Sentenza 16 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14720 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 14720/02 IN NOME DI POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dotre Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 8455/00 Consigliere Cron.34246 Dott. Alberto SPANO' Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 12/06/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AS RE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO PREVITI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PRVIDENZA PER I DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, in persona DIPENDENTI 1 legale rappresentante pro tempore, elettivamentedel domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta 2002 e difende, giusta procura speciale atto notar VALERIA 2799 -1- MORGHEN di ROMA del 23.6.2001, rep. N. 125130; resistente con procura avverso la sentenza n. 814/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 02/03/00 R.G.N. 390/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 8455/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Messina Salvatore Di dell'USL 41 di Messina, lamentando SI, già dipendente l'erronea liquidazione e la ritardata corresponsione dell'indennità premio di fine servizio a seguito dell'entrata 270 del 1987, chiedeva la condannain vigore del d.p.r. n. dell'INPDAP al pagamento del maggiore importo della predetta indennità, oltre accessori. L'INPDAP si costituiva e si opponeva alla domanda eccependo in via preliminare la prescrizione del credito. Il Pretore, con sentenza del 17 gennaio 1997, accoglieva la domanda. Igan A seguito di impugnazione dell'istituto previdenziale il Tribunale di Messina, con sentenza del 10 dicembre 1999, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda del pensionato. A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla liquidazione dell'indennità premio di fine servizio ed alla rivalutazione monetaria dello stesso inizia a decorrere dalla data del collocamento a riposo dell'interessato, atteso che non è prevista alcuna specifica istanza per ottenerla, e che, nel caso di diritto alla riliquidazione della suddetta indennità derivante da una nuova disposizione di legge, il termine decorre dal primo giorno successivo all'inutile decorso dei 120 giorni dell'entrata in vigore della nuova normativa, ove questa non preveda una specifica istanza. Di conseguenza, poiché nel caso di specie il Di SI era stato collocato a riposo nel 1986 e il richiesto adeguamento riguardava una legge (d.p.r. 2 n. 270 del 1987) pubblicata nella G.U. 11 luglio 1987, tenuto conto che i 120 giorni da tale ultima data si compivano il 9.11.1987, termine ultimo per proporre l'azione era il 9 novembre 1992, mentre il ricorso era stato depositato il 28 settembre 1993. Il diritto alla riliquidazione, pertanto, si era prescritto né il termine poteva ritenersi interrotto dal pagamento del debito principale, al quale non poteva attribuirsi il significato di riconoscimento del debito risarcitorio accessorio. Avverso questa sentenza il pensionato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'INPDAP ha depositato procura. Il difensore dell'istituto ha preso parte alla discussione della causa. Motivi della decisione Opoñ Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del'art. 2935 cod.civ., il pensionato, premesso che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, osserva che nel caso di specie essa ha preso a decorrere dal 2 ottobre 1992, data in cui la USL 41 di Messina gli ha dato comunicazione della delibera n. 2600 del 17.7.1991, sulla base della quale l'INPDAP ha poi provveduto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita;
solo da quel momento il ricorrente era stato in grado di avvedersi dell'erronea riliquidazione e di provvedere alla tutela del suo diritto, mentre prima che la USL predisponesse la delibera e il nuovo calcolo delle spettanze il deducente non poteva far valere alcuna pretesa. Con il secondo motivo, denunciando violazine dell'art. 2944 cod.civ., il ricorrente sostiene che la delibera n. 2600 del 17.7.1991 della USL, riconoscendo al deducente l'inquadramento 3 nel livello retributivo derivante dall'applicazione del d.p.r. n. 270/1987 e la conseguente riliquidazione dell'indennità di fine rapporto, costituisce riconoscimento del debito e comporta l'interruzione della prescrizione. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte, in analoga fattispecie, ha già avuto modo di affermare il principio per cui il termine di prescrizione quinquennale relativo al diritto al ricalcolo dell'indennità premio di servizio inizia a decorrere da quando il diritto poteva essere esercitato e quindi, nella specie, dal giorno dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 270 del 1987, non essendo necessaria una apposita domanda (cfr. Cass. dell'interessato Юрот 313 del 2000). E' stato altresì precisato che, ai fini del decorso della prescrizione, non rileva il fatto che solo con l'elaborazione dei conteggi di liquidazione il dipendente venga a conoscenza della mancata о inesatta determinazione dell'indennità, non configurandosi in tale ipotesi alcuna causa giuridica impeditiva dell'esercizio del diritto (così Cass. n. 8820 del 1993). Infatti, si è precisato, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod.civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi о gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto ovvero nel ritardo con cui egli procede ad accertarlo, per la mancata ritardata comunicazione di tale evento da parte del debitore (Cass. n. 15622 del 2001). E' di tutta evidenza, poi, che la liquidazione del credito in misura inferiore a quella conforme alle aspettative del pensionato non può mai costituire riconoscimento del maggiore credito, atto ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod.civ., come erroneamente pretende il ricorrente. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Avuto riguardo alla partecipazione del difensore dell'INPDAP alla discussione della causa, ritiene comunque la Corte che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 giugno 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Vincenzo M es Обоито Дертімо 6 A 1 S S . T A T R , ) N A ' D A L S , 2 E L * O 7 E P L - S IL CANCELLIERE D L 8 I Depositato in Cancelleria - O I N 1 S B G 1 N I O E D 36 OTT. 2982 S E A I A G D T A G E S E , O O IL CANCELLIERE L O T P R T M I T I A 1909 R S L I I A L G D D E E O R E D T N E S E