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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14668 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN VI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZARO;
parti civili:ZI IN EC e AN AN;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FA GI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. ELIANA CORAPI, per le parti civili IO NA CI e NN NI, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale e riportandosi alla memoria depositata in cancelleria;
udito l’Avv. GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, per il ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. MARIA CLAUDIA CONIDI, per il ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 5 giugno 2025 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa il 17 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro Penale Sent. Sez. 2 Num. 14668 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 con la quale l’imputato AN CE era stato dichiarato colpevole del delitto di estorsione continuata pluriaggravata in danno delle lavoratrici e proprie dipendenti NN NI e IO NA CI e condannato alle pene di legge. Al AN, in particolare, era stato contestato di avere costretto, mediante minaccia di licenziamento, le persone offese ad accettare retribuzioni per il lavoro prestato inferiori rispetto a quanto pattuito e riportato in busta paga e comunque ad accettare un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello convenuto, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese. 2. Avverso tale sentenza proponeva un primo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo;
il AN proponeva anche un secondo ricorso per cassazione con il quale articolava due motivi di doglianza, dei quali il primo recava la trascrizione integrale del primo ricorso;
nell’esposizione che segue, pertanto, si farà riferimento solo a tale ultimo ricorso. 3. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 629 cod. pen. e viziodi palese illogicità della motivazione in relazione alla erronea applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di estorsione in ambito di rapporto di lavoro. Deduceva che la Corte d’Appello aveva correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non integrava il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che al momento dell’assunzione avesse prospettato al dipendente l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione indicata in busta paga e la perdita dell’opportunità di lavoro, distinguendola dall’ipotesi in cui la minaccia di licenziamento finalizzata al pagamento di uno stipendio ridotto fosse intervenuta nella fase esecutiva del contratto. Assumeva che, a fronte di tale corretta premessa, la Corte territoriale aveva travisato la portata applicativa di tale orientamento, ritenendo la sussistenza del reato nonostante avesse riconosciuto che fin dall’origine fra l’imputato e le persone offese erano state pattuite retribuzioni inferiori a quelle risultanti nella busta paga. Assumeva in particolare che le frasi proferite dall’imputato all’indirizzo delle due dipendenti erano finalizzate a ottenere non una nuova e deteriore 3 regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro bensì il rispetto dell’accordo originario. Concludeva sul punto affermando che la rilevata discrepanza fra la retribuzione pattuita e quella (superiore) risultante dalle buste paga costituiva questione attinente alla fase iniziale di costituzione del rapporto di lavoro, e che l’inadempimento o il ritardo nel pagamento della retribuzione effettivamente pattuita, pure accertati dalla Corte di merito, concernevano l’aspetto, di natura prettamente civilistica, relativo all’inadempimento contrattuale. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, assumendo che la Corte territoriale aveva reso una motivazione meramente apparente, omettendo di verificare la decisività delle prove dedotte in relazione alla richiesta istruttoria avanzata dalla difesa avente ad oggetto l’acquisizione presso l’INPS della documentazione relativa alla percezione dell’indennità di disoccupazione da parte delle persone offese nonché prova testimoniale con la teste CA ME, che aveva lavorato quale dipendente dell’imputato. Assumeva in particolare che la prima delle due prove richieste era idonea ad incidere sul giudizio di attendibilità delle persone offese e che la seconda costituiva una voce contraria a quella delle medesime, voce quest’ultima che riteneva essere stata architettata, di concerto fra le vittime, ai danni dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio richiamato, che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024 Rv. 285934 – 01). 4 Ha, in particolare, richiamato le dichiarazioni delle persone offese, che avevano concordemente riferito di aver scoperto solo successivamente all’assunzione che le loro buste paga riportavano importi maggiori rispetto a quelli pattuiti e corrisposti, e avevano anche affermato chele retribuzioni venivano loro corrisposte sempre con ritardo e mai per l’intero, bensì tramite semplici acconti, fino ad arrivare all’ultimo periodo durante il quale le lavoratrici non avevano percepito alcuna somma. Dopo aver richiamato puntualmente gli elementi di fatto considerati, la Corte di merito ha congruamente osservato che le minacce di proferite dal AN, lungi dal prospettare l’alternativa fra la mancata assunzione e la rinunzia a parte della retribuzione, in realtà erano intervenute nel corso del rapporto di lavoro e si erano concretate nella prospettazione del licenziamento per il caso in cui le lavoratrici non avessero consentito a rinunciare alle somme loro spettanti a titolo di retribuzione ma non ancora corrisposte, costituendo tale rinuncia un ingiusto profitto per il datore di lavoro con pari danno per le lavoratrici, con conseguente integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, che nelle imputazioni risultava contestato esattamente nei termini indicati. Resta, pertanto, esclusa la contestata violazione di legge. 2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte d’Appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta superfluità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sollecitata dalla difesa, avendo ritenuto la richiesta di prova testimoniale meramente esplorativa in quanto avente ad oggetto circostanze – precisamente la presenza del AN sul luogo di lavoro, la condotta dal medesimo tenuta nei confronti delle dipendenti e la gestione economica degli esercizi commerciali - “già ampiamente affrontate nel corso dell’istruttoria di primo grado”, e avendo altresì ritenuto superflua l’acquisizione di documentazione presso l’INPS, trattandosi nel caso di specie “di documentazione inerente ai contributi versati per le persone offese, quindi del tutto irrilevante rispetto alla condotta contestata” (v. pag. 7 del provvedimento impugnato). Il ricorso non si confronta in alcun modo con i suddetti argomenti spesi dal giudice di secondo grado. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 5 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L’imputato, inoltre, in quanto soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN NI, spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge, e, di quelle sostenute dalla parte civile IO NA CI che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN NI che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile IO NA CI che liquida in complessivi euro 3.686,00. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente LE IS CI LI
parti civili:ZI IN EC e AN AN;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FA GI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. ELIANA CORAPI, per le parti civili IO NA CI e NN NI, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale e riportandosi alla memoria depositata in cancelleria;
udito l’Avv. GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, per il ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. MARIA CLAUDIA CONIDI, per il ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 5 giugno 2025 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa il 17 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro Penale Sent. Sez. 2 Num. 14668 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/01/2026 2 con la quale l’imputato AN CE era stato dichiarato colpevole del delitto di estorsione continuata pluriaggravata in danno delle lavoratrici e proprie dipendenti NN NI e IO NA CI e condannato alle pene di legge. Al AN, in particolare, era stato contestato di avere costretto, mediante minaccia di licenziamento, le persone offese ad accettare retribuzioni per il lavoro prestato inferiori rispetto a quanto pattuito e riportato in busta paga e comunque ad accettare un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello convenuto, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese. 2. Avverso tale sentenza proponeva un primo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo;
il AN proponeva anche un secondo ricorso per cassazione con il quale articolava due motivi di doglianza, dei quali il primo recava la trascrizione integrale del primo ricorso;
nell’esposizione che segue, pertanto, si farà riferimento solo a tale ultimo ricorso. 3. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 629 cod. pen. e viziodi palese illogicità della motivazione in relazione alla erronea applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di estorsione in ambito di rapporto di lavoro. Deduceva che la Corte d’Appello aveva correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non integrava il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che al momento dell’assunzione avesse prospettato al dipendente l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione indicata in busta paga e la perdita dell’opportunità di lavoro, distinguendola dall’ipotesi in cui la minaccia di licenziamento finalizzata al pagamento di uno stipendio ridotto fosse intervenuta nella fase esecutiva del contratto. Assumeva che, a fronte di tale corretta premessa, la Corte territoriale aveva travisato la portata applicativa di tale orientamento, ritenendo la sussistenza del reato nonostante avesse riconosciuto che fin dall’origine fra l’imputato e le persone offese erano state pattuite retribuzioni inferiori a quelle risultanti nella busta paga. Assumeva in particolare che le frasi proferite dall’imputato all’indirizzo delle due dipendenti erano finalizzate a ottenere non una nuova e deteriore 3 regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro bensì il rispetto dell’accordo originario. Concludeva sul punto affermando che la rilevata discrepanza fra la retribuzione pattuita e quella (superiore) risultante dalle buste paga costituiva questione attinente alla fase iniziale di costituzione del rapporto di lavoro, e che l’inadempimento o il ritardo nel pagamento della retribuzione effettivamente pattuita, pure accertati dalla Corte di merito, concernevano l’aspetto, di natura prettamente civilistica, relativo all’inadempimento contrattuale. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, assumendo che la Corte territoriale aveva reso una motivazione meramente apparente, omettendo di verificare la decisività delle prove dedotte in relazione alla richiesta istruttoria avanzata dalla difesa avente ad oggetto l’acquisizione presso l’INPS della documentazione relativa alla percezione dell’indennità di disoccupazione da parte delle persone offese nonché prova testimoniale con la teste CA ME, che aveva lavorato quale dipendente dell’imputato. Assumeva in particolare che la prima delle due prove richieste era idonea ad incidere sul giudizio di attendibilità delle persone offese e che la seconda costituiva una voce contraria a quella delle medesime, voce quest’ultima che riteneva essere stata architettata, di concerto fra le vittime, ai danni dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio richiamato, che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024 Rv. 285934 – 01). 4 Ha, in particolare, richiamato le dichiarazioni delle persone offese, che avevano concordemente riferito di aver scoperto solo successivamente all’assunzione che le loro buste paga riportavano importi maggiori rispetto a quelli pattuiti e corrisposti, e avevano anche affermato chele retribuzioni venivano loro corrisposte sempre con ritardo e mai per l’intero, bensì tramite semplici acconti, fino ad arrivare all’ultimo periodo durante il quale le lavoratrici non avevano percepito alcuna somma. Dopo aver richiamato puntualmente gli elementi di fatto considerati, la Corte di merito ha congruamente osservato che le minacce di proferite dal AN, lungi dal prospettare l’alternativa fra la mancata assunzione e la rinunzia a parte della retribuzione, in realtà erano intervenute nel corso del rapporto di lavoro e si erano concretate nella prospettazione del licenziamento per il caso in cui le lavoratrici non avessero consentito a rinunciare alle somme loro spettanti a titolo di retribuzione ma non ancora corrisposte, costituendo tale rinuncia un ingiusto profitto per il datore di lavoro con pari danno per le lavoratrici, con conseguente integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, che nelle imputazioni risultava contestato esattamente nei termini indicati. Resta, pertanto, esclusa la contestata violazione di legge. 2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte d’Appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta superfluità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sollecitata dalla difesa, avendo ritenuto la richiesta di prova testimoniale meramente esplorativa in quanto avente ad oggetto circostanze – precisamente la presenza del AN sul luogo di lavoro, la condotta dal medesimo tenuta nei confronti delle dipendenti e la gestione economica degli esercizi commerciali - “già ampiamente affrontate nel corso dell’istruttoria di primo grado”, e avendo altresì ritenuto superflua l’acquisizione di documentazione presso l’INPS, trattandosi nel caso di specie “di documentazione inerente ai contributi versati per le persone offese, quindi del tutto irrilevante rispetto alla condotta contestata” (v. pag. 7 del provvedimento impugnato). Il ricorso non si confronta in alcun modo con i suddetti argomenti spesi dal giudice di secondo grado. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 5 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L’imputato, inoltre, in quanto soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN NI, spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge, e, di quelle sostenute dalla parte civile IO NA CI che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN NI che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile IO NA CI che liquida in complessivi euro 3.686,00. Così deciso il 29/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente LE IS CI LI