Sentenza 25 febbraio 2002
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- 1. Giudice amministrativo, ottemperanza, esecuzione, potere discrezionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
e67412 E N IO /1936 Z A ISTR 26/4 G E .P.R. R F A D D EL L L TE D A SI B. SEN N A SE T REPUBBLICA ITA AN E I 1 A A 13 I T R ggetto: Imposta di registro - . E N T IN NO E DEL POPOLO ITALIANO A M Accertamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 22491/1999 Cron. 6420 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Bruno Saccucci Consigliere Ud. 04.12.2001 Dott. Mario Cicala Dott. Eugenio Amari Consigliere Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dai signori TO RI e OR LA, rappresentati e difesi dal- l'avvocato Aniello Cosimato, giusta procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Stelio Serra in Roma, Via Marco Polo, n. 43; .
- ricorrenti -
N contro l'Amministrazione finanziaria, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
ы б 1 и г avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 27 no- vembre 1998, n. 241, depositata il 4 dicembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 4 dicembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. I signori NT IS e OR IU ricorrono per la cassa- zione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 27 novembre 1998, n. 241, depositata il 4 dicembre 1998, che ha accolto l'ap- pello dell'Ufficio del registro di Eboli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 534/05/95, adottata sul ricorso dei con- tribuenti avverso l'avviso di accertamento n. 6405 in tema di imposta di re- gistro ed INVIM.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: 1'11 aprile 1992 i coniugi IS e IU acquistano un fondo rustico dal si- gnor Tullio Rosapepe;
poiché nell'atto erano stati riportati inesattamente gli estremi catastali del fondo venduto, i contraenti addivengono alla stipula di un nuovo atto volto a correggere le inesattezze;
l'Ufficio del registro ravvisa in questo secondo atto una nuova compra- vendita, e precisamente una permuta, da sottoporre a tassazione;
il ricorso dei contribuenti è accolto dalla Commissione tributaria provin- ciale di Salerno, che viene annullata dalla sentenza della Commissione tri- butaria regionale di Napoli, ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 27 novembre 1998, n. 241, è così motivata: il contribuente non ha dato pro- va rigorosa che l'oggetto del secondo atto era lo stesso di quello che si in- tendeva rettificare, salvo i dati catastali, né è sufficiente il riferimento alla servitù per attingere acqua, in quanto sicuramente tutte le altre parti del fon- do originario, da cui è stato operato il distacco, godevano dello stesso dirit- to;
d'altra parte, le due zone di terreno hanno una diversa superficie: l'una di 4.500 mq e l'altra di 5.000 mq e, stando alle planimetrie depositate agli atti, esse non sono contigue.
2.1. Il ricorso dei signori IS e IU è sostenuto con due motivi d'impugnazione.
2.2. I ricorrenti concludono chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese, diritti ed onorari dei tre gradi di giudizio.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che sia confermata la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc.
4.2. Essi sostengono, al riguardo, che la motivazione della sentenza sarebbe errata, perché secondo l'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131, le impo- ste sono applicate in base all'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione. Ora, se si analizza il contenuto dell'atto, che 3 l'ufficio considera permuta e non rettifica, sarebbe palese ed incontestabile l'errore in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale, in quanto l'atto registrato, con il quale venivano rettificati dati catastali relativi al ce- spite oggetto della vendita dell'11 aprile 1992, avrebbe un contenuto mera- mente ricognitivo, in sé inidoneo a produrre effetti reali e rivolto unicamen- te a rimuovere un'inesattezza dell'atto traslativo originario.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli art. 20, 28.2 e 29 DPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc.
5.2. I ricorrenti sostengono, in proposito, che nella previsione nor- mativa di cui all'art. 27.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 634, l'espressione "risolu- zione" dovrebbe intendersi riferita, più che alle risoluzioni in senso tecnico (atti unilaterali o provvedimenti giurisdizionali che non comportano la "pat- tuizione" di un corrispettivo), ai contratti di revoca o a quelli modificativi degli effetti di precedente contratto. Ne deriva che l'atto in questione avreb- be dovuto esser ritenuto una "risoluzione" gratuita e avrebbe dovuto essere registrato a tassa fissa, non potendosi applicare l'imposta proporzionale pro- prio perché dallo stesso non deriverebbe alcuna attribuzione patrimoniale. Questo principio si applicherebbe anche al caso di specie, visto che si sareb- be in presenza di un atto che non importa trasferimento di proprietà, non comporta trasferimento o costituzione di diritti reali né dallo stesso derivano obblighi di pagamento.
6. I due motivi di ricorso propongono sostanzialmente la stessa cen- sura, che viene poi sostenuta con argomentazioni diverse. Essi possono, per- tanto, essere esaminati congiuntamente.
7. Entrambi i motivi di impugnazione sono inammissibili. Infatti, i ricorrenti si soffermano, anche diffusamente, ad illustrare le ragioni per le quali il secondo atto sarebbe meramente correttivo di quello stipulato l'11 aprile 1992 e sarebbe erroneamente redatto quanto agli elementi di identifi- cazione dell'oggetto della compravendita. A tal fine essi forniscono numero- se precisazioni riguardanti i dati catastali, l'estensione e i beni confinanti. Tuttavia, i ricorrenti non riproducono testualmente, nel loro ricorso, le parti dei due atti registrati che descrivono i rispettivi oggetti e non indicano con precisione quali parti della motivazione della sentenza impugnata realizze- rebbero le violazioni di legge ipotizzate nei due motivi di censura. La man- canza di tali testuali riproduzioni viola il principio di autosufficienza del ri- corso per cassazione, con la conseguenza che la Corte si trova nell'impossi- bilità di valutare la fondatezza delle ipotesi di illegittimità denunciate.
8. Per le ragioni esposte entrambi i motivi di ricorso sono inammis- sibili e conseguentemente inammissibile è il ricorso per cassazione proposto dai contribuenti.
9. In considerazione del diverso orientamento assunto sulla
contro
- 6 3 9 versia dai giudici di merito, sussistono giusti motivi perché le spese proces- 1 5 / E . 4 N / N IO 6 suali relative al giudizio di cassazione siano compensate tra le parti. A - 2 Z I . A B R R R . T P A S L . I
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L T D G A E U L R E B la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le B I D s A p I R T S e A s T e I N 1 E 3 relative al giudizio di cassazione.. R S 1 E I . A T N A Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2001, M бишо Il Presidente б ило насчи Il relatore ed estensore Mlefoncello DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 25 FEB. (2002 Innocenzo Battista Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista