Sentenza 19 gennaio 2011
Massime • 1
Il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2011, n. 18273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18273 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/01/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 172
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 30745/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR PP (nato il [...]);
avverso la sentenza del 24.05.2010 della Corte d'Appello di Brescia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M.B. Taddei;
udito il Procuratore Generale in persona di Dr. Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'annullamento della sentenza, senza rinvio, perché il ricorrente non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p., comma 1. OSSERVA
1. FR PP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brescia (emessa il 15.01.2010), che lo ha condannato per il reato di tentata estorsione in danno della madre Nodali Iole, commesso il 29.07.2009, ritenuta la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 466,67 di multa.
1.1 Il ricorrente deduce:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, perché il fatto non costituisce reato, ricorrendo la causa di non punibilità dell'art.649 c.p. trattandosi della fattispecie del tentativo ed in difetto di violenza fisica verso la parte offesa;
l'art. 649 c.p., comma 3 prevede l'esclusione della causa di non punibilità solo nel caso di violenza allo stretto congiunto e sarebbe ingiustificata un'interpretazione estensiva in malam partem;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il reato doveva essere considerato, alla stregua dell'art. 49 c.p. impossibile per inesistenza dell'oggetto dell'estorsione, poiché l'imputato era a conoscenza del fatto che la madre non aveva la disponibilità di Euro 30.000;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, perché il fatto, più appropriatamente doveva essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 612 c.p., comma 2;
4) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per illogicità della motivazione in ordine alla non concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto del buon comportamento sociale e della formale incensuratezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente degli altri motivi.
2.1 Questo collegio ritiene, in linea con la costante giurisprudenza di questa sezione, che il tentativo di estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) commesso con minaccia in danno del genitore non sia punibile ex art. 649 c.p., perché le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla operatività della clausola di non punibilità concernono solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, nominativamente indicati negli artt. 628, 629 e 630 c.p.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati ma commessi con violenza alle persone, con l'esclusione, quindi di ogni rilevanza di quelli commessi con minaccia. Rv. 231051.
1. 2.2 Questo collegio non ignora che nella giurisprudenza di questa Corte c'è una autorevole decisione di segno contrario, secondo la quale l'esclusione della non punibilità si estende, per i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. anche alla forma del tentativo e che nella nozione di "violenza alle persone", di cui all'ultima parte dell'art. 649 c.p., comma 3, rientra anche la violenza morale, e ciò perché tutte le fattispecie criminose a cui si riferisce la causa di non punibilità si connotano per l'equiparazione della violenza alla minaccia (Rv. 240500) Tuttavia il collegio, considerato che tale pronuncia è rimasta isolata, ritiene più convincente la decisione che restringe l'esclusione della non punibilità alla sola ipotesi di tentativo con violenza alla persona, perché, come è stato già detto: "la dizione dell'art. 649 c.p., comma 3, seconda parte, ("ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone" tra i quali va annoverato il tentativo di estorsione.) sfa ad indicare esclusivamente la violenza (fisica) in senso tecnico e specifico e non può essere confusa con la semplice minaccia (o violenza psichica) Infatti:" la violenza è fattispecie ben distinta dalla minaccia, sicché quest'ultima non può ritenersi ricompresa nella prima, la quale implica l'esplicazione di un'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa;
la minaccia è invece l'annuncio, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui" (Cass. Sez. 2, 27.2-19.3.2009 n. 12403;
Cass. Sez. 2A, 29.3-21.6.2007 n. 19651). Rv. 248031" (rv 221854). E tutto ciò, secondo una interpretazione più rigorosa, che non da spazio ad interpretazioni sicuramente restrittive del beneficio e colorate in malam partem, come quella che estende l'esclusione della non punibilità al tentativo commesso con sola minaccia.
3. Di conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio, perché in applicazione della regola di cui all'art. 649 c.p., u.c., FR PP è persona non punibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente è persona non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p., comma 1. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011