Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 032 3 1/0 1 NOTE DEL POLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 18769/98 - Cron. 6634 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Rep. Dott. CO Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI NC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIECO PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 0 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO 5506 COMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega -1- j in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 8437/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/07/98 R.G.N. 1028/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. CO Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano del 10/11/97 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Milano con la CO per laquale era stata accolta la domanda di FI declaratoria della natura subordinata del suo rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto di ricerche Breda SPA, dal 10/10/66 al 31/10/68, e quindi dichiarato il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, mediante sostituzione al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 13, comma V, della 1. n. 1338 del 1962; deduceva che nel periodo in apprendimento, che questione l'istante fruiva di una borsa di escludeva la sussistenza di un lavoro dipendente. Il FI contrastava il gravame, ma il Tribunale, con sentenza del 1 - 10/7/98, l'accoglieva, rigettando il ricorso proposto in primo grado. Precisava il giudice del riesame che nel caso di azione proposta contro l'ente pubblico, a norma del quinto comma dell'art. 13 L. n. 1338/62, la prova della subordinazione doveva essere "valutata con estremo rigore" trattandosi di eventi lontani nel tempo e mancando nella specie il meccanismo di controllo della verità dato dalla presenza di un reale controinteressato. La prova in atti, nel caso di specie, non era tale da superare la originaria qualificazione del rapporto, iniziato come borsa di ricerca in termini di autonomia: prescindendo dalle dichiarazioni del teste escusso, secondo cui "sia pure per poco tempo, vi fu addestramento e poi affiancamento di FI da parte di altri”; non avevano rilevanza decisiva, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, il rispetto di un orario di lavoro e la retribuzione fissa mensile, entrambi spiegabili in ragione dell'impegno che la borsa comunque comportava "in ragione del connesso investimento aziendale in vista di futura assunzione". Doveva essere provata con estremo rigore la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
potere che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo ་ dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
tutto ciò non risultava dimostrato e nessun valore poteva essere attribuito al fatto che il FI, come altri borsisti, fosse stato poi assunto dalla Breda. 么 Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il FI, fondato su tre motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. e 115 CPC, deduce il ricorrente che il Tribunale aveva inteso l'onere probatorio in termini sconcertanti ed effetti inficiati dall'assunto “pre-valutativo" secondo cui la prova doveva essere considerata con "estremo rigore"; era così mancata una valutazione oggettiva delle emergenze processuali. Inoltre, il Tribunale aveva travisato i fatti, ravvisando un'azione "in danno" dell'INPS, laddove si trattava di una "prerogativa legale riconosciuta al lavoratore e che comportava il versamento di una somma corrispondente alla riserva matematica determinata con decreto 2 ministeriale. Peraltro non era vero che si trattasse di fatti lontani nel tempo, posto che l'azione legale era solo l'atto terminale di un lungo procedimento iniziato il 30/4/71 e quindi ben vicino al periodo in contestazione;
sussisteva quindi ampia possibilità di controllo da parte dell'INPS e non si era affatto in presenza di un soggetto “debole" esposto alle richieste del lavoratore. Lamentando, col secondo motivo, violazione dell'art. 112 CPC, nonché omessa pronuncia su punto decisivo, deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva preso in considerazione l'eccezione di nullità dell'appello, che conteneva solo la pedissequa trascrizione delle difese dell'INPS in primo grado, ignorando del tutto le ragioni della decisione ed il “decisum" della sentenza che veniva impugnata, contravvenendo così al disposto dell'art. 434 CPC. Lamentando, col terzo motivo, omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi e travisamento dei fatti, deduce il ricorrente che il giudice del riesame, in base al pregiudizio dal quale era partito, aveva travisato il contenuto dell'istruttoria compiuta e delle circostanze emerse: a) prescindeva il giudice dall'emergenza processuale secondo cui il ricorrente, pur essendo inquadrato come borsista, di fatto effettuò, per poche settimane, un periodo di addestramento e poi fu affiancato ad altro dipendente esperto della Breda. Ed ignorava il tribunale che a questi periodi, di addestramento ed affiancamento, seguì l'assegnazione dell'istante allo svolgimento delle medesima attività e degli stessi servizi in favore della clientela che costituivano uno degli oggetti dell'attività d'impresa dell'Istituto 3 Ricerche Breda. Questo era indice rilevantissimo della subordinazione e smentiva che l'attività svolta fosse solo quella di semplice allievo impegnato ad acquisire una formazione professionale. b) La mancata considerazione dei suddetti elementi si risolveva nella svalutazione delle circostanze di fatto della sottoposizione ad un orario di lavoro e della percezione di una retribuzione fissa;
elementi che dovevano essere ben diversamente valutati, se considerati nel contesto della prestazione resa. Il Tribunale aveva omesso di valutare: che dopo un breve periodo di addestramento egli fu assegnato a svolgere l'attività per la quale era stato preparato;
che tale attività consisteva nell'esecuzione e valutazione incrociata di prove di resistenza di manufatti metallici, il cui esito era riportato su fogli di lavoro, sottoscritti, dopo il primo breve periodo di apprendimento, dall'istante; che a detta attività seguiva quella del riesame dei risultati delle prove al fine del rilascio ai clienti dei certificati di conformità; che tale attività veniva svolta sulla base di criteri e procedure oggetto di specifiche direttive ed era soggetta a controllo del dirigente del reparto;
che egli percepi una retribuzione mensile corrispondente a quella percepita dopo la formale assunzione;
che nessun inadempimento fu da lui commesso, per cui non si rese necessario alcun provvedimento disciplinare. Di queste circostanze ed emergenze processuali il Tribunale non aveva tenuto conto, giungendo così ad una decisione errata. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre gli altri restano assorbiti. 4 La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ed i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime" (Cass. N. 9628 del 20/9/93). Il Collegio condivide questo principio, sul rilievo essenziale che, come già precisato in una risalente decisione delle Sezioni Unite n. 4991/87, “l'atto di appello introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, al di fuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa attivarsi per la riforma della sentenza di primo grado. Pertanto, l'onere della specificazione dei motivi di appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante indirizzata ad ottenere la suddetta riforma trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di 5 quella motivazione..". Nel caso di specie, la Corte in presenza di una censura che denuncia un error in procedendo ha preso visione degli atti e quindi ha accertato che la sentenza pretorile aveva discusso sul materiale probatorio acquisito agli atti e quindi accertato che vi era "stato l'inserimento dei borsisti> nell'organizzazione produttiva dell'Istituto di Ricerche Breda"; (che) il periodo di addestramento> ha avuto durata limitata e carattere chiaramente preparatorio al successivo inserimento;
(che) i borsisti erano tenuti alla presenza u M quotidiana e al rispetto dell'orario di lavoro, che era lo stesso dei dipendenti e (che) erano soggetti, inoltre, alla timbratura del cartellino al mattino e alla sera;
(che) la retribuzione era fissa e ... mensile"; da questi elementi aveva ricavato l'esistenza di indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato. Il ricorrente nell'atto di appello ignora l'esistenza di detta sentenza e si limita a copiare integralmente la parte motiva della comparsa di costituzione in primo grado, senza contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal Pretore sulla brevità del periodo di "addestramento" e sull'attività espletata da borsisti e sui modi in cui la stessa veniva prestata. Nell'atto di Appello il FI aveva espressamente proposto la eccezione di nullità dell'atto di appello, ma il Tribunale nella sua sentenza ha omesso totalmente di esaminare la questione e quindi motivare sul punto, pur essendo palese l'inammissibilità dell'appello. Sussiste pertanto il vizio lamentato di omessa pronuncia su un 6 punto decisivo, potenzialmente idoneo a risolvere l'intera controversia, denunciato nel secondo motivo di ricorso e quindi la sentenza va cassata, risultando assorbite le altre censure. Sussistono le condizioni per la pronuncia di merito, ai sensi del'art. 384 CPC, non essendo necessari ulteriori accertamenti, e quindi va dichiarata la inammissibilità dell'appello. Le spese per il grado di appello vanno interamente compensate fra le parti, mentre quelle relative al presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'INPS e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il secondo morivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello. Compensa le spese del grado di appello e condanna l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessive £28.000, oltre a £ 3.000.000 per onorario. Roma 18 dicembre 2000 W/CONSIGLIERE EST. Greylicha lamell IL PRESIDENTE I 0 A 3 D S 1 , 3 S . 5 O ее ее A T L T . R L , A N O ' A B S L 3 E L I P E 7 D S - D I 8 A I IL CANCELLIERE - N T 1 S S G 1 N Depositato in Cancelleria O O E P S E A M I D G I OL oggi, 6. MAR. 2001 A E G A , E O D O L IL CANCELLIERE T R E T T I T A S R I I L N E G L D S E E E R O D 7