Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 19914
CASS
Sentenza 12 dicembre 2018

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In materia di sequestro preventivo, non è impugnabile con le forme dell'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. l'atto di liquidazione del compensi in favore dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati, intervenuto in fase di esecuzione della misura cautelare reale, trattandosi di atto avente natura sostanzialmente amministrativa, concernente le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pagamento costituisce esplicazione di un dovere di carattere privatistico che attiene alla remunerazione di un servizio svolto in favore di un soggetto risultato, in esito alla procedura, il titolare dei beni sequestrati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 19914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19914
    Data del deposito : 12 dicembre 2018

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