazione giudiziaria relativa sia all'ammissione sia alle modalità esecutive dell'intercettazione, perché un'approvazione ex post potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla garanzia giurisdizionale prevista dall'art. 15 Cost.. Tuttavia questa funzione di documentazione, più che di giustificazione, della motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, esclude che ai fini della garanzia costituzionale (art. 15 Cost.) sia sufficiente una verifica a posteriori di una qualche sua plausibilità.
Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, infatti, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice (Cass., sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso, m. 228107, Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto, m. 226486, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi, m. 226056, Cass., sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche, m. 223358). Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente, e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, dalla stessa Corte di Cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass., sez. un. pen., 31 ottobre 2001, Policastro, m. 220092). Sicché si deve concludere che, benché la motivazione dei decreti autorizzativi debba certamente riferirsi ai presupposti di ammissibilità della deroga alla regola enunciata dalla prima parte dell'art. 268 c.p.p., comma 3, tuttavia l'esigenza di rispettare la garanzia costituzionale impone di verifica-re distintamente e autonomamente, ove possibile, sia l'esistenza dei presupposti materiali della deroga sia l'esistenza stessa di una motivazione preventiva all'uso degli impianti di intercettazione esterni agli uffici della procura della Repubblica. E il fatto che la garanzia della motivazione non sia da sola sufficiente esclude che la verifica a posteriori possa essere solo testuale, rendendo effettivo e meno casuale l'esito del controllo giurisdizionale.
Nel caso in esame, come risulta dagli atti acquisiti anche in procedimenti incidentali connessi,
l'esecuzione delle intercettazioni fu sempre preventivamente autorizzata almeno dal Pubblico Ministero, che nello stesso provvedimento autorizzò anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza e talora dell'inidoneità di quelli interni alla procura della Repubblica. E tale insufficienza o inidoneità risulta documentata anche dall'attestazione di Cancelleria in data 10 marzo 2005, cui si riferisce la motivazione dell'ordinanza impugnata.
L'eccezionale urgenza delle intercettazioni, poi, oltre a essere enunciata nei provvedimenti del pubblico ministero, si desume anche dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività criminose in corso, quali quelle relative a un delitto associativo, che ha natura permanente.
Sicché può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal Pubblico Ministero in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006