Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4657
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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L'art. 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, al quale fanno rinvio la clausola n. 6 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato del 1988, nonché quelle contenute nei successivi contratti collettivi, nello stabilire che l'(allora) Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ora FF.SS. SpA, possa disporre l'assunzione del coniuge superstite (primo comma) o del figlio maggiorenne (terzo comma) del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta, disponendo l'utilizzazione, a tale scopo, dei posti oltre l'organico volta a volta attribuiti alla seconda, terza o quarta categoria ( secondo comma), non impone alcun obbligo in tal senso, avendo voluto il legislatore subordinare l'assunzione in servizio dei predetti soggetti, pur meritevoli di una particolare tutela, alla valutazione da parte della datrice di lavoro di tutte le circostanze del caso concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4657
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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