Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12355 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1-2355 /0 3 REPUBBLICA ITAL IN DEL P OLO ALIA LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE| Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 8372/01 - Consigliere Cron. 26237 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 07/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio .presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 852/00 della Corte d'Appello di 1424 BARI, depositata il 27/12/00 R.G.N. 1228/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - 8372/2001 r.g.n. ud. 7 marzo 2003 Svolgimento del processo 1. Con ricorso amministrativo NT UC chiedeva alla Commissione medica di primo grado il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. La Commissione si esprimeva negativamente. In data 8 giugno 1998 proponeva ricorso in sede giudiziaria convenendo in giudizio il Ministero dell'interno in persona del ministro pro tempore, del quale chiedeva la condanna alla corresponsione del suddetto beneficio. Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, che escludeva la sussistenza dei requisiti di legge per l'indennità di accompagnamento, ma riconosceva la sussistenza dei presupposti per il diritto alla pensione d'inabilità. Attenendosi alle valutazioni del CTU il giudice di primo grado con sentenza del 20 novembre 2000 condannava il Ministero alla corresponsione della pensione dal novembre 1999. Il ministero proponeva appello, rilevando che il giudice di primo grado era andato ultrapetita condannando il Ministero al pagamento di una pensione che non era stata oggetto della domanda;
eccepiva poi l'ingiustificatezza della condanna alle spese in quanto il generico richiamo al principio della soccombenza, rendeva la sentenza priva di motivazione ed incongrua sul punto. La Corte d'appello con sentenza del 20 novembre 2000 accoglieva il ricorso, osservando che la lettura degli atti consentiva di rilevare come la condanna alla costituzione della pensione d'inabilità costituiva un'ultrapetizione rispetto a quanto richiesto, sia in sede amministrativa che in sede di domanda giudiziaria. Sul punto non vi era stato alcun contraddittorio tra le parti. 3 La domanda pertanto con riferimento al suo petitum> era risultata priva di riscontro probatorio e doveva essere rigettata. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l'assicurato con un unico motivo di ricorso. L'intimato Ministero non si è costituito. Motivi della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché vijo di motivazione della sentenza impugnata. Deduce in particolare che i giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che l'indennità di accompagnamento era stata chiesta implicitamente.
2. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass., sez. lav., 17-12-1998, n. 12643) ha già affermato che la presentazione di specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 1. n. 18 del 1980 costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione del suddetto beneficio, dovendosi perciò escludere che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio (pensione di inabilità), ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l'aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento della suddetta pensione di inabilità, senza che possa in contrario invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria, ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l'originaria domanda amministrativa. 4 -- 8 9 N 4-8-11 39937 VITIO OI FLUVITTIG ISNÄS IV OLLINIG O VSSVL 'VSIJS INDO VⱭ 3 'O'ISIDIU IG 'OTTOS IG VISOJNI VⱭ HLNISI Quindi indennità di accompagnamento e pensione di inabilità sono prestazioni distinte sicché sussiste il vizio di extrapetizione quanto, chiesta una prestazione, il giudice riconosca il diritto all'altra prestazione.
3. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Ette lason (Ettore Mercurio"Чи он ие ovanni Amoroso(Giovanni allun 1 N IL CANCELLIERE чаисо Depositato in Cancelleria 2 2 AGO. 2003 M E R P oggi, U S Z I IL CANCELLIERE O N E zauco 5 _ _