Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
In tema di calunnia, la falsa accusa può essere realizzata sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dalla realtà e connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 30350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30350 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - rel. Presidente - del 11/07/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LONI Giacomo - Consigliere - N. 1296
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 16034/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA LO N. IL 12/12/1935;
avverso la sentenza n. 3427/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 17/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2013 la relazione fatta dal Presidente Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Grillo, che ha chiesto la conferma della sentenza e si riporta alle conclusioni.
RITENUTO IN FATTO
GA Paolo, ritenuto responsabile di calunnia per aver accusato di violazione di domicilio la moglie separata LO RI, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe. Deduce che egli, con provvedimento 08.02.2001 del Presidente del tribunale di Trani aveva avuto l'assegnazione esclusiva della casa coniugale e che la sopravvenuta sentenza di separazione personale del 2006, da lui notificata alla moglie, aveva sì revocato il predetto provvedimento di assegnazione ma nulla aveva disposto positivamente in merito: di tal che, trovandosi comunque egli nel possesso dell'immobile, la moglie, per rientrarvi, doveva munirsi di un apposito titolo giudiziario, idoneo a modificare la situazione in atto. Nè alcunché poteva dedursi dalla conoscenza di una precedente assoluzione della LO da precedente imputazione per violazione di domicilio, essendo detta pronuncia ancorata a una situazione di fatto (ospitalità da parte della figlia) non attuale al momento del fatto oggetto della denuncia-querela da cui è scaturito il presente procedimento.
In ogni caso, si può, ad avviso del ricorrente, ragionevolmente dubitare che, al momento della detta denuncia-querela, egli fosse convinto e consapevole della innocenza della LO. Ha presentato memoria la difesa della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'episodio in esame trae origine dal fatto che, il 17 dicembre 2006, lo GA si accorse che la propria moglie, da cui era separato, si era introdotta nella casa di comune proprietà che però egli solo abitava, essendogli stata assegnata in via esclusiva con provvedimento 08.02.2001 del Presidente del tribunale di Trani. Di qui la presentazione della denuncia-querela in data 22 dicembre 2006 in cui accusava la moglie di violazione di domicilio. Nella sentenza di primo grado gli estremi oggettivi e soggettivi della calunnia erano stati tratti dalla circostanza che il ricorrente, al momento della denuncia, sapeva che il citato provvedimento 08.02.2001 del Presidente del tribunale di Trani era stato revocato con la sentenza di separazione n. 1083/06, che era stata notificata nel suo interesse alla LO il 4 dicembre 2006: ragion per cui nulla, al momento della presunta violazione di domicilio, si frapponeva all'ingresso della donna nella casa coniugale di cui era comproprietaria.
Sulla stessa linea si è posta la pronunzia in esame.
A giustificazione del suo operato il ricorrente adduce che la donna, in relazione alla situazione di fatto del possesso esclusivo dell'imputato, avrebbe dovuto farsi riconoscere in via giudiziaria il suo diritto al rientro nella casa di comune proprietà. In ogni caso, quando egli l'ha denunciata, non era convinto della di lei innocenza, non potendosi comunque, in ragione delle considerazioni di cui sopra, richiamare in contrario il contenuto della sentenza di separazione, che aveva sì revocato il precedente provvedimento di assegnazione esclusiva ma nulla aveva disposto positivamente in merito. Ora, deve osservarsi, in via di principio, che la falsa accusa, elemento costitutivo della calunnia, può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dal suo reale contesto e connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti (Sez. 6, n. 7722 del 20/01/2004, dep. 2004, Melis ed altro, Rv. 229650). Deve ovviamente trattarsi di un'omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato, nel senso che, se l'omissione non vi fosse, il reato sarebbe escluso. Realizzandosi questa eventualità non si può invocare, da parte del denunciante, la propria buona fede. Ora, la rilevante alterazione dei fatti di cui si è reso responsabile lo GA sta nel fatto che egli, a conoscenza della sentenza di separazione, che aveva revocato il precedente provvedimento di assegnazione esclusiva del 2001 e respinto le domande di assegnazione esclusiva avanzate da entrambi i coniugi, presentò contro la LO una denuncia secca di violazione di domicilio come se fosse ancora in atto il provvedimento di assegnazione esclusiva dell'alloggio a lui;
laddove, se avesse correttamente riferito il suddetto contenuto della sentenza di separazione, la condotta della donna sarebbe evidentemente apparsa in una luce diversa, dovendosene certamente escludere l'illiceità penale, non solo oggettivamente, ma anche, e fuori da ogni dubbio, sotto un profilo soggettivo.
La questione relativa alla presunta convinzione del prevenuto circa la mancanza del diritto della moglie di rientrare direttamente in casa in virtù di quanto statuito nella citata sentenza di separazione non merita evidentemente considerazione in questa sede, a fronte del riferito tenore della denuncia, che descriveva il fatto in modo artatamente falso, sì da farlo apparire sicuramente integrativo del reato di cui all'art. 614 cp. (Sez. 2, n. 217 del 12/02/1962, dep. 1962, Crivellare, Rv. 98831).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alla parte civile LO RI le spese sostenute in questo grado, che liquida in complessivi Euro 3.840,00, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2013