Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' EPUBBLICA ITALIANA04 LA CORTE SUPREME ZIONE106703 INN ME DEL COPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORU Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 14978/00 Cron. 5383 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.31/10/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SOCIETA' COOPERATIVA "AVVENIRE" SRL, in persona del 2002 legale rappresentante pro tempore, elettivamente V.Le Medaglie d'Oro 157 L {\VIA_F. DE SANCTIS presso lo 4290 domiciliato in ROMA -1- studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1135/00 del Tribunale di BARI, depositata il 20/04/00 R.G. N. 694/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per delega BIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo Con sentenza 4/9 dicembre 1997 il Pretore di Bari, giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dalla società ±.1., ha cooperativa di produzione e lavoro Avvenire a dichiarato il diritto di costei ad usufruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 Legge 25 ottobre 1968 n. 1089 а decorrere dal 1.1.1988, ed ha condannato l'Inps a pagare quanto spettante, da determinarsi in separato giudizio, oltre spese processuali. Il Tribunale di Bari, con sentenza 4/20 aprile 2000 n. 1135, ha वस्य rigettato l'appello con cui l'Inps sosteneva che gli sgravi erano condizionati, a norma dell'art. 1 Legge 7 dicembre 1989, n. 389, al rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi, condizione nella specie non assolta dalla cooperativa. Il Tribunale rilevava che gli obblighi contributivi della cooperativa in questione sono disciplinati dall'art. 4 del D. P.R. 30 aprile 1970, n. 602, sulla base di salari medi e di periodi medi di occupazione convenzionali, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale;
che i rapporti di lavoro dei soci delle cooperative sono disciplinati dal patto sociale e non dai contratti collettivi;
che l'art. 3, comma 4, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in Legge 29 febbraio 1988, n. 48 estende incondizionatamente le disposizioni della L. 1089/1968 ai soci e non alle cooperative. Concludeva che l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, non contestato dall'Inps, era sufficiente per dichiarare il diritto della cooperativa ricorrente agli sgravi contributivi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha ed ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 resistito, c.p.c.. Motivi della decisione Axey Con unico motivo il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, d.l. 30 dicembre con modificazioni, in Legge 291987, n. 536, convertito, febbraio 1988, n. 48; 1 e 6 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, 389;convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la resistente non sia soggetta al disposto dell'art. 1 Legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il motivo è fondato. Gli sgravi contributivi, detti anche sgravi di oneri sociali denominati dalla legge 1089/68) espressioni con cui si (come - designano promiscuamente le riduzioni degli oneri contributivi dovuti alle varie gestioni INPS dalle aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno furono introdotti per n. 918,la prima volta dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nell'intento di favorire 10 sviluppo delle attività 4 produttive e l'incremento nel numero dei posti di lavoro nell'Italia meridionale. Poiché essi✓ determinati (art. 18 2° comma) nella misura del retribuzioni assoggettate alla 10% delle per l'assicurazione obbligatoria contro la contribuzione involontaria corrisposta ai dipendenti che disoccupazione lavorano nei territori indicati dal testo unico delle Legge nel Mezzogiorno (ora D. P.R.per gli interventi 6 marzo 1978, n. 218), la giurisprudenza ritenne che di essi non potessero usufruire 1 lavoratori la cui retribuzione non fosse яз assoggettata a contribuzione per tale forma assicurativa (Cass. sez. un. 14.10.1988 n. 5570); e poiché si riteneva che il compenso ai soci, costituendo anticipazione della partecipazione agli utili, non fosse soggetto a contribuzione, a norma dell'art. 40, comma 7, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, dell'art. 1 d.p.R. 16-4-1964 n. 480 e dell'art. 1 D. P.R. 30 aprile 1970 n. 602, indipendentemente dal sistema di remunerazione in concreto adottato per i soci stessi, le cooperative stesse non potevano (Cass. 15 dicembre 1990 n. godere degli sgravi contributivi 11926; Cass. 12-4-1986 n. 2581). Venuto meno, a seguito della dichiarazione di dell'art. 18, comma secondo, L.illegittimità costituzionale 1089/1968 (ad opera di Corte Cost. 3/12 giugno 1991 n. 261), aventi diritto il criterio di identificazione degli costituito alla contribuzione per dall'assoggettamento l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, venuta meno conseguentemente la ragione di 5 esclusione delle cooperative di produzione e lavoro costituita dalla circostanza di non essere assoggettate a tale forma di assicurazione obbligatoria. Per tale via giurisprudenziale si è quindi realizzata l'estensione del beneficio degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 L. 1089 alle cooperative di produzione e lavoro. Il legislatore è intervenuto esclusivamente per le cooperative di produzione e lavoro ed enti associativi, anche di fatto, Asy sottoposti alla disciplina del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, disponendo con l'art. 3, comma 4, d.l. 30 dicembre 1987, convertito,n. 536, con modificazioni, nella Legge 29 48, che "A decorrere dal 1° gennaio 1988 le febbraio 1988, n. disposizioni dell'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni sono estese ai soci delle cooperative di servizi edi produzione decreto del alla disciplina del lavoro soggette n. 602 operanti Repubblica 30 aprile 1970, Presidente della i nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni". Tale intervento settoriale non può spiegarsi che con la specialità del regime giuridico di tali cooperative (su cui amplius infra). Dalla assimilazione delle cooperative di produzione e lavoro in datori di lavoro in materia di obblighigenere ai comuni 6 contributivi, e di relativi sgravi, questa Corte (Cass. 8.4.2000 2.5.2001 n. 6157) ha desunto altresì la n. 10502; Cass. cooperative di produzione e lavoro alla sottoposizione delle 1 L. 389/1989, secondo cui "la disposizione dell'art. retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito collettivi stipulati dalleda leggi, regolamenti, contratti organizzazioni sindacali più rappresentative su base Azlyda accordi collettivi о contratti nazionale, ovvero qualora ne derivi una retribuzione di importo individuali, superiore a quello previsto dal contratto collettivo". statuizione su due dati La Corte ha fondato la propria normativi: R.D. 28.8.1924 n. 1422, il quale1. L'art. 2, 3° comma, dispone che ai fini dell'assicurazione I.V.S. le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti, e pertanto equipara il socio di una cooperativa al lavoratore subordinato, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto e dalle sue caratteristiche. 2.1'art. 4 del D. P. R. 30 aprile 1970 n. 602 il quale dispone, solo per le cooperative indicate nell'elenco allegato allo stesso decreto, che i contributi previdenziali vengano calcolati su imponibili giornalieri e per periodi diversi da quelli effettivi e da determinarsi con decreto del 7 previdenza sociale. Con argomento aMinistro del lavoro e della contrario, la Corte ha ritenuto che tale norma specifica costituisce una conferma della volontà del legislatore di ricomprendere, ai fini contributivi, tutte le altre cooperative nella disciplina valida per la generalità dei datori di lavoro. La Corte ha inserito tale sua statuizione nella linea di fini previdenziali, tendenza di equiparazione, ai delle cooperative di lavoro alla generalità dei datori di lavoro, già in precedenza seguita sia dall'art. 24 della legge Agly n. 196 del 1997 (in materia di intervento del Fondo di garanzia istituito presso 1'INPS per il t.f.r. dei dipendenti di datori di lavoro insolventi) sia dall'art. 9 del d. P. R. n. 1124 del 1965 (in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e confermata settimo, del D.Lgs. n. 314 del 1997, il dall'art. 6, comma quale dispone che "per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci delle cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo", e cioè quelle previste per il lavoro dipendente. Pertanto per i soci delle cooperative di produzione e lavoro la l' aliquota contributiva € le prestazioni base imponibile, previdenziali sono identiche a quelle per i lavoratori dipendenti. Non vi possono quindi essere dubbi sull'integrale applicazione anche della disposizione di cui all'art. 1, comma 1° d.l. 9 ottobre 1989 338, convertito, con modificazioni, n. 389. in Legge 7 dicembre 1989, n. La Corte ha anche esaminato l'argomento tratto dall'assenza di organismi collettiva una contrattazione tra rappresentativi e organizzazioni delle cooperative rappresentative dei soci lavoratori, negandogli validità, in quanto la disciplina collettiva richiamata dall'art. 1 del D.L. n. 338 cit. riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative per categorie di lavoratori e di datori di lavoro indipendentemente dalla forma giuridica degli enti datori di lavoro o equiparati. Axy A tale regime generale deroga la disciplina delle cooperative di alle categorie di attività lavorativeservizi appartenenti facchinaggio, trasporto, attività varie, (essenzialmente di complementari e accessorie alle stesse), nonché preliminari, n. 602,comprese nell'elenco allegato al D. P. R. 30 aprile 1970 come modificato dai DD.MM. 4.4.1989, 6.12.1993 e 3.12.1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale disciplina prevede che la cooperativa possa scegliere una contributive (purché per la delle tre seguenti opzioni generalità dei soci):
1. su un salario e per giorni lavorativi convenzionali, fissati con decreto ministeriale (art. 4, a norma del quale "Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono periodi di su imponibili giornalieri e per dovuti. con decreto del mensile da determinarsi occupazione Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le 9 organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il quale a sua volta dispone: Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli Axey assegni familiari e le associazioni professionali interessate).
2. su salari convenzionali determinati a norma dell'art. 6, comma 1, per il quale "ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per la sola assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, possono essere determinate, per provincia о per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente contribuzione ed alle successivetabella delle classi di variazioni della stessa. La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella norma delcorrispondente all'imponibile contributivo stabilito a precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo 10 associativo esercente una delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni".
3.sul salario di fatto, purché non inferiore a quello determinato a norma dell'art. 4 e dell'art. 6, comma 1 (art. 6, comma 7). Nella specie il Tribunale ha accertato che la cooperativa resistente ha assolto gli obblighi contributivi previsti D. P. R. 30 aprile 1970, n. 602, senza dall'art. 4 del contestazioni da parte dell'Inps, dal che ha desunto che si A844tratti di cooperativa soggetta a tale normativa. Si pone dunque il problema se per tali specifiche cooperative l'art. 1 d.l. ottobre 1989 n. 338, trovi applicazione con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389, convertito, che costituisce l'oggetto specifico della presente causa. In favore della tesi dell'Istituto ricorrente si possono considerare i seguenti argomenti, già spesi nelle sue circolari dell'Istituto (ad es.
3.8.1990 n. 192): 1) la legislazione nelle specifiche materie riconosce i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ove sussista l'obbligo di contribuzione che ha come presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto socio cooperativa è ai fini previdenziali, a quello di lavoroassimilato, subordinato con la differenza che solo ove ricorrano le condizioni ed i requisiti normativamente previsti, come nel caso delle cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 le 11 cooperative possono commisurare la contribuzione ad un imponibile convenzionale;
contrattuali è finalizzato a2) il rispetto delle retribuzioni garantire parità di condizioni (in termini di costo del lavoro) fra tutti gli imprenditori che operano in regimi di concorrenza;
3) la predetta condizione si qualifica come onere, nel senso che è rimesso alla discrezionalità dell'imprenditore se avvantaggiarsi o meno dei benefici in questione, nel qual caso è tenuto al rispetto dell'onere medesimo. Nel ricorso l'Istituto aggiunge l'ulteriore argomento che Axu 1'imponibile convenzionale vale solo per la determinazione in senso agevolativo dell'onere contributivo, ed in ciò esaurisce la sua funzione;
estendere tale agevolazione al diverso istituto degli sgravi significherebbe ampliare senza limiti e senza giustificazione i benefici originariamente dati alle cooperative. La Corte rileva, sul piano dell'esegesi tecnico-giuridica che le compete, che il regime di determinazione della retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi previdenziali stabilito dall'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è il regime generale applicabile a tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative di produzione e lavoro (vedi supra Cass. 10502/2000 e 6157/2001 cit). Il regime di determinazione della retribuzione e dei contributi previsto dagli artt. 4 e 6 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 è il regime speciale, derogativo di quello generale, previsto esclusivamente per le cooperative di servizi 12 di cui all'elenco allegato al citato decreto presidenziale. Non è dubbioche tale lex specialis sia tuttora in vigore. Se tali fossero soggette al regimecooperative generale della L. un'apposita norma, 389/1989, non vi sarebbe stato bisogno di l'art. 3, comma 4, Legge 48/1988 cit., per estendere loro il norma si è resa regime degli sgravi contributivi. Tale necessaria proprio a causa della disciplina speciale di tali cooperative di produzione e lavoro, e si configura anch'essa come norma speciale, nel senso che deroga alla norma contenuta Azey contestualmente nell'art. 1, comma 11, stessa legge, secondo cui (seppure per il diverso istituto della fiscalizzazione degli oneri sociali) questi non spettano per i lavoratori denunciati retribuzioni inferiori а quelle minime previste dai con contratti collettivi nazionali e provinciali, in quanto estende gli sgravi contributivi secondo la specialità della disciplina di tali cooperative. Si deve quindi concludere, con Cass. 17.6.1999 n. 6055, ed in coerenza con l'argomento a contrario di cui a Cass. 10502/2000 e 6157/2001 cit., che gli sgravi contributivi spettano alle cooperative di cui al D. P. R. 30 aprile 1970 n. 602 indipendentemente dall'osservanza della condizione di cui all'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con 389.modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. Il ricorso va pertanto respinto, in relazione alla fattispecie sottoposta a giudizio. 13 3 1 Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 31 ottobre 2002. Il Presidente і месено MilenVincenzo Il Consigliere Estensore do CANCELLIERE Depositato in cellería CLC MAR. 2003 oggi, IL CANCELLIERE INPScontributi\sgravi contr-coop Avvenire RG 14978/2000 14