Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di delitti contro l'onore, le espressioni offensive utilizzate dai titolari del potere disciplinare in occasione della formale contestazione degli addebiti nei confronti dell'incolpato sono scriminate dall'adempimento del dovere, se funzionali a perimetrare l'accusa e a consentire il completo dispiegamento del diritto di difesa e non eccedenti rispetto a tale scopo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto scriminate le espressioni contenute in una nota di incolpazione rivolta ad un medico odontoiatrico in servizio presso una A.S.L., cui era stato addebitato di avere tenuto, in più occasioni, una "condotta contraria all'arte medica e di disdoro per la classe medica e per la Azienda, a causa di rapporti disrelazionanti" con l'utenza ed il personale, che avevano evidenziato "un grave disturbo della personalità".
Commentario • 1
- 1. Disturbo della personalità: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2015, n. 35022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35022 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 18/06/2015
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 2206
Dott. DE MARZO PE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 50145/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS PE N. IL 30/11/1950 quale parte civile nel proc.;
nei confronti di:
BE TO N. IL 17/01/1946;
ES CO N. IL 01/09/1953;
NO OL N. IL 29/09/1945;
avverso la sentenza n. 13/2013 TRIBUNALE di BARI, del 16/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ai soli fini civili;
Udito, per la parte civile ricorrente, l'avv. Zullino Alfieri Luigi Maria, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- Udito, per RA NI, l'avv. Massimo Manfreda, presente anche in sostituzione dell'avv. Laforgia Michele per LE AO e AM VI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Bari, con sentenza confermata dal locale Tribunale, ha assolto AM VI, RA NI e LE AO dal reato di ingiuria loro contestato in danno di SA PE per aver agito nell'adempimento di un dovere. I tre, nella loro qualità (rispettivamente, nell'ordine: Direttore dell'Area Gestione del Personale, Direttore Generale della Asl Bari 4 e Direttore Sanitario), erano stati firmatari di una nota - diretta al SA, medico chirurgo odontoiatrico in servizio presso la predetta ASL - di contestazione e contestuale sospensione dal servizio, contenete espressioni del seguente tenore: "La sua condotta è stata in più occasioni...contraria all'arte medica e di disdoro per la classe medica e per questa Azienda, a causa dei rapporti disrelazionanti avuti sia con l'utenza che con il personale medico e non medico del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza, che evidenziano un grave disturbo della personalità (aggressivo, chiuso, scarso controllo emotivo)". Espressioni chiaramente lesive dell'onore del destinatario.
I giudici rilevano che nella nota, diretta personalmente al SA, erano contestati, in prima battuta, episodi - occorsi tra l'11 giugno 2002 e l'8 febbraio 2005 - che avevano coinvolto il SA con pazienti del presidio, ai quali il medico avrebbe reso prestazioni approssimative, a volte invitandoli con fare aggressivo a rivolgersi ad altre strutture, a volte continuando a compilare cruciverba o a leggere il giornale durante le visite. Rilevano inoltre che la nota, sottolineata la scarsa produttività del SA, disponeva la convocazione del medesimo per essere sentito a sua difesa, la sospensione del medico dal servizio per giorni trenta e l'avvio del procedimento finalizzato alla adozione del parere preventivo, da parte del competente Comitato dei Garanti presso la Regione Puglia, in ordine alla proposta di recesso dal rapporto di lavoro. Effettivamente, aggiunge il Tribunale, "dalla lettura degli atti versati nel fascicolo" si evince che le contestazioni rivolte a SA trovano riscontro nelle denunce di molti assistiti e negli atti dell'Azienda, tant'è che in data 7/1/2005 il medico suddetto fu sottoposto a "questionario di personalità" denominato MMP2 e fu richiesta per lui dal medico responsabile della salute dei lavoratori una visita specialistica psichiatrica, da effettuare in una struttura esterna all'Azienda di Bari 4. Pertanto, sebbene le espressioni contenute nella nota abbiano indubbio carattere offensivo, le stesse non possono fondare una condanna per ingiuria.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse della persona offesa l'avv. Alfieri L.M. Zullino lamentando, con un primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen, e la non conferenza della giurisprudenza richiamata in sentenza. Deduce che nella fase preliminare di un procedimento disciplinare il datore di lavoro deve limitarsi alla contestazione di puntuali e specifici addebiti e che l'eventuale censura deve rivolgersi - in fase di contestazione - al comportamento del lavoratore e mai alla sua personalità, come invece avvenuto nella specie, in quanto un obbligo di motivazione può scriminare le espressioni contenute nel provvedimento conclusivo e non quelle contenute nel provvedimento di avvio del procedimento disciplinare.
Con altro motivo lamenta che il giudice d'appello fondi il suo convincimento su circostanze mai concretamente verificate, ritenendo accertati ben quattordici episodi di rilievo disciplinare "viceversa mai accertati da alcun procedimento disciplinare e mai sanzionati da alcun provvedimento da parte datoriale", tant'è che, successivamente alla nota per cui è processo, non fu adottato nei confronti del SA nessun provvedimento disciplinare definitivo di recesso perché il Comitato dei Garanti della Regione Puglia ritenne che non sussistessero i presupposti formali e sostanziali per l'adozione del provvedimento di recesso. Sottolinea che il provvedimento incriminato non era mai stato preceduto da contestazioni o provvedimenti disciplinari e che lo stesso faceva riferimento a comportamenti risalenti nel tempo, mai precedentemente contestati o sanzionati, in violazione del principio di immediatezza disciplinare, e contesta che gli episodi ascritti al SA fossero mai stati - contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - positivamente accertati. Con terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 32 Cost., dell'art. 2087 cod. civ. "e del D.Lgs. n. 196 del 2003" derivante dal fatto che siano state utilizzate contro il
SA informazioni riservate, provenienti da medici della struttura sanitaria, relative alla personalità e allo stato di salute di un collega, non a tutela del lavoratore ma per avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Giova sottolineare, innanzitutto, che la nota incriminata era stata redatta da soggetti effettivamente titolari di potere disciplinare nei confronti della odierna persona offesa e per dare avvio a un procedimento disciplinare, il cui oggetto non era costituito da un singolo e specifico episodio, ma da un comportamento -tenuto nel tempo dal SA - punteggiato dalla violazione di plurime norme deontologiche e professionali, che ne rivelavano - secondo i titolari della potestà disciplinare - l'inadeguatezza rispetto alla funzione esercitata (medico odontoiatrico della struttura sanitaria), perché avevano creato disservizi, disdoro per la struttura e la categoria di appartenenza e profondo disagi nei pazienti. In questo contesto rappresenta un punto di "forza" della nota incriminata l'aver descritto con plasticità e puntualità gli effetti della condotta tenuta dall'incolpato (il "disdoro" sopra accennato), le cause della stessa ("il grave disturbo della personalità" da cui - secondo i redattori della nota - SA era affetto) ed i principi che aveva violato (quelli dell'arte medica), nonché le ragioni dell'accusa a lui rivolta (l'aver instaurato rapporti "disrelazionanti" col personale medico e non medico). Nessuna "eccedenza" rispetto allo scopo della nota è dato ravvisare nel linguaggio adoperato dagli autori della stessa, perché funzionale alla perimetrazione dell'accusa, necessaria al completo dispiegamento del diritto di difesa. Non ha fondamento, infatti, l'affermazione che la "nota" esprima giudizi, invece che rappresentare "fatti", giacché, stante la particolare natura e lo specifico oggetto del giudizio disciplinare (che, contrariamente al processo penale, riguarda non solo fatti specifici, ma anche condotte non tipizzate), il "disdoro" per l'Azienda e l'arte medica e la violazione delle regole deontologiche (nel rapporto coi colleghi, col personale ausiliario e coi pazienti) rappresentano proprio i "fatti" di cui, secondo il ricorrente, si doveva far menzione nella contestazione. Questa, in realtà, potrebbe essere tacciata, semmai, di eccessiva sinteticità, per aver descritto le cause e gli effetti delle condotte incriminate e le regole violate, senza procedere da una dettagliata descrizione delle condotte specificamente tenute, ma non per questo ha perso la sua natura di contestazione dell'accusa, con la conseguenza che le espressioni in esso contenute sono effettivamente scriminate dall'adempimento del dovere. A ciò va aggiunto che la "nota" in questione non aveva solo la funzione di avviare il procedimento disciplinare, ma, come è chiaramente detto in sentenza, anche quella di disporre la sospensione, temporanea, di SA dal servizio, per cui le espressioni in esse contenute erano altresì giustificate dallo scopo predetto, costituendo motivazione del provvedimento cautelare adottato.
2. Non v'è nulla di illogico o di incongruo nel ragionamento del Tribunale (e, prima, del Giudice di pace), che ha tenuto conto - per giudicare della legittimità dell'iniziativa disciplinare - degli esposti presentati dai pazienti (nel numero di quattordici) e delle risultanze del questionario MMP2, sottoposto a SA, giacché quegli esposti e quel questionario rappresentavano un dato di fatto, di cui i responsabili della struttura sanitaria dovevano tener conto per decidere quale atteggiamento tenere verso SA. Non ha nessun rilievo, pertanto, il fatto che - per ragioni sconosciute - non sia poi stato adottato, a carico di SA, alcun provvedimento disciplinare definitivo di recesso, ne' il fatto che - per ragioni sempre sconosciute - il Comitato dei Garanti della Regione Puglia abbia ritenuto insussistenti "i presupposti formali e sostanziali" di un provvedimento di recesso, giacché le incolpazioni - come le imputazioni - non diventano illegittime per il fatto che non siano seguite da provvedimenti punitivi, unicamente rilevando l'esercizio della potestà sanzionatola nei casi e nelle forme consentite dalla legge.
Ugualmente irrilevante è il fatto che il provvedimento incriminato non fosse mai stato preceduto da contestazioni o provvedimenti disciplinari, ne' che lo stesso traesse origine da comportamenti risalenti nel tempo, mai precedentemente contestati o sanzionati, giacché la potestà disciplinare non riceve legittimità dal fatto che sia stata preceduta da iniziative analoghe o dal fatto che poggi su provvedimenti antecedenti di contenuto sanzionatorio, i quali rilevano a carico dell'incolpato - per la prova, che essi forniscono, della persistenza nell'illecito - e non già a carico dell'accusatore. Nè la legittimità dell'iniziativa disciplinare è esclusa dalla "risalenza", nel tempo, delle condotte incriminate, allorché sia l'abitualità a connotare di illecito comportamenti altrimenti neutri o tollerabili.
3. Rappresenta, invece, una vera e propria distorsione delle regole della logica e dei principi di diritto attribuire ai redattori della "nota" (o ai giudici di merito) l'utilizzo abusivo di informazioni - relative alla personalità e allo stato di salute di SA - provenienti da medici della stessa struttura sanitaria dell'incolpato, dal momento che quelle informazioni erano state regolarmente acquisite attraverso una procedura stabilita dalla stessa ASL (compilazione del c.d. "questionario di personalità" denominato MMP2) e proprio al fine di saggiare l'idoneità di SA allo svolgimento dei delicati compiti connessi alla sua funzione. Sembra inutile dover ricordare (ma, a quanto è dato constatare, non lo è) che non esisteva solo il diritto di SA allo svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della sua salute e della sua personalità morale, ma anche il diritto dei pazienti ad essere curati da un professionista che fosse compos sui e il dovere di SA di adottare comportamenti rispettosi di regole deontologiche e professionali: diritto e dovere che i soggetti titolari di compiti organizzativi e della potestà disciplinare avevano l'obbligo di far rispettare (quanto al diritto) o di far osservare (quanto al dovere).
4. Consegue a tanto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2015