Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo, non è impugnabile con le forme dell'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. l'atto di liquidazione del compensi in favore dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati, intervenuto in fase di esecuzione della misura cautelare reale, trattandosi di atto avente natura sostanzialmente amministrativa, concernente le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pagamento costituisce esplicazione di un dovere di carattere privatistico che attiene alla remunerazione di un servizio svolto in favore di un soggetto risultato, in esito alla procedura, il titolare dei beni sequestrati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 19914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19914 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
19 9 14-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE CAMERA DI CONSGLIO del 12 dicembre 2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.2862 Presidente Dott. Gastone ANDREAZZA REGISTRO GENERALE Consigliere Dott. Claudio CERRONI n. 36459 del 2018 Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Luca SEMERARO Consigliere Dott. Gianni Filippo REYNAUD Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VO EM LA NS, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 70/18 mcr del Tribunale di Lecce del 24 luglio 2018; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe BONSEGNA, del foro di Lecce, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 24 luglio 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. da LA NS VO NE, in qualità di legale rappresentante della società Sonnenstroem Italia Srl, avverso il provvedimento con il quale il Gip del locale Tribunale aveva rigettato la istanza con la quale era stata chiesta la restituzione, conseguente alla attribuzione della relativa spesa all'Erario, della somma di euro 188.868,16 versata dalla predetta Società in favore di tale RE VI quale corrispettivo per l'attività da questo prestata quale amministratore giudiziale di un compendio, costituito da due parchi fotovoltaici, oggetto di sequestro preventivo disposto nei confronti delle Società delle quale la Sonnestroem era avente causa. Nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei termini indicati, il Tribunale salentino ha rilevato che la disposizione invocata dal ricorrente è pertinente al caso in cui la censura abbia ad oggetto degli atti che, esorbitando rispetto alla ordinaria amministrazione del bene sequestrato, abbiano comportato una modifica del vincolo cautelare e, pertanto, non possano essere considerati solo di natura amministrativa. Nel caso in esame, avendo ritenuto che il provvedimento, in questione, cioè la liquidazione del compenso in favore dell'amministratore giudiziale dei beni sequestrati e la sua attribuzione a carico dell'ente attualmente titolare dei beni sequestrati, non abbia inciso sull'oggetto del vincolo cautelare, ん peraltro già da tempo revocato in esecuzione della sentenza di proscioglimento dei soggetti indagati per i reati in relazione ai quali era stato disposto il sequestro preventivo degli impianti fotovoltaici, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato di fronte a lui. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione l'originario ricorrente, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale egli ha sostenuto che il provvedimento impugnato è stato assunto dal Tribunale in violazione di legge, per avere tale organo ritenuto che l'atto con il quale era stata attribuita alla Sonnenstroem, società peraltro costituitasi parte civile nel giudizio nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale, l'onere finanziario avente ad oggetto la corresponsione dei compensi alla amministrazione giudiziale del compendio sequestrato, dovesse essere considerato di ordinaria amministrazione. 2 Il ricorrente ha, viceversa, sostenuto che, trattandosi di atto che va direttamente ad incidere sulla consistenza del bene staggito, esso deve essere considerato, oltre che a contenuto giurisdizionale, di straordinaria amministrazione e, pertanto, suscettibile di sindacato ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che il ricorso da cui è scaturita la ordinanza ora impugnata è stato formulato dal VO NE, in qualità di legale rappresentante della Sonnenstroem Italia Srl, sulla base del disposto dell'art. 322-bis cod. proc. pen.; detta disposizione prevede che possa essere proposta impugnazione, sotto la forma dell'appello cautelare, di fronte al Tribunale in funzione di giudice del riesame, avverso, fra l'altro, le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo. Nel dare un concreto significato a tale espressione è più volte intervenuta la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, precisando che in materia di sequestro preventivo sono impugnabili con lo strumento dell'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. esclusivamente i provvedimenti che, esorbitando rispetto alla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modificazione del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2018, n. 261; idem Sezione I penale, 16 novembre 2015, n. 45562); ulteriormente precisando, in relazione all'ambito semantico ora in discorso, il concetto di atto avente natura sostanzialmente amministrativa, questa Corte ha chiarito che per esso deve intendersi un atto che sia intervenuto nella fase di esecuzione della misura cautelare e che si concretizzi in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti alla gestione ed amministrazione di un custode ovvero alla nomina o revoca di detto custode (Corte di cassazione, Sezione V penale, 6 maggio 2015, n. 18777). Isolata appare essere la pronunzia con la quale, invece, questa Corte, attesa l'ampia formula normativa contenuta nel testo dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha ritenuto esperibile il rimedio impugnatorio in relazione a qualsiasi questione attinente la misura (Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 aprile 2014, n. 18061). 3 Ritiene il Collegio più rispondente allo spirito della norma invocata attestarsi sull'orientamento della giurisprudenza richiamato per primo, in quanto diversamente si potrebbe correre il rischio di trasformare lo strumento dell'appello cautelare in una impropria forma di controllo giurisdizionale delle scelte inerenti alla gestione del bene sequestrato, anche nel caso in cui le stesse non siano incidenti sulla sua consistenza e, conseguentemente, sulla permanenza ed ampiezza del vincolo reale e, pertanto, risultino indifferenti rispetto alla specifica finalità cautelare in relazione alla quale il vincolo stesso è stato apposto. Né, si osserva, una tale interpretazione di tipo restrittivo della disposizione in questione appare costituire una sorta di vulnus alla possibilità di fare eventualmente valere posizioni soggettive che, in ipotesi, si sostengano essere state compromesse in occasione della attuazione della misura cautelare in questione (quindi anche in relazione alla gestione del bene derivante dalla attuazione di quella), posto che, come è stato altresì recentemente affermato, i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in ordine ai poteri ed all'operato dell'amministrazione giudiziale del bene staggito, pur non essendo impugnabili ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., sono tuttavia suscettibili di essere sottoposti, tramite lo strumento della opposizione ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., alla verifica del giudice della esecuzione (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 maggio 2018, n. 22843, ord.). Con riferimento al caso di specie, il ricorrente, attivando lo strumento processuale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., ha chiesto che sia posta a carico dell'Erario (e non della Società da lui rappresentata, che è subentrata nella titolarità dei beni gravati da sequestro) la somma dovuta quale г compenso al custode giudiziale che ha amministrato i beni in questione nel corso della esecuzione della misura cautelare reale. Ritiene il Collegio che, diversamente, da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Lecce, nel ritenere inammissibile il ricorso proposto dal VO NE, nella indicata qualità, abbia fatto buon governo della disciplina che regola lo strumento impugnatorio a suo tempo attivato dall'odierno ricorrente. Invero, per un verso, non appare che l'atto di pagamento dei compensi in favore del custode giudiziale di un beni esuli dalla natura di atto finalizzato alla mera amministrazione dei beni in questione, sia perché costituisce esplicazione di un dovere di carattere privatistico, in quanto attiene alla remunerazione di un servizio che il custode ha svolto in favore del soggetto 4 che, in esito alla procedura è risultato essere il destinatario della titolarità dei beni a suo tempo sequestrati, assicurandone, quanto al caso di specie, la produttività ed evitandone, in linea generale, il degrado e, pertanto, lo svilimento, sia perché si tratta di atto che non influisce sulla entità dei beni oggetto di sequestro (si tratta di un parco fotovoltaico), la cui consistenza, a quanto risulta, tale era al momento in cui gli stessi sono stati assoggettati alla misura e tale è tuttora, senza che su di essa abbia in qualche modo inciso il contenuto del provvedimento con il quale sono stati liquidati i compensi in favore di chi, medio tempore nella pendenza della misura, li ha gestiti. Il ricorso deve, conclusivamente essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018 IlPresidente Il Consigliere estensore (Gastone ANDREAZZA) (Andrea GENTILI) A ndalu s DEPO L - 9 MAC 2019 ERE Kiani. 5 л с