Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito; qualora l'indennizzo debba essere attribuito in relazione ad una prestazione priva di un prezzo di mercato, come l'insegnamento, la valutazione della diminuzione patrimoniale può essere commisurata al compenso previsto in analogo contratto di diritto privato di insegnamento a tempo determinato, il quale viene assunto come parametro di quantificazione e non quale effetto di un obbligo contrattuale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5042 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 16/02/2022), n.5042 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 148/2017 proposto da: L.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO ANGIOLINI, LUCA FORMILAN; – ricorrente – S.C.V.D.C., elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8752 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
AN AR, IM AN, XU NG, SO IO, RG CA, AS MA IA e LA AL, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Carratelli ed elettivamente domiciliati in Roma alla via XX Settembre n. 4 (presso lo studio dell'avv. Alfredo Mirabelli Centurione), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Lavoro n. 2 7198 del 13 febbraio 1998 (reso nel giudizio di appello "in sede di rinvio" avente il n. di r.g. 12/1997).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2001 dal Cons. Dott. relatore prof. Bruno Balletti;
Udita l'avv. Laura Carratelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, ex art. 414 cod. proc. civ. (successivamente riuniti) RI OS, RI PI CO, AN LI, IO SO, RM ND, QU EL e Xu AN convenivano in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Cosenza l'"Università degli Studi della Calabria" esponendo che il cennato Ateneo aveva loro conferito (ai sensi dell'art. 100 lett. d della legge 31.7.1980 n. 209), l'incarico di tenere un corso di studi con l'espressa pattuizione che essi ricorrenti si dichiaravano disponibili ad iniziare l'attività didattica sotto la propria responsabilità e con espressa rinuncia ad ogni azione legale in caso di mancata stipula del contratto per assenza del nulla-osta ministeriale;
che avevano regolarmente svolto il corso di insegnamento a cui erano stati preposti;
che, malgrado i solleciti, l'Università non aveva loro corrisposto il dovuto compenso, asserendo che non era pervenuto dal Ministero il necessario nulla- osta alla stipula del contratto;
che la preventiva rinuncia all'azione legale, comportando rinuncia alla retribuzione, non aveva effetto ai sensi dell'art. 2113 cod. civ.. Chiedevano, quindi, all'adito Pretore di volere condannare l'"Università degli Studi della Calabria" al pagamento della retribuzione dovuta, con interessi legali e rivalutazione monetaria, o, in subordine, all'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. La convenuta, ritualmente costituitasi, deduceva l'infondatezza del ricorso in quanto, non sussistendo un valido atto di nomina, non poteva essere invocata ne' la costituzione di un rapporto di pubblico impiego ne' il diritto alla retribuzione della prestazione di fatto ex art. 2126 cod. civ.; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
in relazione, poi, alla domanda subordinata, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice del lavoro. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva integralmente le domande giudiziali dei, ricorrenti, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Catanzaro (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) accoglieva l'appello proposto dall'Università rigettando la domanda principale degli originari ricorrenti e dichiarando la propria incompetenza sulla domanda subordinata di "ingiustificato arricchimento". Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione fondato su tre motivi, a cui resisteva con controricorso l'Università degli Studi della Calabria.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9893/96, rigettava i primi due motivi di ricorso e cassava la sentenza in ordine al terzo motivo, "dovendosi dichiarare la competenza del Giudice del Lavoro anche sulla domanda subordinata di indebito arricchimento proposta dagli attori" e designando quale giudice di rinvio il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Lavoro.
Riassunto il giudizio davanti al designato Giudice di rinvio, gli originari appellanti insistevano nella richiesta di indennizzo conseguente all'arricchimento dell'Amministrazione e concludevano per l'accoglimento della domanda e la condanna dell'Università al pagamento, per ciascuno di essi, della somma di L. 21.203.000 ovvero "a quella di giustizia determinata nel corso di causa". L'Università si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda per avere i ricorrenti espressamente rinunciato, nell'ipotesi di mancato nulla-osta da parte del Ministero, ad ogni azione legale;
in via subordinata, chiedeva che l'indennizzo fosse contenuto nella misura dell'importo che l'Università avrebbe sostenuto per l'insegnamento di ciascuna materia, pari a L. 8.399.252 (corrispondente al 50% dello stipendio annuo spettante ad un professore associato alla classe iniziale del livello retributivo). Il Tribunale di Lamezia Terme, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decideva: "condanna l'Università degli Studi della Calabria al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, a titolo di indebito arricchimento, della somma di L. 17.800.000, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla fine dell'anno accademico 1989/90 fino alla data odierna ed interessi graduali sulla somma rivalutata con la medesima decorrenza e fino al soddisfo";
condannava, altresì, l'Università a "metà delle spese del 'giudizio di cassazionè e del 'giudizio di rinvio'". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Tribunale di Lamezia Terme ha rimarcato che: a) nella fattispecie "sono pienamente sussistenti i requisiti dell'indebito arricchimento, non essendovi alcuna contestazione sul fatto che i ricorrenti abbiano effettivamente tenuto i corsi di insegnamento - come peraltro riconosciuto espressamente dallo stesso ente che ha rilasciato sul punto apposita certificazione - per un'attività che è istituzionalmente riservata all'amministrazione universitaria, tanto che negli anni precedenti, per i medesimi corsi, si era fatto ricorso ad altri contratti di diritto privato ovvero a insegnanti supplenti facenti parte del corpo insegnante della facoltà"; b) "l'Università non aveva, per l'anno accademico 1989/90, la possibilità di coprire tali corsi di laurea utilizzando personale docente del corpo universitario, ma in assenza del nulla-osta ministeriale ... avrebbe dovuto utilizzare sempre lo strumento del contratto di diritto privato a tempo determinato sia pure facendo ricorso ad altri docenti diversi dai ricorrenti: ne consegue che l'importo da liquidare, a titolo di indebito arricchimento, deve essere commisurato alla somma stabilita per quell'anno in relazione a tali insegnanti e pari a L. 17.800.000 (corrispondente alla somma indicata in delibera al netto dell'l.V.A.)".
Per la cassazione di tale sentenza l'Università degli Studi della Calabria propone ricorso sostenuto da un motivo.
Resistono con controricorso gli intimati OS RI, LI AN, Xu AN, NI IO, ND RM, CO RI PI e EL QU;
i quali hanno, anche, presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con l'unico motivo di ricorso l'Università ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 2041 e 2697 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza del "Giudice di rinvio" per essersi "limitato ad accertare l'arricchimento conseguito dall'Università ed a fissare l'entità dell'indennizzo in misura pari al suddetto arricchimento senza minimamente preoccuparsi di accertare l'ammontare della diminuzione patrimoniale subita, la quale (ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.) costituisce l'oggetto dell'indennizzo ...: onere della prova circa la sussistenza e l'entità della diminuzione patrimoniale che incombe alla parte attrice".
2 - Il ricorso come dinanzi proposto appare infondato. Pervero, nella decisione impugnata, il Tribunale di Lamezia Tenne ha correttamente adempiuto al proprio compito di "giudice di rinvio" a seguito della sentenza di questa Corte n. 9883/1996, con cui era stata affermata la competenza del "giudice del lavoro" sulla originaria domanda giudiziale subordinata intesa ad ottenere un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. da parte dell'Università degli Studi della Calabria beneficiaria dell'attività di insegnamento svolta dagli originari ricorrenti.
Il Tribunale di Lamezia Terme ha statuito che: a) la domanda di riconoscimento dell'indennizzo a titolo di arricchimento senza causa doveva essere accolta, avendo l'Università tratto un indebito vantaggio professionale dall'attività di insegnamento svolta dagli originari ricorrenti (il cui utilizzo è stato espressamente riconosciuto) con corrispondente diminuzione patrimoniale da parte di detti ricorrenti "capo" questa della decisione che non risulta impugnata nella presente sede di legittimità, per cui si appalesa superfluo occuparsene ulteriormente -; b) per quanto attiene la determinazione del quantum debitorio, lo stesso deve essere determinato nella minore misura tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita e quella dell'arricchimento ricavato dalla persona o dall'ente nei cui confronti l'azione è stata proposta e, nella specie, - in considerazione del fatto dell'Università avrebbe dovuto utilizzare per l'anno accademico in discussione lo strumento del contratto di diritto privato a tempo determinato facendo ricorso a personale docente non appartenente al corpo universitario dell'ateneo - l'importo da liquidare a titolo di indebito arricchimento era da commisurare alla somma stabilita per quell'anno in relazione agli insegnamenti in questione.
Il cennato "capo" della sentenza del Giudice di rinvio è stato impugnato - come si è constatato - dall'Università per violazione dell'art. 2041 cod. civ. asserendo che "non è stata compensata una diminuzione patrimoniale, bensì è stato riconosciuto un lucro che troverebbe il suo fondamento in un titolo completamente diverso quale sarebbe il contratto".
Al riguardo si conferma l'infondatezza della cennata censura rilevando che, quando l'azione di arricchimento indebito trae origine dall'esecuzione di una prestazione, tanto l'arricchimento quanto il danno tendono ad essere considerati equivalenti al "prezzo di mercato" della prestazione stessa (Cass. n. 5021/1997, Cass. n. 3627/1986, Cass. n. 2621/1973). Nella specie il Tribunale di Lamezia Terme, non potendo fare riferimento (data la peculiarità della prestazione) al "premio di mercato", esattamente ha commisurato la valutazione della diminuzione patrimoniale conseguente allo svolgimento della prestazione al compenso previsto in analogo "contratto di diritto privato di insegnamento a tempo determinato":
misura di compenso che è stata validamente assunta quale "parametro di quantificazione" e non quale effetto di obbligo contrattuale, come è confermato dall'esclusione operata dal Tribunale della voce relativa all'i.v.a. prevista nel "contratto" in sè considerato. In merito, poi, alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. - che nel ricorso trova generico riscontro unicamente nel rilievo che "l'onere della prova circa la sussistenza e l'entità della diminuzione patrimoniale incombe alla parte attrice" [la cui assoluta genericità determina, l'inammissibilità della censura per patente violazione del canone di "autosufficienza del ricorso" (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2749/1995)] - si rimarca che la sentenza impugnata trova fondamento, relativamente alle pertinenti risultanze probatorie, "nelle delibere del consiglio di facoltà dell'Università in atti" (così a pag. 4 della sentenza, a conferma dell'infondatezza sostanziale della cennata censura). Sono, infine, da considerare inammissibili le censure concernenti pretesi "vizi di motivazione" - anche a tale riguardo del tutto genericamente sollevate dalla ricorrente - in quanto il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere - come pretende la ricorrente con il motivo in esame - in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte dato che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993).
3 - In definitiva, il ricorso proposto dall'Università degli Studi della Calabria deve essere rigettato e la ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 30.000, oltre a L.
5.000.000 di onorario.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001