Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 1
È illegittima l'applicazione del divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive a soggetto denunciato per molestie consistite nell'introdursi, con altri tifosi, senza biglietto, nello stadio in cui si svolgeva una partita di calcio, così ostacolando l'afflusso di coloro che ne erano in possesso e suscitandone la protesta, trattandosi di turbative non inquadrabili tra le attività violente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/1998, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Piero MOCALI Presidente del 16/6/98
1. Dott. Giovanni SILVESTRI Consigliere SENTENZA
2. " Umberto GIORDANO " N.3545
3. " Dario DE PASCALIS " REGISTRO GENERALE
4. " EM NI " N. 10423/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LE DO, n. a Bari il 31/5/81 avverso l'ordinanza emessa il 16/1/96 dal GIP del Tribunale per i minorenni di Bari
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata Osserva:
con provvedimento del Questore di Bari in data 13/1/98 è stato vietato al minore LE DO di accedere per un anno ai luoghi dove si svolgono le gare della locale squadra di calcio e gli sono stato imposte altre prescrizioni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.6 della legge 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche) sostituito dall'art.1 D.L. 717/1994 conv. in legge 45/l995.
Su richiesta del P.M., il provvedimento è stato convalidato, ai sensi dal comma 3 dello stesso art. 6 come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143/1996, dal GIP del Tribunale per i minorenni di Bari con ordinanza in data 16/1/98. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti del provvedimento del Questore.
La doglianza è fondata, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
Non risulta invero che si sia verificata nel caso di specie taluna delle ben definite ipotesi che legittimano il divieto di accesso - tassivamente indicate dal comma 1 del citato art. 6 legge 401/1989 nella denuncia o condanna per uno dei reati di cui all'art. 4 commi primo e secondo legge 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza ovvero ancora per aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive - in quanto nello stesso provvedimento impugnato e in quello del Questore si dà atto che il LE è stato denunciato solo per molestie (art.660 C.P.) consistenti nell'introdursi con altri tifosi;
nello stadio privo di biglietto, così ostacolando l'afflusso di coloro che ne erano invece in possesso e suscitandone le proteste, turbativa non inquadrabile tra le attività violente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998