Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
Le guarentigie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato), non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il pubblico ministero abbisognasse dell'autorizzazione del giudice, ai sensi del comma quarto dell'art. 103 cod. proc. pen., per l'effettuazione di perquisizione nello studio di un legale sottoposto a indagine per truffa in danno di suoi clienti).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: per l'attenuante della particolare tenuità non va valutata solo l'entità del dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2006, n. 31177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31177 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 16/05/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 907
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 008100/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PALERMO;
nei confronti di:
1) LI ROSARIO, N. IL 11/04/1961;
avverso ORDINANZA del 07/02/2006 GIP TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta che ha chiesto rimettersi la questione alle sezioni unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 7 Febbraio 2006 il giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta presentata dai Pubblico Ministero in data 31 gennaio 2006 volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una perquisizione presso lo studio legale e l'abitazione dell'avvocato NI, indagato per il reato di cui all'articolo 640 c.p., in danno di AN MA ON e PO AS, che gli avevano conferito mandato per assisterli in un processo esecutivo in corso, curando il pagamento dei creditori per ottenerne la desistenza: perquisizione, finalizzata al sequestro di eventuali tracce del reato, consistenti in documentazioni, quietanze e somme di denaro attinenti all'espropriazione in oggetto.
Motivava che non era applicabile la disciplina di cui all'art. 103 c.p.p., e dunque non era necessaria l'autorizzazione per un atto istruttorio rientrante nell'ordinario potere d'indagine del Pubblico Ministero, perché il NI non rivestiva, nella specie, la qualità di difensore, quanto piuttosto di indagato di truffa in danno di due suoi clienti.
Il provvedimento veniva impugnato con ricorso per Cassazione dal Pubblico Ministero presso il tribunale di Palermo, che ne eccepiva l'abnormità, essendo invece requisito imprescindibile l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari e altresì, in fase di esecuzione, la comunicazione al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, a pena di nullità: non essendovi alcuna ragione per limitare le garanzie al difensore al solo caso in cui le esigenze probatorie sottese alla perquisizione attengano proprio al procedimento in cui l'avvocato svolga, in concreto, il patrocinio legale. Deduceva, in punto di diritto, che la tutela particolare prevista dall'art. 103 c.p.p., è espressione dell'inviolabilità del diritto fondamentale di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e, come tale, dev'essere assicurata in tutti casi in cui la misura cautelare trovi esecuzione nello studio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, anche se estraneo all'attività di ricerca disposta nel decreto di perquisizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità del ricorso - ravvisandosi, sulla base della prospettazione, il rischio effettivo di un ostacolo al procedimento, stante il rifiuto del giudice delle indagini preliminari di concedere l'autorizzazione alla perquisizione presso lo studio professionale dell'avv. NI, a suo avviso non necessaria nella fattispecie, e la condotta omissiva del Pubblico Ministero che ritiene invece illegittimo l'atto istruttorio,, ritenuto necessario, privo di tale presupposto - si osserva come nel, merito esso appaia peraltro infondato.
La tesi che le guarentigie previste dall'art. 103 c.p.p., riguardino, indiscriminatamente, ogni avvocato, anche se non officiato nell'ambito del procedimento nel quale si innesti la misura cautelare collide con vari principi ermeneutici di carattere letterale, sistematico e logico.
Sotto il primo profilo, essa risolve la nozione di difensore - che è il vocabolo tecnico espressamente adottato nella norma - in quella di avvocato: e da tale identificazione inferisce la doverosità delle garanzie speciali in ogni caso in cui l'iniziativa cautelare comprima la sfera di libertà professionale, pur se priva di alcun addentellato con un concreto mandato conferito nell'ambito del procedimento in corso. Equiparazione, già prima facie arbitraria;
che non spiega perché una norma del genere non sia stata inserita nella legge professionale, piuttosto che nel codice di procedura penale: più precisamente - e qui si passa al criterio interpretativo di natura sistematica - nell'ambito del titolo 7^ del libro 1^ del codice di rito, che disciplina, non già una generica figura di difensore, astraendola da qualsiasi concretezza procedimentale, bensì proprio il difensore dell'imputato (e dunque, non di qualsiasi cliente, per un incarico di qualsivoglia natura, perfino extrapenale o extragiudiziario).
La collocazione topica della norma, nell'ambito del libro 1^, dedicato ai soggetti del processo, subito dopo la disciplina riservata all'imputato, figura centrale del processo, non può essere negletta, ne' ridotta al rango di contingenza descrittiva, ma rivela un coerenza interna, relazionale, ancorando le garanzie in esame non già ad una qualifica astratta , ad uno status professionale, bensì ad un effettivo prestatore d'opera intellettuale, officiato con specifico mandato: come tale, depositario e custode di tutto ciò che la parte gli ha fiduciariamente rimesso per il miglior assolvimento dei compiti di difesa.
In breve, non si è difensori, ai fini in esame, senza una nomina (artt. 96, 97 e 613 c.p.p.). Deve quindi ritenersi immanente alla norma la ratio di tutelare, non già il genus professionale - che, tra l'altro sonerebbe come anacronistico privilegio immunitario, senz'altro esempio in favore di diverse categorie professionali, pur se titolari di analoghi rapporti fiduciari con clienti - quanto, specificamente, l'attività di difesa esercitata nell'interesse dell'imputato, o indagato, di cui il difensore potrebbe essere depositario di cose o documenti riservati, proprio in funzione del mandato conferitogli.
L'interpretazione suddetta, che ravvisa la ratio legis nella tutela dell'esercizio concreto dell'attività difensiva, e non, intuito personae, del professionista legale, trova altresì conforto nei lavori preparatori del codice di procedura penale. La relazione al progetto preliminare (G.U. 24 ottobre 1989) spiega che nella norma in esame (in origine, art. 102 c.p.p., poi divenuto 103 c.p.p. nel testo definitivo) sotto la rubrica Garanzia di libertà del difensore "si è ritenuto, in primo luogo, di raccogliere varie disposizioni che nei progetto della 1978 erano distribuite in varie altre norme: in tema di ispezioni, di perquisizioni, di sequestri, di intercettazioni di comunicazioni. Ciò rende più palese che si tratta di disposizioni tutte coordinate alla tutela della funzione difensiva". Ulteriore conforto alla tesi della connessione tra difensore tutelato e soggetto passivo di uno specifico procedimento proviene dalla lettura della norma nella sua interezza. Così, la previsione del comma 5, che estende il divieto di intercettazioni di conversazioni dei difensori anche agli investigatori privati autorizzati, incaricati in relazione al procedimento. E ancora, il divieto di sequestro e di ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore. Sebbene si tratti di disposizioni non direttamente pertinenti al caso in esame, esse concorrono ad enucleare la nozione tecnica, processualmente circoscritta, di difensore che la mens legis presuppone come destinatario delle guarentigie speciali.
Il criterio teleologico concorre, da ultimo, a confermare l'interpretazione restrittiva della norma. Non è seriamente contestabile che la tutela speciale miri a garantire in ultima analisi proprio l'imputato contro attività d'indagine e di ricerca della prova pervasi ve della sfera confidenziale del mandato difensivo, potenzialmente idonee ad arrecare un vulnus al suo corretto svolgimento. Del resto, analoghe cautele procedimentali, improntate alla stessa ratio, sono previste per i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 120, comma 7): e sarebbe davvero poco plausibile, ancora una volta, ritenere che la garanzia riguardi, in astratto, tale figura professionale, indipendentemente da alcun nesso con il procedimento in cui si ponga l'esigenza cautelare.
Per tutte le considerazioni svolte si deve dunque concludere che le guarentigie di cui all'art. 103 c.p.p., non enucleino principi immunitari (vagamente riecheggianti privilegi da ancien regime), quanto piuttosto tutelino l'inviolabilità del diritto di difesa, di rilevanza costituzionale (art. 24 Cost.). Ne consegue che resta ictu oculi estraneo, alla previsione di legge la perquisizione disposta, nella specie, nei confronti dell'avv. NI, non nella veste di difensore di indagato, bensì quale indagato egli stesso;
e proprio per un reato ipotizzato in danno di due suoi clienti: cosicché il limite, sia pure solo procedimentale, all'attività di indagine invocato dal P.M. ricorrente finirebbe paradossalmente, col ritorcersi contro questi ultimi, primi interessati alla ricerca dalla prova.
L'argomento apagogico di cui sopra concorre, una volta di più, a qualificare la norma di stretta interpretazione: come tale, insuscettibile di applicazione estensiva, a pena di ledere il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.). E porta, di conseguenza, ad escludere la necessità dell'autorizzazione del GIP - come pure dell'avviso al consiglio dell'ordine nella fase esecutiva - quando il professionista sia il soggetto direttamente imputato, o indagato, del reato in via di accertamento (Cass., sez. 2^, 12 Novembre 1998, Benini). Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2006