Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio. La mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza con la quale era stata disposta la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare per ritenuta incompatibilità con il sopravvenuto stato di custodia cautelare in carcere, laddove il procedimento era stato attivato sulla base di una proposta di revoca di detta misura, in relazione alla quale l'interessato aveva apprestato la propria difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 9634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9634 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/12/2003
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5944
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012261/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN ES N. IL 16/10/1962;
avverso ORDINANZA del 08/01/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. C. Di Zenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 gennaio 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, pronunziandosi in sede di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, dichiarava non farsi luogo alla revoca del beneficio della detenzione domiciliare concesso, con ordinanza del 24.7.2001 resa ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 lett. c) ord pen., in ragione delle sue gravi condizioni di salute, a NC EN e dichiarava contestualmente cessata la misura stessa. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, NC EN, il quale lamenta:
a) erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 627, comma 3, c.p.p. e 47 ter, comma 6, legge 354/1975 e illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale di Sorveglianza di Torino, pronunziandosi in sede di annullamento con rinvio, avrebbe dovuto soltanto uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione in relazione all'applicazione dell'art. 47 ter, comma 6, ord. pen., mentre non avrebbe potuto riesaminare complessivamente il caso ai sensi dell'art. 47 ter, comma 7, ord. pen.; b) erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 47 ter, comma 7, legge 354/1975 e carenza e illogicità della motivazione, avendo il Tribunale omesso di pronunziarsi in ordine alla perdurante necessità di contatti con i presidi sanitari territoriali. OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e, avendo carattere pregiudiziale e logicamente assorbente, esime questa Corte dal prendere in esame il secondo.
Nel caso in esame si è verificata una parziale non consentita immutazione dell'oggetto della procedura con conseguente violazione del principio del contradditorio e dei diritti della difesa. In tale prospettiva assumono rilievo le principali scansioni della stessa.
L'1.10.2001 il magistrato di sorveglianza di Cuneo disponeva, a norma dell'art. 51 ter ord. pen., la sospensione cautelativa del beneficio della detenzione domiciliare, concesso a NC EN dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 24.7.2001, all'esito dell'acquisizione della notizia dell'esecuzione nei suoi confronti di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 21.9.2002 dal g.i.p. del Tribunale di Alba in relazione ai delitti di associazione per delinquere (commesso da epoca imprecisata e fino alla notifica del provvedimento restrittivo della libertà personale), concorso in rapina, ricettazione, truffa continuata e furto continuato aggravato (quest'ultimo consumato in epoca anteriore alla concessione del beneficio oggetto di revoca).
La decisione, impugnata dal difensore di EN, veniva annullata da questa Corte che disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame in ordine al seguente principio di diritto:'la legge non prevede che possano essere valutati ai fini della revoca della detenzione domiciliare comportamenti negativi del beneficiario anteriori al provvedimento di concessione che, come nel caso di specie, non sia stato impugnato. Quanto alla successiva condotta dell'EN, non risulta nell'ordinanza impugnata alcun elemento concreto, la cui esistenza il Tribunale di Sorveglianza non si poteva esimere dal verificare nell'esercizio del proprio potere-dovere di autonomo controllo..., delle risultanze del procedimento penale, da cui sia desumibile che, anche dopo il 24.7.2001 il predetto, che era stato detenuto in carcere dal 22.3.2001, abbia continuato a far parte attivamente dell'associazione a delinquere per cui è stato raggiunto da provvedimento restrittivo cautelare (emesso...sulla base di elementi di indagine riferiti dal pubblico ministero con richiesta anteriore a tale data).
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, ritenendo che il proprio ambito di cognizione non fosse limitato alla decisione sulla questione di diritto in ordine alla quale era stato disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, si pronunziava in ordine alla permanenza dei presupposti per riammettere EN al beneficio della detenzione domiciliare che, per effetto dell'intervenuta precedente revoca, aveva cessato di avere esecuzione. In tale contesto, ravvisando l'incompatibilità della custodia cautelare in carcere con la esecuzione della misura detentiva domiciliare, dichiarava d'ufficio la cessazione di quest'ultima misura.
Ad avviso di questa Corte l'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di sorveglianza, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 c.p.p., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e la sua effettività. La mancata indicazione dell'oggetto determina, infatti, una nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo lett. c) c.p.p. Sulla base di questo principio, pertanto, nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza di Torino non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della misura della detenzione domiciliare per incompatibilità con lo stato di custodia cautelare in carcere, trattandosi di un motivo del tutto diverso da quello in ordine al quale, sulla base degli atti, l'interessato aveva preparato la propria difesa.
L'ambito della decisione, in sede di annullamento con rinvio, infatti, concerneva esclusivamente il thema decidendum concernente la revoca del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti di NC EN alla luce dell'effettivo comportamento tenuto dal condannato nel corso della misura.
Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto limitatamente alla dichiarazione di cessazione della misura della detenzione domiciliare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di misura della detenzione domiciliare cessazione della e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004