Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
Nel condominio degli edifici, il giudice, nel decidere dell'incidenza di un'innovazione sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in quale misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola , precedenti diverse modifiche operate da altri condomini. In caso di accertato danno estetico di particolare rilevanza, il danno economico è da ritenersi insito, senza necessità di specifica indagine; il relativo accertamento è demandato alla discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CONTUCCI, difesa dall'avvocato NICOLA RUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA LO, NT CE, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MARCO TULLIO CICERONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1094/98 del Tribunale di TARANTO, depositata il 06/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato RUSSI Nicola, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per rigetto 1^ e 2^ motivo, accolto 3^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 15. 10. 92, IU DO, proprietaria d'un'unità immobiliare sita al primo piano d'uno stabile condominiale sito in "Chiatona" dell'Agro di Palagiano alla via Vasco De Gama, dolendosi che i condomini GE TA e CI NI avessero abusivamente realizzato alcune opere sul muro perimetrale comune del fabbricato, li conveniva innanzi al pretore di Taranto chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi. Nel costituirsi, il TA e la NI contestavano la fondatezza dell'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto assumendo che l'attrice avesse, ella stessa, eseguito opere arrecanti pregiudizio al decoro architettonico dell'immobile condominiale;
spiegavano, dunque, domanda riconvenzionale perché la DO fosse condannata alla rimozione delle opere denunziate, oltre al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 CPC. Con sentenza 9.9.94, il pretore di Taranto rigettava la domanda proposta dall'attrice ed, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dai convenuti, la condannava "a chiudere le aperture praticate nel parapetto del lastrico solare della palazzina condominiale... per accedere al suo aggetto esterno, nonché a rimuovere la ringhiera metallica ed ogni altro manufatto a quest'ultimo applicati, ripristinando lo stato dei luoghi", oltre al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC. Avverso tale decisione IU DO proponeva appello dolendosi che il pretore, nel ritenere le opere lesive del decoro architettonico del fabbricato, non avesse considerato come il prospetto dell'edificio fosse già stato alterato da precedenti innovazioni;
ribadiva, altresì, l'illegittimità delle modifiche apportate dalla controparte al prospetto interno del fabbricato, anch'esse da considerare pregiudizievoli per gli altri condomini;
concludeva chiedendo rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti e di essere assolta dall'addebito di colpa grave, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Resistevano i TA-NI riproponendo le difese già svolte in prime cure e chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. Con sentenza 6.7.98, il tribunale di Taranto - ritenuto che l'effettiva realizzazione di precedenti modifiche da parte di vari altri condomini non fosse suffragata da prova certa;
che, in ogni caso, le ipotizzate innovazioni non potessero aver alterato il decoro architettonico del fabbricato, stante la loro limitata e trascurabile entità; che, per contro, l'opera eseguita dalla DO avesse stravolto l'assetto della facciata;
che le modifiche eseguite dagli appellati, essendo state apportate sulla facciata laterale interna del fabbricato, non ne avessero alterato alcun prospetto o decoro architettonico - rigettava l'appello condannando la DO alle ulteriori spese del grado.
Avverso tale sentenza IU DO proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
Resistevano i TA-NI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 CC - si duole che il tribunale abbia ritenuto le opere da lei realizzate lesive del "decoro architettonico" di uno stabile di tipo economico-popolare, ubicato nell'estrema periferia d'un piccolo centro ed a ridosso della ferrovia;
che non abbia tenuto in alcun conto la serie infinita d'innovazioni apportate al medesimo immobile da altri condomini, ingiustamente ritenendo solo le opere da lei realizzate deturpanti per l'aspetto originario del fabbricato;
che non abbia congruamente motivato tale convincimento;
che abbia erroneamente ritenuto mancante la prova certa in ordine alle pregresse modifiche nonostante l'ampia descrizione delle stesse contenuta nelle allegate ordinanze di demolizione e di ripristino del Comune di Palagiano;
che abbia completamente omesso d'esaminare la documentazione prodotta in giudizio.
Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - si duole che il tribunale abbia ritenuto legittime le opere realizzate dalla controparte sul muro comune sol perché non eseguite sulla facciata principale dell'immobile bensì su quella posteriore;
che abbia erroneamente interpretato l'art. 1120 CC circa il divieto d'innovazioni lesive del decoro architettonico "del fabbricato" e non della "facciata principale" o della "facciata prospiciente la via pubblica"; che l'abbia ingiustamente condannata, fra l'altro, a chiudere l'apertura praticata sulla facciata posteriore dell'edificio, quella stessa sulla quale controparte aveva eseguito innovazioni ritenute invece legittime;
che abbia posto a fondamento della decisione sul merito motivazioni illogiche e contraddittorie. Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando violazione dell'art. 96 CPC - si duole che il tribunale abbia confermata la condanna inflittale dal primo giudice per responsabilità processuale aggravata pur in difetto dei presupposti richiesti dalla norma e senza motivazione alcuna al riguardo.
I primi due motivi - che, per essere tra loro variamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - meritano entrambi accoglimento per le considerazioni che seguono.
Come questa Corte ha avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, esprimendo un indirizzo interpretativo costante, la tutela del decoro architettonico degli edifici condominiali è stata apprestata dal legislatore, all'art. 1120/2^ CC, non in astratto, bensì in considerazione della concorrenza di due distinte circostanze di fatto: una alterazione delle linee e, delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o di suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia, ed una consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono (donde la legittimazione attiva non del solo condominio ma altresì del singolo condomino).
Quanto alla prima, si è precisato che, sebbene tutti indistintamente gli edifici, pur se non dotati di particolari pregi estetici, possano egualmente presentare una peculiare armonia nella composizione delle linee e dei motivi ornamentali tale da conferire loro una dignità fisionomica particolare eppertanto meritevole della tutela apprestata dalla norma in esame, non di meno, nel decidere dell'incidenza dell'innovazione sul decoro architettonico, deve il giudice, caso per caso, adottare criteri di maggiore o minor rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti diverse innovazioni (Cass. 26.7.62 n. 2134, 13.7.65 n. 1472, 24.10.68 n. 3477, 24.2.75 n. 706, 29.7.89 n. 3549, 7.2.98 n. 1297 in motivazione). Quanto alla seconda, si è precisato ch'essa deve essere consequenziale all'accertata alterazione ed economicamente valutabile e che va esclusa ove abbia, in compenso, arrecato anche un vantaggio o rappresenti di per se stessa un miglioramento dell'aspetto complessivo dell'edificio, mentre va affermata senza necessità di specifica indagine al riguardo ove siasi riscontrato un danno estetico di particolare rilevanza nel quale quello economico è da ritenere insito (e pluribus, Cass. 26.7.62 n. 2134, 13.7.65 n. 1472, 24.10.68 n. 3477, 24.2.75 n. 706, 4.4.81 n. 1918, 15.5.87 n. 4474 i cui principi, in un lungo iter giudiziario, sono stati ribaditi con le sentenze 19.3.92 n. 3463 e 5.5.00 n. 5652, ed ancora 27.4.89 n. 1947, 6.10.97 n. 9717, 26.7.99 n. 8068 in motivazione). Orbene, nel caso in esame il giudice del merito ha del tutto omesso di giustificare la propria decisione con il necessario puntuale riferimento ai sopra richiamati principi - così nel ritenere irrilevanti le innovazioni imputate ai TA-NI e trascurabili quelle operate in precedenza da altri condomini, come nel ritenere tali da stravolgere l'assetto della facciata quelle imputate alla DO - che, infatti, non risultano in alcun modo rispettati, ed è pertanto, incorso nella violazione di legge denunziata dalla ricorrente.
È incorso, inoltre, anche in palese vizio di motivazione, e non soltanto per aver apoditticamente affermato il difetto di prova in ordine alle alterazioni operate da altri condomini senza valutare - non avendone fatto oggetto di menzione alcuna, neppure per dichiararne l'eventuale inidoneità probatoria od irritualità di produzione - le allegazioni documentali pur al riguardo offerte dall'odierna ricorrente.
Il giudice del merito ha posto, infatti, alla base dell'assunta decisione in ordine alla sussistenza del danno al decoro architettonico del fabbricato, rispettivamente affermandola quanto ai lavori eseguiti dalla DO ed escludendola quanto a quelli eseguiti dai TA-NI, nonché all'influenza delle opere realizzate da altri condomini sull'estetica dello stesso, non il parere eventualmente espresso dal consulente d'ufficio, alla cui relazione non opera riferimento alcuno, ma il solo proprio personale apprezzamento dello stato dei luoghi quale risultante dalle fotografie allegate alla detta relazione ed altrettanto personali e soggettive opinioni quanto all'interferenza delle une opere e non delle altre sull'estetica del fabbricato, il che si traduce in un palese difetto di motivazione circa un punto essenziale della controversia oggetto di specifico contrasto tra le parti. Valutazioni siffatte, in vero, non sono consentite al giudice, nè in relazione al potere pur attribuitogli dall'art. 115/2^ CPC nè, tanto meno, in relazione ad eventuali sue personali particolari cognizioni.
Come da consolidato insegnamento di questa Corte,
l'utilizzazione del fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' controllati, va inteso in senso rigoroso, id est come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile;
di guisa che non possono, quindi, essere annoverate tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza dell'individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari od anche solo la pratica di determinate situazioni, come, nel caso di specie, il pregio estetico originario d'un fabbricato e l'incidenza negativa o meno su di esso delle opere realizzate sulle facciate.
Nè potrebbe, poi, soccorrere, come pure si è ripetutamente evidenziato da questa Corte, la scienza individuale del giudice, poiché questa - pur ove comprovata e tale non risulta nella specie - in quanto non universale non è annoverabile nella categoria del notorio, neppur quando la cognizione derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie, onde non può in alcun caso essere utilizzata nelle argomentazioni elaborate a suffragio dell'adottanda decisione.
Il terzo motivo, pure palesemente fondato, attenendo a pronunzia consequenziale alla valutazione della soccombenza, rimane assorbito. Il ricorso va, dunque, accolto e la causa deve essere, di conseguenza, rinviata per nuova valutazione ad altro giudice del merito di secondo grado che, stante la nuova disciplina processuale introdotta dal D.lgs. 19.2.98 n. 51, va identificato nella corte d'appello (Cass. SS. UU. 19.5.00 su ric. 2515/98 ma già 19.11.99 n. 12838), nella specie di Lecce, cui ex art. 385 CPC è demandato altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002