Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
C08 79 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto meday SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 15165/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron. 17 NAPOLETANO - Consigliere Rep. 768 Dott. Giandonato : Dott. Giovanna - Rel. Consigliere Ud. 04/10/00 SCHERILLO ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: IG OL, elettivamente domiciliato in ROMA 3 PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IG ALFIO, Richiest SOLE 24 ORE da Sig giusta delega in atti;
pe: diri!!: 300 ricorrente 22 GEN 2001
contro
LIRE 1500 ALDINI IMMOBILIARE;
- intimato avverso la sentenza n. 2464/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 18/07/98; 0096161 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0096136 1562 udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Umberto APICE l'inammissibilità del ricorso, rigetto. -2- Sostituto Procuratore concluso per che ha in subordine per il me to manage my mo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'agenzia immobiliare NI, in persona del titolare Aldo Isaia, con sede in Catania, Convenne in giudizio davanti al giudice di pace di quella città ND AT per sentirlo condannare al pagamento di lire 4.680.000 quale compenso della mediazione svolta per la conclusione di una compravendita immobiliare tra il AT (acquirente) e RI ZA (venditrice). Il convenuto, costitutosi, negò il diritto dell'attrice al compenso deducendo che la compravendita si era conclusa dopo che era stato revocato il mandato all'agenzia e ' quindi, indipendentemente dall'opera della mediatrice. Con sentenza 16 gennaio 1997 il giudice di pace accolse la domanda attorea condannando il convenuto a pagare all'agenzia NI la somma da questa richiesta. La decisione venne confermata dal tribunale di Catania che, con sentenza depositata il 18 luglio 1998, rigettò l'appello del soccombente. Contro la sentenza il AT ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. L'intimata non ha svolto alcuna attività difensiva MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo dedotto il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (artt.1755 e 2697 cod.civ.) e per vizi di motivazione per avere riconosciuto il diritto del mediatore al compenso senza tenere conto che l'affare era stato concluso dopo che al medesimo era stato revocato i l mandato e per effetto di nuove trattative intraprese dalle parti senza fare più ricorso all'agenzia immobiliare, sicchè spettava a quest'ultima provare che l'affare si era concluso per l'opera da lei svolta. Non solo l'attrice non aveva fornito la prova in tal senso, sentenza aveva riconosciuto chema la stessa l'accordo era stato raggiunto dopo la revoca dell'incarico, e sulla base di un prezzo diverso da quello che i due contraenti avevano discusso con l'intervento della NI. La censura va disattesa. Perché venga riconosciuto il diritto del mediatore al compenso occorre che l'affare tra le parti da lui messe in relazione sia stato concluso per effetto di tale intervento. A tal fine irrilevante che la conclusione dell'affare avvenga successivamente alla revoca dell'incarico al mediatore, e con l'introduzione ad opera dei soli contraenti di modifiche all'iniziale schema di accordo negoziale. La conclusione dell'affare tra ' a tal fine messe in relazione dal le parti mediatore, opera, infatti, come "condicio iuris" in presenza della quale il mediatore ha diritto alla provvigione, senza ulteriore accertamento all'infuori di quello demandato al giudice di merito relativo alla dipendenza causale dall'intervento del mediatore. I suddetti principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. Cass.7004/97; 4735/87; 2631/82) sono stati correttamente applicati nel caso di specie. Sulla base della ricostruzione dei fatti incontroversa tra le parti, il giudice d'appello ha ritenuto, infatti, che la resistenza iniziale dimostrata dalle parti in ordine al prezzo era stato uno specioso tentativo di sottrarsi all'obbligo della provvigione e che la conclusione dell'affare era stata abilmente rinviata per farlo apparire non concluso, ed ha pertanto riconosciuto il diritto dell'agenzia NI al compenso posto che l'affare era stato concluso tra le parti che essa aveva in precedenza messo in relazione. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
j hoooo La Corte rigetta il ricorso. 240000 Roma, 4 ottobre 2000 Up P of M L'estensore Il presidente Fo lie Vinung Ballassane IL CANCELLIERE.C1. Paolo Talarico co k DEPOSITATIO ANCELL 2 2 GEN. 2001 Agenzia delle Entrate Roma IL CANC Ufficio di Roma 2 tolerics Iscritto a ruolo il 1 6 Art. 11.