Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non sono sottoposti alla disciplina sulle acque ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 152 del 1999, ma a quella sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 (disposizione riprodotta nell'art. 127 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2006, n. 10968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10968 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/02/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 238
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 10938/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di IN TO, nato a [...] il 25 marzo del 1937;
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 19 novembre del 2003;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore Avv. FABBRI Giorgio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 19 novembre del 2003, il Tribunale di Forlì, condannava IN TO alla pena di Euro 7000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, per avere, nella qualità di titolare dello scarico e di responsabile e legale rappresentante della società AVI, omettendo di dare immediata comunicazione alla provincia di Forlì della rottura del depuratore interno al macello della società, provocato l'immissione nel Rio dell'Acqua e nel fiume Savio, zone sottoposte a tutela paesaggistica, dei fanghi prodotti dal depuratore. Fatto commesso dal 28 al 30 settembre del 2001 in località Molino di Cesena.
Nella sentenza impugnata il fatto è ricostruito nella maniera seguente:
Il depuratore dell'AVICOOP, società cooperativa a responsabilità limitata, produceva mediamente circa 60.000 chilogrammi di fanghi i quali, dopo essere stati annotati sugli appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, erano avviati allo smaltimento mediante autobotti. Il 28 settembre del 2001 si verificò la rottura del pozzetto dell'impianto di depurazione che conduceva le acque reflue dalla zona di filtrazione alla vasca di equalizzazione. In quel frangente, onde evitare la tracimazione dalla vasca di filtrazione del liquame, questo fu immesso direttamente nella vasca di ossidazione, che costituiva la terza ed ultima fase del ciclo di depurazione, saltando in tale modo le prime due fasi di equalizzazione e prenitrificazione. L'immissione diretta del liquame all'interno della vasca di ossidazione aveva provocato un'abbondante produzione di nitrati che poi erano pervenuti nelle due vasche di sedimentazione dove l'azoto gassoso, liberato dalla denitrificazione aveva fatto salire i fanghi in superficie e quindi li aveva spinti fino allo scarico.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale a fondamento della decisione osservava che i fanghi costituiscono rifiuti e che alla fattispecie in questione era applicabile la disciplina sui rifiuti e non quella sugli scarichi di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, perché si era interrotto il nesso di collegamento diretto tra la fonte di produzione del liquame ed il corpo recettore;
che pertanto non era applicabile la tesi difensiva in forza della quale, trattandosi di sversamento occasionale, il fatto non era sanzionabile;
che sussisteva la colpa dell'imputato il quale aveva agito con palese imprudenza avendo effettuato manovre che avevano comportato un anomalo funzionamento dell'impianto di depurazione con conseguente sversamento dei fanghi.
Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore sulla base di un unico articolato motivo.
IN DIRITTO
Con l'unico motivo il difensore lamenta la violazione della norma incriminatrice perché la fattispecie in esame è regolata dal D.Lgs. n. 152 del 1999 e non dal Decreto Ronchi. Assume che il D.Lgs. n. 152 del 1999, distingue tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale e non prevede alcuna sanzione penale per l'immissione occasionale di acque reflue, come già statuito da questa Corte in casi analoghi. Di conseguenza il proprio assistito dovrebbe essere assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non è previsto come reato.
Il ricorso è infondato perché il fatto è stato legittimamente inquadrato nella previsione criminosa di cui al Decreto Ronchi, art. 51, comma 2.
Prima di entrare nel vivo dell'argomentale opportuno richiamare brevemente le soluzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare la linea di confine tra l'applicazione della disciplina sui rifiuti e quella sulle acque di scarico, al fine di individuare e definire l'immissione occasionale e stabilire se essa sia o no sanzionarle penalmente.
Il problema non è nuovo. Esso si era già posto sotto la vigenza della L. Merli per individuare la disciplina applicabile allo scarico cosiddetto indiretto ossia alle immissioni di reflui nel corpo recettore effettuatto con mezzi e modalità diversi dalla "condotta", giacché lo scarico indiretto era ricompresso nella generale definizione di "scarico" di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 1, comma 1, lettera a) e non era escluso esplicitamente dal campo d'applicazione del D.P.R. n 915 del 1982, sui rifiuti. Invero il D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2, comma 1, nel dare la nozione di "rifiuto", faceva riferimento a "qualsiasi sostanza ed oggetto ivi comprese le sostanze acquose a base liquida e semiliquida" ed al comma sesto faceva salva la Legge Merli per quanto concerneva la disciplina dello smaltimento dei liquami e dei fanghi, purché non tossici, nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo usando in sostanza il termine smaltimento come sinonimo di scarico. D'altro canto la L. n. 319 del 1976, art. 2, lettera e), nn. 2 e 3, estendeva la propria disciplina allo "smaltimento dei liquami sul suolo" nonché a quello " dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione",senza tuttavia chiarire il significato del termine smaltimento. L'utilizzazione con significato sostanzialmente equivalente dei termini smaltimento e scarico nell'ambito delle leggi anzidette ha dato luogo a contrasti interpretativi sia in dottrina che in giurisprudenza, risolti a livello giurisprudenziale dal noto intervento delle Sezioni unite di questa Corte del 27 ottobre del 1995, Forina, con cui si è disposto che il D.P.R. n. 915 del 1982, disciplinava tutte le singole operazioni di smaltimento dei rifiuti con esclusione di quelle fasi concernenti i rifiuti liquidi attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina della L. Merli, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi che erano sotto ogni profilo regolati dal D.P.R. n. 915 del 1982. Due anni dopo la pronuncia delle Sezioni unite interveniva il decreto Ronchi che abrogava il D.P.R. n. 915 del 1982, ed il problema della linea demarcazione tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti si è posto nuovamente giacché il D.Lgs. del 5 febbraio del 1997, n. 22, art. 8, comma 1, lett. e) dispone che "sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto... in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge... le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido". Si è aperta, quindi, una nuova fase di approfondimento che ha trovato un primo punto fermo nella decisione di questa Corte del 23 maggio 1997, Bacchi, la quale ha concluso per una sostanziale continuità della normativa, affermando che "la linea di discrimine tra le due normative risiede ancora nella nozione di scarico;
infatti, la locuzione, acque di scarico è da ritenersi sinonimo di scarichi, intesi quali sostanze liquide o comunque convogliabili nei corpi ricettori in condotta, mentre l'esclusione dei rifiuti allo stato liquido serve per ribadire la pregressa distinzione fra le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti;
permane dunque quale criterio discretivo quello secondo cui i due distinti regimi giuridici possono trovare applicazione, ciascuno nel proprio ambito, anche per i medesimi tipi di reflui e possono talora regolare fasi diverse della medesima operazione...". Alla stessa conclusione di sostanziale continuità perveniva anche la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 - 20 maggio 1998, la quale precisava, con riferimento ai rapporti tra normativa sui rifiuti e L. n. 319 che D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, pur abrogando esplicitamente il D.P.R. n. 915 del 1982, ne aveva mantenuto la stessa impostazione rispetto alla regolamentazione degli scarichi idrici, posto che, all'art. 8, lett. e) ricomprende espressamente nel proprio ambito disciplinare, distinguendoli dalle "acque di scarico", i "rifiuti allo stato liquido", usando proprio gli stessi termini della direttiva 75/442/CEE, art. 2, comma 2, lett. d), che, appunto, il D.P.R. n. 915 del 1982, aveva recepito ed attuato.
In proposito va sottolineato che il D.P.R. n. 915 del 1982, era considerato dalla dottrina e da questa stessa Corte (Cass. sez. 3^ n 2208 del 1992) come la normativa quadro di riferimento per la tutela dell'ambiente, sia perché l'articolo 1 esordiva affermando di volere "evitare ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo", sia perché stabiliva un divieto generale di abbandono di rifiuti nell'aria, nell'acqua e sul suolo, come si desumeva dagli artt 1 e 9; sia perché imponeva l'obbligo giuridico di smaltimento per tutti i rifiuti a precise condizioni e solo in via di deroga consentiva ad alcuni tipi di rifiuti (scarichi ed emissioni) di pervenire nell'ambiente nel rispetto delle leggi che li riguardavano in modo specifico.
Anche a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ronchi, questa sezione, riprendendo il precedente orientamento , ha ribadito che il decreto anzidetto deve considerarsi in ogni caso come legge quadro del sistema di protezione dell'ambiente nelle componenti del suolo, dell'acqua e dell'aria ed ha precisato che, quando la normativa che disciplina la categoria dei materiali esclusi dall'ambito operativo del D.Lgs. n. 22 del 1997, si presenta carente e lacunosa , quella sui rifiuti si riespande per regolare le ipotesi non previste da specifiche disposizioni di legge (Cass. Sez. 3^ 8 febbraio 1999 n. 494 P.M in proc. Lago). Il D.Lgs. n. 152 del 1999, recependo i criteri fissati dalla giurisprudenza ha ridefinito la nozione di scarico circoscrivendola all'immissione diretta di reflui nei corpi ricettori tramite condotta. Dalla nozione di scarico è stato quindi eliminato, non solo il riferimento a quelli indiretti ossia non tramite condotta, che restano disciplinati dal Decreto Ronchi, ma anche alle immissioni occasionali che, sotto il vigore della L. Merli, secondo l'orientamento di questa Corte rientravano nel concetto di scarico (cfr Cass. Sez. Un. 13 luglio 1998). Tuttavia l'immissione occasionale, nella stesura originaria del D.Lgs. 152 del 1999, espunta dal concetto di scarico, era stata recuperata come fattispecie autonoma sanzionata rispettivamente in via amministrativa ed in via penale dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, comma 1 e art. 59, comma 5, solo nell'ipotesi di superamento dei valori limite di emissione. In definitiva l'immissione occasionale non richiedeva la preventiva autorizzazione perché questa era chiaramente incompatibile con l'occasionalità ma imponeva il rispetto dei valori limite. In proposito va precisato che lo scarico occasionale non va confuso con quello indiretto anche se può essere anche indiretto ossia senza una condotta. Invero, come sottolineato dalla dottrina, mentre lo scarico indiretto si distingue da quello diretto solo per le modalità dello sversamento, quello episodico o occasionale si distingue da quello diretto solo per il fattore temporale. Con la novella n. 258 del 2000 è stato espunto dall'art. 54, comma 1 e art. 59, comma 5, il riferimento alle immissioni occasionali, ma tale soppressione non ha fugato del tutto i dubbi in ordine alla rilevanza penale di uno sversamento del tutto episodico ai fini della classificazione dello stesso come scarico e quindi al trattamento sanzionatario correlato alla mancata autorizzazione. La nuova definizione di scarico, prevedendo l'utilizzazione di una condotta anche se questa non deve necessariamente essere costituita da una tubazione, sembra presupporre una certa continuità e permanenza e quindi sembra incompatibile con la sanzionabilità penale dell'immissione occasionale tramite condotta. D'altra parte nel nuovo come nel vecchio regime alcune prescrizioni, quali ad esempio l'obbligo di rendere accessibile il punto di scarico per i campionamenti, il divieto di diluizione, l'indicazione puntuale degli scarichi nelle richieste di autorizzazioni, ecc. (D.Lgs. n. 52 del 1999, cfr. art. 28, comma 3 e art. 46, comma 1) presuppongono la localizzazione della scarico e l'individuazione del medesimo, circostanze queste anch'esse spesso incompatibili con l'immissione occasionale. Questa sezione ha distinto l'immissione occasionale da quella discontinua ritenendo applicabile la disciplina delle acque alle immissioni discontinue (Cass. 7 novembre 2000 n 12974; Cass. N. 16720 del 2004). Su tale applicabilità non sussistono dubbi posto che il concetto di discontinuità è diverso da quello di occasionalità. Perplessità sussistono invece, sia in dottrina che in giurisprudenza, sulla sanzionabilità dell'immissione occasionale allorché venga effettuata tramite condotta ossia per mezzo di un sistema di convogliabilità che connetta direttamente un ciclo produttivo ad un corpo idrico ricettore (Per la sanzionabilità penale D.Lgs. n. 152 del 1990, ex art. 59, comma 5, quando si superano i limiti tabellari si è pronunciata questa sezione con la decisione del 21 gennaio 2004 n. 14425, in senso contrario tra le altre Cass. n 16720 del 2004). Il ricorrente , premesso che lo sversamento in questione è avvenuto tramite condotta e che trattasi di un fatto episodico, sostiene che esso in base all'orientamento prevalente di questa Corte non sarebbe sanzionabile penalmente. L'assunto non può essere condiviso e per respingere la tesi del ricorrente non è necessario prendere posizione sul contrasto dianzi evidenziato o rimettere la soluzione alle Sezioni unite perché il problema della rilevanza penale dell'immissione occasionale diretta si pone solo per le acque reflue non costituenti rifiuti. Invero, la novella n. 258 del 2000, escludendo dal concetto di scarico le immissioni occasionali, non ha inteso assolutamente stabilire che sarebbe lecita l'immissione occasionale di rifiuti liquidi o semiliquidi nelle acque superficiali effettuata tramite una condotta .Come sopra precisato , allorché non è applicabile la disciplina specifica prevista per le materie oggetto di scarico, si riespande quella generale sui rifiuti la quale con l'articolo 14 prevede una norma di chiusura vietando l'abbandono di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee. Inoltre il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 36, già nel testo originario e con maggiore precisione a seguito delle modificazioni, apportate con la novella n. 258 del 2000, vieta l'utilizzazione degli impianti di trattamento delle acque per lo smaltimento dei rifiuti con due sole eccezioni indicate rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo sulle quali è inutile soffermarsi in questa sede perché non rilevano nella fattispecie. In ogni caso il problema della rilevanza penale dell'immissione occasionale non si pone allorché il materiale immesso sia costituito da fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue giacché per tale materiale è prevista espressamente con il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 48 l'esclusione della disciplina dettata per le acque ed è prescritto comunque il divieto di smaltimento nelle acque superficiali o salmastre a prescindere dalle modalità di effettuazione dello sversamento, con o senza condotta. Invero i fanghi prodotti da depuratori di acque reflue, quando non sono utilizzati in agricoltura a norma del D.Lgs. 27 gennaio del 1992 n. 99, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti e sono compresi tra i rifiuti speciali indicati nel decreto Ronchi, art 7, comma 2, lettera g). Lo smaltimento, ancorché occasionale di fanghi prodotti da impianti di depurazione mediante sversamento nelle acque superficiali, con o senza condotte, configura gli estremi del reato di cui al decreto Ronchi, art. 51, comma 2 a carico dell'imprenditore titolare dell'impianto di depurazione, salvo che l'immissione sia imputabile a caso fortuito o forza maggiore. Pertanto i richiami alla dottrina ed alla giurisprudenza contenuti nel ricorso allo scopo di dimostrare che lo scarico occasionale non è penalmente sanzionabile non sono quindi conferenti perché essi si riferiscono a sversamenti occasionali di acque reflue non costituenti rifiuti liquidi e comunque a liquami diversi dai fanghi. Nella fattispecie, prima della rottura dell'impianto, come risulta dalla sentenza impugnata, i fanghi erano aspirati con autobotti dal fondo delle vasche ed avviati allo smaltimento con la procedura prevista per i rifiuti. Lo sversamento nelle acque superficiali è dipeso dall'anomalo funzionamento dell'impianto e dal concomitante comportamento negligente del prevenuto al quale si è fatto cenno nella parte narrativa. Sull'imputabilità del fatto all'imputato la sentenza risulta adeguatamente motivata e d'altra parte sul punto non sono state mosse censure specifiche.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2006