Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 9634
CASS
Sentenza 12 dicembre 2003

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In tema di procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio. La mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza con la quale era stata disposta la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare per ritenuta incompatibilità con il sopravvenuto stato di custodia cautelare in carcere, laddove il procedimento era stato attivato sulla base di una proposta di revoca di detta misura, in relazione alla quale l'interessato aveva apprestato la propria difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 9634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9634
    Data del deposito : 12 dicembre 2003

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