Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13002
CASS
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al quadro probatorio

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non sia manifestamente illogica, basandosi su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, e che le censure del ricorrente siano aspecifiche o riproducano argomenti già disattesi in appello. È stata confermata la corretta applicazione del principio di vicinanza della prova.

  • Rigettato
    Motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche non sia apparente e rientri nel giudizio di merito, non essendo manifestamente illogica.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sulla richiesta di revoca della condizione sospensiva

    La Corte ha riscontrato un vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello ha ignorato la richiesta di revoca della condizione sospensiva, pur essendo stati addotti elementi concreti (reddito di cittadinanza) che facevano dubitare della capacità economica dell'imputato di adempiere all'obbligazione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13002
    Data del deposito : 9 aprile 2026

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