CASS
Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2023, n. 51243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51243 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ME SE nato in Senegal a [...] [...] avverso la sentenza resa il 31 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC AR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 3 ottobre 2017, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 474 cod.pen. e 171 ter comma 2 L. 633/41 contestati ai capi A e C, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione, per avere detenuto diverse paia di scarpe con marchio contraffatto, e ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché l'imputato veniva sorpreso sulla pubblica via mentre esponeva in vendita ai passanti CD privi del contrassegno SIAE e la Corte avrebbe dovuto, piuttosto che ritenere la ricettazione, rilevare la contraffazione dei detti supporti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51243 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/10/2023 2.2 Violazione degli articoli 135 cod.pen., 459 comma 1 bis cod. proc.pen. in ordine all'erronea applicazione dei criteri di ragguaglio della pena detentiva rispetto alla pena pecuniaria . La Corte ha accolto la richiesta della difesa di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria applicando i criteri previsti dall'art. 135 cod.pen. e cioè convertendo ogni giorno di pena detentiva in 250 euro di multa, mentre in seguito alla cosiddetta riforma Orlando, la legge 103/2017, l'articolo 459 comma 1 bis cod.proc. pen. prevede un valore giornaliero di ragguaglio ricompreso tra 75 C e il triplo di questo valore e la sua determinazione in concreto risulta affidata alla discrezionalità del ciiudice. 2.3 Mancata valutazione della possibilità di rateizzare la pena pecuniaria così come convertita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché sebbene dalle risultanze istruttorie emerga che ME deteneva anche DVD privi di marchio SIAE, dalla lettura del capo di imputazione sub B risulta ictu °cui/ che il delitto di ricettazione riguarda solo le numerose paia di scarpe recanti marchi noti e contraffatti, che certamente l'imputato non aveva potuto produrre, ma solo ricevere in consegna e quindi acquisire nella consapevolezza della loro provenienza illecita, in quanto merce contraffatta. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la disciplina introdotta dall'art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva della pena detentiva non più nei termini fissi stabiliti dall'art. 135 cod. pen., ma in misura variabile (tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare), trova applicazione solo nel caso di procedimento per decreto penale. (Sez. 5, Sentenza n. 9400 del 21/12/2017 Ud. (dep. 01/03/2018 ) Rv. 272281 - 01) Nel caso in esame la pena era stata determinata dal tribunale in arino uno di reclusione ed euro 350 di multa, avendo generosamente riconosciuto l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità e avendola di fatto valutata come prevalente, nonostante fosse stata contestata all'imputato la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. La Corte ha ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche in ragione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, di ridurre la pena in sei mesi di reclusione e 200 C di multa, e di convertirla nella somma d 45.000 C applicando correttamente i criteri di ragguaglio indicati dall'ad 135 cod.pen. e cioè 250 C per ciascun giorno di reclusione. 1.3 II terzo motivo è inammissibile poiché non è stato invocato con i motivi di appello 9 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delia cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore RI AN OR Il Presidente Luci , Imperial
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC AR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 3 ottobre 2017, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 474 cod.pen. e 171 ter comma 2 L. 633/41 contestati ai capi A e C, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione, per avere detenuto diverse paia di scarpe con marchio contraffatto, e ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché l'imputato veniva sorpreso sulla pubblica via mentre esponeva in vendita ai passanti CD privi del contrassegno SIAE e la Corte avrebbe dovuto, piuttosto che ritenere la ricettazione, rilevare la contraffazione dei detti supporti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51243 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 18/10/2023 2.2 Violazione degli articoli 135 cod.pen., 459 comma 1 bis cod. proc.pen. in ordine all'erronea applicazione dei criteri di ragguaglio della pena detentiva rispetto alla pena pecuniaria . La Corte ha accolto la richiesta della difesa di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria applicando i criteri previsti dall'art. 135 cod.pen. e cioè convertendo ogni giorno di pena detentiva in 250 euro di multa, mentre in seguito alla cosiddetta riforma Orlando, la legge 103/2017, l'articolo 459 comma 1 bis cod.proc. pen. prevede un valore giornaliero di ragguaglio ricompreso tra 75 C e il triplo di questo valore e la sua determinazione in concreto risulta affidata alla discrezionalità del ciiudice. 2.3 Mancata valutazione della possibilità di rateizzare la pena pecuniaria così come convertita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché sebbene dalle risultanze istruttorie emerga che ME deteneva anche DVD privi di marchio SIAE, dalla lettura del capo di imputazione sub B risulta ictu °cui/ che il delitto di ricettazione riguarda solo le numerose paia di scarpe recanti marchi noti e contraffatti, che certamente l'imputato non aveva potuto produrre, ma solo ricevere in consegna e quindi acquisire nella consapevolezza della loro provenienza illecita, in quanto merce contraffatta. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la disciplina introdotta dall'art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva della pena detentiva non più nei termini fissi stabiliti dall'art. 135 cod. pen., ma in misura variabile (tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare), trova applicazione solo nel caso di procedimento per decreto penale. (Sez. 5, Sentenza n. 9400 del 21/12/2017 Ud. (dep. 01/03/2018 ) Rv. 272281 - 01) Nel caso in esame la pena era stata determinata dal tribunale in arino uno di reclusione ed euro 350 di multa, avendo generosamente riconosciuto l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità e avendola di fatto valutata come prevalente, nonostante fosse stata contestata all'imputato la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. La Corte ha ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche in ragione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, di ridurre la pena in sei mesi di reclusione e 200 C di multa, e di convertirla nella somma d 45.000 C applicando correttamente i criteri di ragguaglio indicati dall'ad 135 cod.pen. e cioè 250 C per ciascun giorno di reclusione. 1.3 II terzo motivo è inammissibile poiché non è stato invocato con i motivi di appello 9 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delia cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore RI AN OR Il Presidente Luci , Imperial