Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
In base al disposto dell'art. 2290 cod. civ., il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponde delle obbligazioni assunte successivamente al suo recesso, a condizione che il recesso medesimo sia stato oggetto di idonea pubblicità o sia comunque opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati (o non lo fossero per loro colpa); pertanto, con riferimento all'obbligo di versamento di contributi agli enti previdenziali, la responsabilità illimitata del socio receduto non viene meno ove il recesso non risulti da pubblicità adeguata, quale l'iscrizione nel registro delle imprese, non essendo sufficienti, ai fini della tutela dell'affidamento degli enti creditori, la cancellazione del socio dagli elenchi della Camera di commercio e l'avvenuta registrazione della scrittura privata di recesso dalla società (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" l'art. 2 legge 4 agosto 1978 n. 467, che ha previsto l'obbligo di comunicazione agli enti previdenziali delle variazioni relative all'attività dell'impresa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC IA, IC MI, IC CE, IC DR, IC LA e IC NO, elettivamente domiciliati in Cosenza, Via G. Tommasi n. 2 presso l'avv. patrizia Ciabattari, che li rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Vittorio Gallucci;
- ricorrenti -
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. prof. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Paolo Marchini, Fabrizio Correra, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21 aprile - 7 agosto 1997, n. 1030 del 1997, RGAC n. 1719 del 1996, cron. 5833;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Domenico Ponturo per l'INPS;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21 aprile -7 agosto 1997, il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Pretore del 28 febbraio 1995, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli eredi di FI IG (la pretesa dall'Istituto riguardava omessi contributi dovuti al disciolto INAM, per i dipendenti della impresa artigiana, società di fatto CO di OL LF e FI IG, per il periodo febbraio 1977 - gennaio 1978).
Nel caso di specie, si discuteva circa gli effetti della cancellazione effettuata da FI IG, receduto dalla società di fatto, presso gli appositi elenchi della Camera di Commercio di Cosenza, dall'opponente FI ritenuta sufficiente ad escludere qualsiasi sua responsabilità nei confronti dell'INPS (sostituitosi all'INAM).
A tale proposito, il Tribunale escludeva che la cancellazione, da sola, potesse considerarsi mezzo idoneo a far conoscere all'INAM (e quindi all'INPS), ai sensi dell'art. 2290 codice civile, l'intervenuto recesso del socio FI.
Avverso tale decisione propongono gli eredi di FI IG propongono ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrente denunciano violazione dell'art. 2290 codice civile, secondo il quale: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi, sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato". Per la società semplice, sottolineano i ricorrenti, non è previsto alcun regime di pubblicità legale e non è pensabile, pertanto, che il socio receduto di una società di fatto debba comunicare anche all'INPS l'intervenuto suo recesso. Tra l'altro, il loro dante causa si era anche preoccupato di far redigere apposita scrittura privata autenticata, nella quale dichiarava espressamente di rinunciare alla società di fatto SCOFIL, di OL LF e FI IG, nonché ai costi e ricavi della stessa ed agli eventuali utili e perdite. Il ricorso è infondato.
La disposizione di cui all'articolo 2290 codice civile prevede che il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponda delle obbligazioni sociali assunte dopo il suo recesso, quando il recesso stesso sia stato oggetto di idonea pubblicità o, comunque, anche in assenza di pubblicità adeguata, quando il recesso sia opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati di fatto o non ne furono informati per loro colpa.
La "ratio" di tale disposizione deve essere trovata nella tutela dell'affidamento dei terzi, in riferimento ad una situazione che, sia pure limitatamente ad un socio, modifica il contratto sociale (Cass. n. 508 del 1991). Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che la semplice cancellazione dagli elenchi della Camera di Commercio fosse sufficiente per opporre all'INPS, terzo creditore, il recesso stesso. occorre, innanzitutto, premettere che è incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, l'apprezzamento del giudice del merito, che ritenga non idoneo il mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio da una società semplice (cfr. Cass. 15 luglio 1965 n. 1559, v. anche Cass. n. 508 del 1991). Il Tribunale, con motivazione ampia, esente da errori giuridici, ha ricordato che - in mancanza di qualsiasi richiamo legislativo alla pubblicità effettuata attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese alla pubblicità effettuata attraverso l'iscrizione nel registro istituito presso la Camera di Commercio non possono riconoscersi gli effetti che la legge attribuisce all'iscrizione nel registro delle imprese ed in quello della cancelleria del Tribunale, atteso che le norme disciplinanti gli effetti della pubblicità hanno carattere eccezionale e non possono applicarsi per analogia. I giudici di appello hanno anche osservato che non poteva assolvere all'onere di cui all'art. 2290 codice civile neppure la registrazione della scrittura privata autenticata, con la quale il FI IG comunicava di rinunciare alla società di fatto SCOFIL. Tale osservazione appare in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la registrazione di una scrittura privata è destinata, ai sensi dell'art. 2704 codice civile, soltanto a dimostrare la data certa di tale scrittura rispetto ai terzi, ma non è riconosciuto ad essa quel particolare valore probatorio volto a rendere nota a terzi una determinata situazione giuridica, sulla quale essi possano fare affidamento. Conseguentemente, l'eseguita - od omessa - registrazione di una scrittura privata non incide sulla situazione di apparenza del diritto, sulla quale la parte fondi le proprie pretese (Cass. 18 marzo 1978 n. 1366). Del tutto fuor di luogo, infine, appare il richiamo contenuto nel controricorso dell'INPS ad una precisa disposizione di legge (art. 2 della legge 4 agosto 1978 n. 467), che - secondo l'Istituto -
consentirebbe di rinvenire, nel nostro ordinamento, un obbligo di legge di comunicazione del recesso del socio agli Istituti previdenziali.
Tale disposizione stabilisce, in effetti, che "In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo".
Tuttavia, la disposizione richiamata dall'Istituto non appare applicabile, "ratione temporis", al recesso del FI - che deve essere esaminato pertanto alla luce delle disposizioni del codice civile già richiamate - poiché i contributi dovuti al disciolto
INAM per il personale dipendente della impresa artigiane riguardavano un periodo (febbraio 1977 - gennaio 1978) anteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001