Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
L'art. 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, al quale fanno rinvio la clausola n. 6 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato del 1988, nonché quelle contenute nei successivi contratti collettivi, nello stabilire che l'(allora) Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ora FF.SS. SpA, possa disporre l'assunzione del coniuge superstite (primo comma) o del figlio maggiorenne (terzo comma) del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta, disponendo l'utilizzazione, a tale scopo, dei posti oltre l'organico volta a volta attribuiti alla seconda, terza o quarta categoria ( secondo comma), non impone alcun obbligo in tal senso, avendo voluto il legislatore subordinare l'assunzione in servizio dei predetti soggetti, pur meritevoli di una particolare tutela, alla valutazione da parte della datrice di lavoro di tutte le circostanze del caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES NA, elett.te dom.ta in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv. Bruno Battagliese e Gaetano Maria Del Prete per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
S.P.A. FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3438 del 10.9.1998 (R.G. n. 41678/97). Udita nella pubblica udienza del 21.9.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'Avv. Consolo;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 7 settembre 1995 NA ES conveniva davanti al PR del lavoro di Napoli la s.p.a. Ferrovie dello Stato e, premesso di avere diritto ad essere assunta in servizio dalla società per essere figlia di un ferroviere deceduto per causa di servizio, chiedeva che, atteso il rifiuto oppostole, fosse disposta la costituzione del rapporto di lavoro nei suoi confronti. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 18 dicembre 1996 il PR rigettava il ricorso e questa decisione, impugnata dalla ES, veniva confermata dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 10 settembre 1998, in base al rilievo che l'art. 22 della l. 6 febbraio 1979 n. 42, al quale nella materia in esame aveva fatto rinvio la clausola n. 6 del contratto collettivo di lavoro del 1988 (nonché clausole contenute nei successivi contratti collettivi), aveva conferito all'ente una mera facoltà e non già un obbligo alla assunzione in servizio di congiunti dei ferrovieri deceduti per causa di servizio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ES in base ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso e con successiva memoria la società Ferrovie dello Stato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso la ES denuncia la violazione dell'art. 22 l. 6 febbraio 1979 n. 42, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, nell'escludere che la società Ferrovie dello Stato avesse l'obbligo di assumerla in servizio, ha omesso di interpretare il suddetto articolo di legge mediante una lettura coordinata con il precedente art. 3 e, inoltre, non ha considerato che, ai fini dell'assunzione in servizio di soggetti appartenenti alle categorie protette, il secondo comma del medesimo art. 22 prevede l'utilizzazione dei posti oltre l'organico di volta in volta attribuiti alle varie categorie di dipendenti. Questo motivo è privo di fondamento.
L'art. 22 l. 6 febbraio 1979 n. 42, cui va fatto riferimento per il rinvio operato dalle clausole dei contratti collettivi succedutesi nel tempo (circostanza, codesta, pacifica in causa), stabiliva nel primo comma che l'(allora) Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato "può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta....." (v. il terzo comma per l'analoga disposizione relativa ai figli maggiorenni), aggiungendo nel secondo comma che "a tal fine saranno utilizzati i posti oltre l'organico volta a volta attribuiti alla prima, seconda, terza e quarta categoria".
Ora, poiché la norma giuridica, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, deve essere interpretata in base al "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", tali da rivelare l'intenzione del legislatore, palese è il significato che deve essere attribuito al suddetto art. 22, ove si consideri che nel primo comma, a proposito dell'assunzione in servizio del coniuge del ferroviere deceduto, è stata utilizzata la parola "può" e non "deve" e che nel terzo comma, a maggiore precisazione riguardo ai figli maggiorenni, è stato detto che "l'Azienda ha eguale facoltà di assumere......" L'uso dei termini "può" e "facoltà" indica, come bene è stato affermato nella sentenza impugnata, che non sussiste alcun obbligo a carico della datrice di lavoro, avendo voluto il legislatore subordinare l'assunzione in servizio dei suddetti soggetti, pur meritevoli di una particolare tutela, alla valutazione da parte dell'azienda di tutte le circostanze del caso concreto.
D'altra parte, non può trarsi una conclusione diversa dalla lettura delle norme contenute nel terzo comma del medesimo articolo di legge e nel precedente art.
3. Quest'ultimo dispone che tutte le assunzioni in servizio del personale ferroviario debbono avvenire per concorso, con la conseguenza che una deroga a tale sistema è costituito dalla suddetta facoltà attribuita all'ente in materia di categorie protette;
il terzo comma dell'art. 22, dal canto suo, prescrive che, qualora sia esercitata la facoltà di cui si discute, ai soggetti protetti dovranno essere assegnati posti "oltre organico". Al contrario di quanto asserisce la ricorrente, quindi, nè l'una ne' l'altra disposizione di legge può indurre l'interprete ad attribuire al suddetto art. 22, primo e terzo comma, un significato avulso dal tenore delle parole usate.
Tenuto conto di tutti questi rilievi, poiché non sussiste il vizio di violazione di legge denunciato dall'ES, il ricorso deve essere rigettato e la medesima ES, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'ES a pagare alla società Ferrovie dello stato le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 10.800 (5,58) oltre L. 3.500.000
(tremilionicinquecentomila) 1807,60 euro per onorari. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002