Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2006, n. 31177
CASS
Sentenza 16 maggio 2006

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Massime1

Le guarentigie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato), non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il pubblico ministero abbisognasse dell'autorizzazione del giudice, ai sensi del comma quarto dell'art. 103 cod. proc. pen., per l'effettuazione di perquisizione nello studio di un legale sottoposto a indagine per truffa in danno di suoi clienti).

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: per l'attenuante della particolare tenuità non va valutata solo l'entità del danno
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2006, n. 31177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31177
Data del deposito : 16 maggio 2006

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