Sentenza 11 dicembre 1997
Massime • 1
L'intervenuta privatizzazione dell'Enel, ad opera del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 conv. con l. 8 agosto 1992 n. 359, non ha affatto modificato il contenuto delle norme incriminatrici e perciò rimane immutata la punibilità della contraffazione dei sigilli strumentale alla sottrazione di energia elettrica commessa prima della trasformazione dell'Enel in società per azioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/1997, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 11/12/97
1. Dott. R. L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 1707
3. " A. Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 17178/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PR SE, n. PA 8.1.37 avverso la sentenza della 2.10.96 corte app. Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Frangini che ha concluso per l'ann.to per l'omessa statuizione circa la non menzione Udito i difensore e avv. S. Riela
Motivi della decisione
PR SE era condannato dal tribunale di Palermo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli art. 468, 112, n. 1 e 319-321, 61, n. 2 cp, in continuazione. Sul gravame dell'imputato, la corte di appello escludeva l'aggravante concernente il primo capo di imputazione e lo assolveva dal reato di cui al secondo capo, riducendo la pena ad anni uno.
Ricorre l'imputato, che denuncia:
- violazione di legge, poiché il d.l. 11.7.92, n. 333, conv. l.8.8.92, n. 359 ha trasformato l'Enel in spa, ossia persona giuridica privata, onde non potrebbe trovare applicazione l'art. 468, I^ c.cp. Nè opererebbe il secondo comma della norma citata, che riguarda strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, prescindendo dalla soggettività pubblicistica dell'ente cui fanno capo ed aventi la funzione di scongiurare frodi e alterazioni ai danni della collettività, mentre nel caso in esame il sigillo apposto al contatore serve ad impedire la alterazione dei dati relativi al consumo dell'energia elettrica;
- vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, il diniego della prevalenza delle generiche, oltre all'omessa statuizione in ordine al beneficio della non menzione, espressamente richiesto.
Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. - È stato più volte affermato da questa Corte che il provvedimento legislativo che ha disposto la privatizzazione dell'Enel non ha introdotto una regolamentazione nuova e diversa da quella preesistente in ordine al regime di perseguibilità del reato di truffa aggravata, ne' trattandosi di tipica legge-provvedimento e, quindi, di atto sostanzialmente amministrativo, ha modificato la norma incriminatrice (art. 468 o 640 cp). Pertanto, l'art. 15 primo comma d.l. 11.7.92, n. 333, conv. l. 8.8.92, n. 359, che ha operato la suddetta trasformazione, non configura una successione di leggi penali e neppure di leggi processuali;
ne deve, dunque, essere esclusa una sua efficacia retroattiva ex art. 2 cp come legge più favorevole al reo ed i fatti commessi in danno dell'Enel prima dell'entrata in vigore di tale normativa sono stati compiuti in pregiudizio di un ente pubblico (cass. sez.II, 20.10.93, n. 9505, Cusimano, m. 195318).
Di conseguenza, va disattesa la prospettazione del ricorrente, secondo cui non sarebbe sussumibile nell'ambito dell'art. 468 cp la contraffazione dei sigilli apposti sulla calotta del contatore Enel, per non essere più quest'ultimo ente pubblico economico a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 359/92 (in tal senso, v. cass. sez.V, 8.5.97, n. 4114, De Lisi, m. 207479). - Quanto alla commissione del fatto ed al movente della condotta dell'imputato, va considerato che la sentenza impugnata si integra pienamente con quella di primo grado, essendone confermativa. Orbene, la pronuncia del tribunale appare, quanto all'imputazione di cui all'art. 468 cp, doviziosa di argomentazioni più che esauriente, tesa a lumeggiare tutti gli aspetti della vicenda e l'interesse alla perpetrazione del fatto e ad esporre gli elementi probatori acquisiti a carico del prevenuto.
L'assunto difensivo trova, poi, specifica confutazione nella palmare considerazione che l'imputato, esplicante funzioni contabili ed amministrative presso la società ITM, era anche titolare della stessa, così come di altre società (ISO, ISMET), unitamente ad altri congiunti.
- Quanto alla motivazione del giudizio di comparazione tra le circostanze, va ribadito che la giurisprudenza ha sempre richiesto una valutazione anche sintetica, appagandosi di un apprezzamento espresso pure in forma enunciativa.
Il giudice di merito ha colto un connotato soggettivo del fatto (l'avidità dimostrata da un soggetto economicamente dotato), valorizzandolo in negativo sia ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cp, sia al fine del diniego implicito del beneficio della non menzione, escludendo la meritevolezza del PR al riguardo.
Nè rileva che il giudice di merito abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Gli istituti in questione sono, infatti, autonomi, in ragione della specifica finalità di ciascuno di essi, pur essendo entrambi basati sull'esigenza della prevenzione speciale.
- Il ricorso va, quindi, rigettato con le conseguenze di legge.
P T M
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1998