CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13002 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE IN nato a [...] il [...] Oggi, O 9 APRI 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa sabett Armbito avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla "doglianza relativa alla subordinazione della pena sospesa al pagamento dell'imposta evasa, rigettando nel resto il ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Aosta del 23 febbraio 2024, con la quale NE LO era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'imposta evasa, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 per essersi avvalso, quale legale rappresentante della "Dorado s.r.l.s.", di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti eriiésse dalle società "Office Service Aosta s.r.l.s." e "Orione s.r.l.s." per gli anni d'imposta 2017 e 2018. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13002 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), e 533, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il giudizio di colpevolezza su un quadro probatorio meramente presuntivo, basato sui dati dello "spesometro" e su accertamenti di polizia giudiziaria svolti nel 2022, quando la società utilizzatrice ("Dorado s.r.l.s.") era già cessata dal 2019. La mancanza di uffici o insegne all'epoca dell'accertamento sarebbe, pertanto, priva di valore probatorio. Si duole, inoltre, della mancata acquisizione delle fatture originali e dei processi verbali di constatazione relativi alle società emittenti, ritenute "cartiere". Tale carenza probatoria, a dire del ricorrente, non poteva essere colmata invertendo l'onere della prova e pretendendo che fosse l'imputato a dimostrare la verosimiglianza delle operazioni, in violazione del principio della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 62-bis e 163 cod. pen. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente, basata sull'insussistenza di tangibili segni di resipiscenza e sull'assenza di condotte riparatorie. Lamenta, altresì, la totale omissione di motivazione in merito alla richiesta, formulata con l'atto di appello, di rimuovere la condizione sospensiva del pagamento dell'imposta evasa, stante l'incapacità economica dell'imputato, comprovata dalla successiva percezione del reddito di cittadinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, proponendo censure non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito del compendio probatorio, o generiche, non confrontandosi con la motivazione contestata. Il ricorrente, infatti, non denuncia un vizio logico-giuridico intrinseco alla motivazione della sentenza impugnata, costituito dall'esistenza di fratture logiche nel processo inferenziale che sorregge le conclusioni, o dal concorso di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, ma si limita a contrapporre la propria lettura delle emergenze processuali - o meglio di alcune di esse- a quella, del tutto coerente e priva di vizi manifesti, operata dai giudici di merito. 1.1 La Corte d'appello di Torino ha fondato il proprio convincimento non su un singolo elemento, ma su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, che si corroborano reciprocamente. In particolare, la sentenza evidenzia come le tre società coinvolte 2 ("Dorado s.r.l.s.", "Office Service Aosta s.r.l.s." e "Orione s.r.l.s.") fossero mere "scatole vuote", prive di una reale struttura operativa, di sedi, di personale e di beni strumentali. A ciò si aggiunge che: due delle società erano amministrate dallo stesso LO, mentre la terza da un mero prestanome;
non vi era indizio alcuno di flussi finanziari a fronte di fatturazioni per importi milionari o delle prestazioni che tali pagamenti avrebbero dovuto generare. A fronte di tale quadro, le censure del ricorrente relative alla mancata acquisizione delle fatture originali o alla tardività degli accertamenti fisici sulla sede della 'società si rivelano aspecifiche, in quanto non si confrontano con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata. 1.2 Il ricorso, inoltre, ripropone censure già dedotte in appello senza neppure confrontarsi con la puntale risposta fornita dalla Corte territoriale, che ha correttamente sottolineato l'irrilevanza della mancata acquisizione degli originali delle fatture "non essendo stato neppure allegato alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la correttezza dei dati sottesi alle copie in atti". Va ricordato, in proposito, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). 1.3 Neppure può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa inversione dell'onere della prova. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di vicinanza della prova, affermando che, a fronte di un quadro accusatorio solido, in grado di provare gli elementi integranti i reati ascritti, sarebbe stato onere dell'imputato allegare elementi concreti a sostegno della tesi difensiva, cosa che non è avvenuta. Ciò non costituisce una violazione dell'art. 533 c.p.p., ma una corretta applicazione dei principi che governano la valutazione della prova indiziaria. Questa Corte ha precisato che "nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignottche siano idonea, ove riscontrata, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m. nonché, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284). Sotto questo profilo, in alcune sentenze, con 3 condivisibili argomentazioni, è stato altresì evocato il principio, noto nel processo civile, della "vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato allegare o provare il contrario: «In tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli;
Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio;
Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, non massimate)" (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). Tale principio si attaglia perfettamente alla vicenda processuale in esame, in quanto a fronte dell'articolata motivazione contestata, che valorizza non soltanto la mancanza di strutture aziendali tanto delle società emittenti che di quella utilizzatrice, nonché l'assenza di elementi idonei a comprovare le prestazioni documentate dalle fatture, il ricorso, siccome l'appello, si limitano a censure generiche, incentrate sulla limitata capacità dimostrativa di alcuni degli elementi utilizzati nel ragionamento probatorio ignorandone i restanti. 2. Il secondo motivo è invece fondato, nei limiti di cui oltre. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha fornito una motivazione non apparente, facendo riferimento "alle modalità complessive della condotta e del dato personologico di LO, che non ha mostrato resipiscenza alcuna né ha attuato diverse condotte, neppure riparatorie". Tale valutazione, che rientra nel giudizio di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, non è manifestamente illogica. Il ricorrente si limita a contestare l'esito di tale valutazione senza evidenziare un vizio deducibile in questa sede. 2.1 È fondata' la censura che lamenta la mancata motivazione sulla richiesta di revoca della condizione sospensiva apposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 165 c.p. Con il gravame era stata richiesta la revoca della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena deducendo che la "scarsissima capacità economica" dell'imputato, quale disvelata dalla percezione del reddito di cittadinanza, non avrebbe consentito di fare fronte al pagamento dell'IVA evasa. Tale richiesta è stata però ignorata dalla Corte territoriale, la quale ha confermato il trattamento sanzionatorio senza affrontare la questione relativa alla compatibilità della capacità economica dell'imputato con l'obbligazione il cui adempimento costituiva condizione per fruire della sospensione della pena. 4 E' stato affermato che la subordinazione del beneficio della sospensione della pena a una condizione inesigibile contrasterebbe con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa affidata alla pena di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 5, Sentenza n. 37160 del 10/09/2024, H.; Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, Rv. 283902- 01). In forza di tale principio, si statuito che "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica" (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113 - 01). Tale principio si attaglia al caso di specie in quanto già la sentenza di primo grado aveva sottolineato che LO aveva beneficiato del reddito di cittadinanza e proprio tale provvidenza era stata nel gravame valorizzata per chiedere la revoca della condizione apposta per poter beneficiare della sospensione della pena. Il ricorrente, pertanto, con il gravame, aveva fornito un principio di prova in ordine alla propria impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria rimasta inevasa condizionante il riconoscimento del beneficio. La Corte territoriale, quindi, era tenuta a confrontarsi con la richiesta e spiegare le ragioni della conferma della condizione imposta dal Tribunale. Il difetto di motivazione impone l'annullamento sul punto della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena irrogata all'avvenuto pagamento dell'imposta evasa e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Così deciso il 22/1/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla "doglianza relativa alla subordinazione della pena sospesa al pagamento dell'imposta evasa, rigettando nel resto il ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Aosta del 23 febbraio 2024, con la quale NE LO era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'imposta evasa, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 per essersi avvalso, quale legale rappresentante della "Dorado s.r.l.s.", di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti eriiésse dalle società "Office Service Aosta s.r.l.s." e "Orione s.r.l.s." per gli anni d'imposta 2017 e 2018. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13002 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), e 533, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il giudizio di colpevolezza su un quadro probatorio meramente presuntivo, basato sui dati dello "spesometro" e su accertamenti di polizia giudiziaria svolti nel 2022, quando la società utilizzatrice ("Dorado s.r.l.s.") era già cessata dal 2019. La mancanza di uffici o insegne all'epoca dell'accertamento sarebbe, pertanto, priva di valore probatorio. Si duole, inoltre, della mancata acquisizione delle fatture originali e dei processi verbali di constatazione relativi alle società emittenti, ritenute "cartiere". Tale carenza probatoria, a dire del ricorrente, non poteva essere colmata invertendo l'onere della prova e pretendendo che fosse l'imputato a dimostrare la verosimiglianza delle operazioni, in violazione del principio della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 62-bis e 163 cod. pen. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente, basata sull'insussistenza di tangibili segni di resipiscenza e sull'assenza di condotte riparatorie. Lamenta, altresì, la totale omissione di motivazione in merito alla richiesta, formulata con l'atto di appello, di rimuovere la condizione sospensiva del pagamento dell'imposta evasa, stante l'incapacità economica dell'imputato, comprovata dalla successiva percezione del reddito di cittadinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, proponendo censure non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito del compendio probatorio, o generiche, non confrontandosi con la motivazione contestata. Il ricorrente, infatti, non denuncia un vizio logico-giuridico intrinseco alla motivazione della sentenza impugnata, costituito dall'esistenza di fratture logiche nel processo inferenziale che sorregge le conclusioni, o dal concorso di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, ma si limita a contrapporre la propria lettura delle emergenze processuali - o meglio di alcune di esse- a quella, del tutto coerente e priva di vizi manifesti, operata dai giudici di merito. 1.1 La Corte d'appello di Torino ha fondato il proprio convincimento non su un singolo elemento, ma su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, che si corroborano reciprocamente. In particolare, la sentenza evidenzia come le tre società coinvolte 2 ("Dorado s.r.l.s.", "Office Service Aosta s.r.l.s." e "Orione s.r.l.s.") fossero mere "scatole vuote", prive di una reale struttura operativa, di sedi, di personale e di beni strumentali. A ciò si aggiunge che: due delle società erano amministrate dallo stesso LO, mentre la terza da un mero prestanome;
non vi era indizio alcuno di flussi finanziari a fronte di fatturazioni per importi milionari o delle prestazioni che tali pagamenti avrebbero dovuto generare. A fronte di tale quadro, le censure del ricorrente relative alla mancata acquisizione delle fatture originali o alla tardività degli accertamenti fisici sulla sede della 'società si rivelano aspecifiche, in quanto non si confrontano con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata. 1.2 Il ricorso, inoltre, ripropone censure già dedotte in appello senza neppure confrontarsi con la puntale risposta fornita dalla Corte territoriale, che ha correttamente sottolineato l'irrilevanza della mancata acquisizione degli originali delle fatture "non essendo stato neppure allegato alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la correttezza dei dati sottesi alle copie in atti". Va ricordato, in proposito, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). 1.3 Neppure può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa inversione dell'onere della prova. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di vicinanza della prova, affermando che, a fronte di un quadro accusatorio solido, in grado di provare gli elementi integranti i reati ascritti, sarebbe stato onere dell'imputato allegare elementi concreti a sostegno della tesi difensiva, cosa che non è avvenuta. Ciò non costituisce una violazione dell'art. 533 c.p.p., ma una corretta applicazione dei principi che governano la valutazione della prova indiziaria. Questa Corte ha precisato che "nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignottche siano idonea, ove riscontrata, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m. nonché, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284). Sotto questo profilo, in alcune sentenze, con 3 condivisibili argomentazioni, è stato altresì evocato il principio, noto nel processo civile, della "vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza, spetta all'imputato allegare o provare il contrario: «In tema di distribuzione dell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli;
Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio;
Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, non massimate)" (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). Tale principio si attaglia perfettamente alla vicenda processuale in esame, in quanto a fronte dell'articolata motivazione contestata, che valorizza non soltanto la mancanza di strutture aziendali tanto delle società emittenti che di quella utilizzatrice, nonché l'assenza di elementi idonei a comprovare le prestazioni documentate dalle fatture, il ricorso, siccome l'appello, si limitano a censure generiche, incentrate sulla limitata capacità dimostrativa di alcuni degli elementi utilizzati nel ragionamento probatorio ignorandone i restanti. 2. Il secondo motivo è invece fondato, nei limiti di cui oltre. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha fornito una motivazione non apparente, facendo riferimento "alle modalità complessive della condotta e del dato personologico di LO, che non ha mostrato resipiscenza alcuna né ha attuato diverse condotte, neppure riparatorie". Tale valutazione, che rientra nel giudizio di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, non è manifestamente illogica. Il ricorrente si limita a contestare l'esito di tale valutazione senza evidenziare un vizio deducibile in questa sede. 2.1 È fondata' la censura che lamenta la mancata motivazione sulla richiesta di revoca della condizione sospensiva apposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 165 c.p. Con il gravame era stata richiesta la revoca della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena deducendo che la "scarsissima capacità economica" dell'imputato, quale disvelata dalla percezione del reddito di cittadinanza, non avrebbe consentito di fare fronte al pagamento dell'IVA evasa. Tale richiesta è stata però ignorata dalla Corte territoriale, la quale ha confermato il trattamento sanzionatorio senza affrontare la questione relativa alla compatibilità della capacità economica dell'imputato con l'obbligazione il cui adempimento costituiva condizione per fruire della sospensione della pena. 4 E' stato affermato che la subordinazione del beneficio della sospensione della pena a una condizione inesigibile contrasterebbe con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa affidata alla pena di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 5, Sentenza n. 37160 del 10/09/2024, H.; Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, Rv. 283902- 01). In forza di tale principio, si statuito che "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica" (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113 - 01). Tale principio si attaglia al caso di specie in quanto già la sentenza di primo grado aveva sottolineato che LO aveva beneficiato del reddito di cittadinanza e proprio tale provvidenza era stata nel gravame valorizzata per chiedere la revoca della condizione apposta per poter beneficiare della sospensione della pena. Il ricorrente, pertanto, con il gravame, aveva fornito un principio di prova in ordine alla propria impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria rimasta inevasa condizionante il riconoscimento del beneficio. La Corte territoriale, quindi, era tenuta a confrontarsi con la richiesta e spiegare le ragioni della conferma della condizione imposta dal Tribunale. Il difetto di motivazione impone l'annullamento sul punto della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena irrogata all'avvenuto pagamento dell'imposta evasa e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Così deciso il 22/1/2026