Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2001, n. 6210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6210 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
A N E IA N 6 L 8 O ITA 9 I 1 Z / A A 4 IC M R L T A B S . I T R . 5 G U P A E . B R T D I TE SU62 1 0/0 1 U L R A E B T D D A I NOM S E . B T N A A E N I T S R E D C SAZIONE 1 S E Oggetto ✡ 3 E 1 T . A TRIBUTI IVA N SEZIONE TRIBUTARIA M OPERAZIONI INESISTENTI PROVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16157/98 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron.13758 Dott. Mario CICALA Consigliere - Re... Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EDILFOLGORE SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domicialita in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso 10 studio degli Avvocati RICHTER PAOLO STELLA e DI RIENZO PASQUALE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato 2001 avverso la sentenza n. 180/97 della Commissione 246 tributaria regionale di ROMA, depositata il 07/07/97; 慧 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DI RIENZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. La Edilfolgore srl, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finan- ze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassa- zione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione iva relativa all'anno 1991 (basata sul presupposto di una indebita detrazione d'imposta), oggetto della origina- ria impugnativa della società.
1.2. In fatto, l'Ufficio IVA di Latina ha notifica- to alla odierna ricorrente avviso di rettifica per la indebita detrazione dell'imposta relativa ad una fattu- ra emessa dalla Impresa Agricola Arira del Circeo spa, per lavori di movimento terra (lire 36.100.000 di iva su un imponibile lire 190 milioni), sul presupposto che si trattasse di una operazione fittizia, in quanto in- compatibile con l'attività della emittente. La società ricorrente ha impugnato vittoriosamente in primo grado l'atto di rettifica, restando poi soccombente in appel- 10. 1.3. A sostegno del ricorso, la società Edilfogore deduce tre motivi. Nessuna attività processuale ha svolto l'intimato Ministero.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è privo di fondamento.
2.2. Con i primi due motivi, la ricorrente lamenta a) la violazione dell'art. 21 DPR633/72, in forza del quale le operazioni fatturate sarebbero assi- stite da una presunzione di veridicità, che nella spe- cie non sarebbe stata scalfita dalle risultanze proba- torie, con conseguente inversione dell'onere della pro- va;
b) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, omessa valutazione di prove e vio- lazione dell'art. 2727 c.c., in quanto i giudici di me- rito non avrebbero dato credito alle risultanze acqui- site con processo verbale di constatazione, in maniera del tutto acritica, senza tenere conto degli elementi offerti dalla ricorrente.
2.3. Ritiene il Collegio che non ci sia stata alcu- na violazione dell'art. 21 citato, né delle regole sull'onere della prova. Il contenuto delle fatture, al pari di tutti gli altri documenti fiscali, può essere verificato è contestato dagli organi di controllo. Nel- la specie, la operazione fatturata è stata ritenuta inesistente sulla base di due rilievi di fatto: a) la indisponibilità, da parte della società emittente, di mezzi per effettuare lavori della importanza di quelli fatturati (per lire 190 milioni); b) la indisponibili- tà, da parte della medesima società, di uomini capaci di effettuare operazioni che erano "fuori dell'ambito agricolo". Quindi, non vi è stata alcuna immotivata contestazione della fattura, né alcuna inversione del- l'onere della prova, visto che il giudice a quo ha in- dicato gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto la falsità della fattura.
2.4. Sulla base di tali elementi di fatto, appare legittima la deduzione della falsità della fattura e, quindi, nemmeno può essere accolta la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 2727 C.C., dedotta con il secondo motivo. La ricorrente lamenta, inoltre, il vizio di motiva- zione, in quanto aveva dedotto e documentato che la so- cietà Agricola Arira del Circeo, possedeva trattori ed una pala meccanica ed aveva la disponibilità di "operai agricoli", i quali, per quanto "addetti alla conduzione di una azienda agricola, erano abili e provetti tratto- risti" capaci di realizzare i lavori contestati. La censura, però, è generica e, comunque, non deci- siva. Infatti, i giudici di merito hanno motivato il loro convincimento non sulla considerazione che la so- cietà emittente fosse priva in assoluto di macchinari, ma sulla considerazione che la stessa pur possedendo macchinari per la coltivazione della terra, gli stessi non erano idonei a realizzare i lavori della importanza di quelli fatturati. Su questo punto, però, la ricor- rente, non formula alcuna specifica deduzione, salvo ribadire che la società Agricola Arira del Circeo pos- sedeva, comunque, macchinari per il movimento terra. Non ci dice se, come ed in quale atto ha tentato di fornire la prova che i macchinari posseduti dalla so- cietà emittente erano idonei a realizzare i lavori fat- turati. Lo stesso dicasi in relazione alla asserita idoneità degli “operai agricoli" a svolgere i lavori in contestazione. E' noto, infatti, che "il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la ri- sultanza medesima, dato che per il principio 5 dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il con- trollo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui la- cune non è possibile sopperire con indagini integrati- ve" (Cass. N. 4754/1999, 5945/1999, 802/1999, 6863/95).
2.5. Il terzo motivo sembra che riguardi il mancato calcolo di una operazione esente ai fini del c.d. pro rata. Su tale punto, però, il ricorso non contiene una precisa esposizione in punto di fatto. Con la censura si contesta, sempre in punto di fatto, che la società ricorrente abbia mai effettuato operazioni esenti, ri- conoscendo però che la stessa ricorrente avrebbe com- messo un errore nella compilazione della dichiarazione iva. Vi sono dunque due profili di inammissibilità del motivo.
2.6. nel complesso, dunque, il ricorso deve essere E rigettato. Nulla è dovuto per le spese, attesa la iner- N O I A Z I A 6 zia dell'intimato Ministero. R 5 8 R . 9 A T 1 N S T / I - 4 U G
P.Q.M.
/ B B E 6 I 2 . R L . R L R A T . La Corte rigetta il ricorso. A P . D . D B E A A L T I E T Così deciso in Roma il 8 febbraio 2001. N D R 1 E I E 3 S S 1 T E N . E A Il Consigliere estensore Il Presidente: S N I M A (dr. Antonio Merone) (dr. Giovanni Olla) 10. MAG 2001DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 NO AT Oggi IN AT