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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18008 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LC MI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 06/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Foggia Udita la relazione svolta dal Consigliere FR IG DA;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 18008 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 23/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 6 febbraio 2026, ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da LC MI avverso il decreto con cui il Sostituto Procuratore della Repubblica aveva negato la restituzione della somma di euro 3401,00, sottoposta a sequestro probatorio nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il 15 dicembre 2025 contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per ipotesi di cessione di sostanza stupefacente. Il Giudice ha adottato il provvedimento de plano, senza instaurare il contraddittorio camerale, limitandosi a confermare i presupposti del vincolo reale sulla base delle determinazioni già assunte dal Pubblico Ministero, il quale aveva a sua volta respinto l'originaria istanza difensiva rilevando che si trattava di corpo del reato oggetto di accertamenti e che era stata contestualmente avanzata richiesta di applicazione di misura reale funzionale alla confisca. 2. LC MI affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Denuncia anzitutto l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'abnormità del provvedimento impugnato. Osserva che la norma, nel disciplinare l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione, impone al giudice di provvedere nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., attraverso l'instaurazione di un sub-procedimento camerale scandito dal contraddittorio e destinato a concludersi con ordinanza ricorribile per cassazione. L'emissione di una decisione de plano si pone al di fuori di siffatto congegno normativo e integra un classico caso di abnormità funzionale, categoria elaborata in parte qua per rimuovere gli effetti di provvedimenti affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da risultare incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale, così da rendere necessario apprestare un rimedio impugnatorio a correttivo del principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen. L'omissione del contraddittorio camerale ha irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'indagato e si è tradotta in un atto astrattamente non impugnabile, ma censurabile dinanzi alla Suprema Corte (Sez. U, n. 9857/2008). 3 2.2. Sotto altro, ma connesso profilo, lamenta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. Ove la Corte non ritenesse di ricondurre il provvedimento gravato alla categoria dell'abnormità, dovrebbe comunque reputarlo radicalmente nullo per l'incompetenza funzionale del giudicante e per il vizio afferente all'omesso intervento, assistenza e rappresentanza dell'indagato nel sub-procedimento camerale che avrebbe dovuto instaurarsi. Richiama, entro tale prospettiva, l'arresto secondo cui, in tema di sequestro probatorio, la decisione del giudice per le indagini preliminari, assunta previo parere del pubblico ministero sull'istanza di restituzione proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetta da nullità assoluta per incompetenza funzionale e per inosservanza della procedura delineata dall'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9986/2019). Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 1.1. Appare utile premettere che, secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro, è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01). 2. Tanto premesso, giova muovere da una breve ricostruzione della vicenda processuale. L'Avv. Rosario Marino, nell'interesse di LC MI, ha proposto opposizione ex art. 263, comma 5, cod.proc.pen. avverso il decreto con cui il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia aveva respinto l'istanza di dissequestro della somma di euro 3.401,00, sottoposta a vincolo reale nel corso della perquisizione domiciliare eseguita in sede di esecuzione della misura 4 cautelare applicata nei confronti dell'indagato. Il Giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione, ha deciso de plano, con formula apposta a margine dell'atto introduttivo ("Si rigetta confermando i presupposti del sequestro preventivo che sussistono"), senza instaurare il sub-procedimento camerale imposto dal richiamo all'art. 127 cod.proc.pen. contenuto nella norma invocata. Il ricorso denuncia, sotto il duplice profilo dell'abnormità funzionale e della nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen., la violazione dello schema procedimentale che avrebbe dovuto presiedere alla decisione. 3. La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alle conseguenze processuali dell'emissione de plano del provvedimento del giudice dell'opposizione in materia di restituzione di cose in sequestro. L'art. 263, comma 5, cod.proc.pen., nel regolare l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, stabilisce espressamente che «sull'opposizione il giudice provvede a norma dell'articolo 127». Il rinvio integrale al congegno normativo dell'art. 127 cod.proc.pen. comporta l'instaurazione di un sub-procedimento camerale scandito dal contraddittorio, con avviso ai difensori e all'interessato e possibilità di audizione delle parti, destinato a concludersi con ordinanza ricorribile per cassazione ai sensi del settimo comma della medesima disposizione. Sulla sorte del provvedimento emesso al di fuori dello schema descritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunta a norma dell'art. 127 cod.proc.pen., con la garanzia del contraddittorio, sicché, ove sia resa de plano, si determina una nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod.proc.pen., deducibile mediante ricorso per cassazione, con l'unica eccezione dell'inammissibilità dell'atto introduttivo (Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, [...], Rv. 225972-01; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, [...], Rv. 202503-01). L'adesione all'impostazione indicata si basa su ragioni di coerenza logico- sistematica. Il dato testuale impone il contraddittorio camerale;
la ratio legis poggia sull'esigenza di assicurare all'interessato — che subisce il vincolo reale su beni di propria pertinenza — una sede partecipata di discussione, in cui far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice terzo rispetto all'autore del provvedimento opposto. L'indicazione assume particolare pregnanza ove si consideri che l'opposizione si configura come rimedio endoprocessuale volto a sottrarre la 5 valutazione sulla sorte del bene alla sola determinazione del titolare dell'azione penale, rimettendola al vaglio giurisdizionale nelle forme proprie della giurisdizione: l'omissione del contraddittorio svuoterebbe il rimedio del suo contenuto minimo, trasformandolo in un interpello privo di effettività. 4. Un cenno merita la qualificazione del vizio. Il ricorrente prospetta, in via principale, la categoria dell'abnormità funzionale, richiamando la nota elaborazione delle Sezioni Unite sui provvedimenti abnormi (Sez. U, n. 9857 del 27/11/2008, dep. 2009, [...]), e, in via subordinata, quella della nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen. Nella giurisprudenza più recente, condivisa da questo Collegio, il vizio viene ricondotto all'alveo della nullità di ordine generale ex art. 127, comma 5, cod.proc.pen., categoria che consente di assicurare identica tutela impugnatoria senza ricorrere all'istituto — di carattere residuale — dell'abnormità. La scelta ermeneutica è allineata al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancita dall'art. 568 cod.proc.pen., giacché rende la censura veicolabile attraverso una categoria codicistica tipizzata, senza dover attingere a figure di creazione giurisprudenziale. Va in ogni caso rilevato come la differente qualificazione non incida sull'esito; in entrambe le prospettive il provvedimento emesso de plano va rimosso e gli atti devono essere restituiti al giudice a quo per la regolare celebrazione del sub- procedimento camerale. 5. Applicando i principi esposti alla vicenda in esame, l'ordinanza impugnata si rivela affetta dal vizio denunciato. Il Giudice per le indagini preliminari di Foggia, investito dell'opposizione regolarmente proposta dal difensore — né vi è dato dal quale desumere una declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo, che costituirebbe l'unica ipotesi in cui la decisione de plano sarebbe consentita — ha statuito mediante formula apposta a margine del ricorso, omettendo l'avviso alle parti, la fissazione dell'udienza camerale e ogni garanzia di partecipazione dell'indagato al sub- procedimento. L'omissione ha inciso sul diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di LC MI, integrando la nullità di ordine generale dedotta con il secondo motivo. Ne consegue che l'ordinanza pronunciata in data 6 febbraio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo ufficio giudiziario per l'ulteriore corso, nelle forme prescritte dall'art. 127 cod.proc.pen. 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Foggia, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR IG DA ON RR
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 18008 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 23/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 6 febbraio 2026, ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da LC MI avverso il decreto con cui il Sostituto Procuratore della Repubblica aveva negato la restituzione della somma di euro 3401,00, sottoposta a sequestro probatorio nel corso della perquisizione domiciliare eseguita il 15 dicembre 2025 contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per ipotesi di cessione di sostanza stupefacente. Il Giudice ha adottato il provvedimento de plano, senza instaurare il contraddittorio camerale, limitandosi a confermare i presupposti del vincolo reale sulla base delle determinazioni già assunte dal Pubblico Ministero, il quale aveva a sua volta respinto l'originaria istanza difensiva rilevando che si trattava di corpo del reato oggetto di accertamenti e che era stata contestualmente avanzata richiesta di applicazione di misura reale funzionale alla confisca. 2. LC MI affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Denuncia anzitutto l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'abnormità del provvedimento impugnato. Osserva che la norma, nel disciplinare l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione, impone al giudice di provvedere nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., attraverso l'instaurazione di un sub-procedimento camerale scandito dal contraddittorio e destinato a concludersi con ordinanza ricorribile per cassazione. L'emissione di una decisione de plano si pone al di fuori di siffatto congegno normativo e integra un classico caso di abnormità funzionale, categoria elaborata in parte qua per rimuovere gli effetti di provvedimenti affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da risultare incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale, così da rendere necessario apprestare un rimedio impugnatorio a correttivo del principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen. L'omissione del contraddittorio camerale ha irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'indagato e si è tradotta in un atto astrattamente non impugnabile, ma censurabile dinanzi alla Suprema Corte (Sez. U, n. 9857/2008). 3 2.2. Sotto altro, ma connesso profilo, lamenta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. Ove la Corte non ritenesse di ricondurre il provvedimento gravato alla categoria dell'abnormità, dovrebbe comunque reputarlo radicalmente nullo per l'incompetenza funzionale del giudicante e per il vizio afferente all'omesso intervento, assistenza e rappresentanza dell'indagato nel sub-procedimento camerale che avrebbe dovuto instaurarsi. Richiama, entro tale prospettiva, l'arresto secondo cui, in tema di sequestro probatorio, la decisione del giudice per le indagini preliminari, assunta previo parere del pubblico ministero sull'istanza di restituzione proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetta da nullità assoluta per incompetenza funzionale e per inosservanza della procedura delineata dall'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9986/2019). Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 1.1. Appare utile premettere che, secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro, è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01). 2. Tanto premesso, giova muovere da una breve ricostruzione della vicenda processuale. L'Avv. Rosario Marino, nell'interesse di LC MI, ha proposto opposizione ex art. 263, comma 5, cod.proc.pen. avverso il decreto con cui il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia aveva respinto l'istanza di dissequestro della somma di euro 3.401,00, sottoposta a vincolo reale nel corso della perquisizione domiciliare eseguita in sede di esecuzione della misura 4 cautelare applicata nei confronti dell'indagato. Il Giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione, ha deciso de plano, con formula apposta a margine dell'atto introduttivo ("Si rigetta confermando i presupposti del sequestro preventivo che sussistono"), senza instaurare il sub-procedimento camerale imposto dal richiamo all'art. 127 cod.proc.pen. contenuto nella norma invocata. Il ricorso denuncia, sotto il duplice profilo dell'abnormità funzionale e della nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen., la violazione dello schema procedimentale che avrebbe dovuto presiedere alla decisione. 3. La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alle conseguenze processuali dell'emissione de plano del provvedimento del giudice dell'opposizione in materia di restituzione di cose in sequestro. L'art. 263, comma 5, cod.proc.pen., nel regolare l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, stabilisce espressamente che «sull'opposizione il giudice provvede a norma dell'articolo 127». Il rinvio integrale al congegno normativo dell'art. 127 cod.proc.pen. comporta l'instaurazione di un sub-procedimento camerale scandito dal contraddittorio, con avviso ai difensori e all'interessato e possibilità di audizione delle parti, destinato a concludersi con ordinanza ricorribile per cassazione ai sensi del settimo comma della medesima disposizione. Sulla sorte del provvedimento emesso al di fuori dello schema descritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunta a norma dell'art. 127 cod.proc.pen., con la garanzia del contraddittorio, sicché, ove sia resa de plano, si determina una nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod.proc.pen., deducibile mediante ricorso per cassazione, con l'unica eccezione dell'inammissibilità dell'atto introduttivo (Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, [...], Rv. 225972-01; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, [...], Rv. 202503-01). L'adesione all'impostazione indicata si basa su ragioni di coerenza logico- sistematica. Il dato testuale impone il contraddittorio camerale;
la ratio legis poggia sull'esigenza di assicurare all'interessato — che subisce il vincolo reale su beni di propria pertinenza — una sede partecipata di discussione, in cui far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice terzo rispetto all'autore del provvedimento opposto. L'indicazione assume particolare pregnanza ove si consideri che l'opposizione si configura come rimedio endoprocessuale volto a sottrarre la 5 valutazione sulla sorte del bene alla sola determinazione del titolare dell'azione penale, rimettendola al vaglio giurisdizionale nelle forme proprie della giurisdizione: l'omissione del contraddittorio svuoterebbe il rimedio del suo contenuto minimo, trasformandolo in un interpello privo di effettività. 4. Un cenno merita la qualificazione del vizio. Il ricorrente prospetta, in via principale, la categoria dell'abnormità funzionale, richiamando la nota elaborazione delle Sezioni Unite sui provvedimenti abnormi (Sez. U, n. 9857 del 27/11/2008, dep. 2009, [...]), e, in via subordinata, quella della nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen. Nella giurisprudenza più recente, condivisa da questo Collegio, il vizio viene ricondotto all'alveo della nullità di ordine generale ex art. 127, comma 5, cod.proc.pen., categoria che consente di assicurare identica tutela impugnatoria senza ricorrere all'istituto — di carattere residuale — dell'abnormità. La scelta ermeneutica è allineata al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancita dall'art. 568 cod.proc.pen., giacché rende la censura veicolabile attraverso una categoria codicistica tipizzata, senza dover attingere a figure di creazione giurisprudenziale. Va in ogni caso rilevato come la differente qualificazione non incida sull'esito; in entrambe le prospettive il provvedimento emesso de plano va rimosso e gli atti devono essere restituiti al giudice a quo per la regolare celebrazione del sub- procedimento camerale. 5. Applicando i principi esposti alla vicenda in esame, l'ordinanza impugnata si rivela affetta dal vizio denunciato. Il Giudice per le indagini preliminari di Foggia, investito dell'opposizione regolarmente proposta dal difensore — né vi è dato dal quale desumere una declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo, che costituirebbe l'unica ipotesi in cui la decisione de plano sarebbe consentita — ha statuito mediante formula apposta a margine del ricorso, omettendo l'avviso alle parti, la fissazione dell'udienza camerale e ogni garanzia di partecipazione dell'indagato al sub- procedimento. L'omissione ha inciso sul diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di LC MI, integrando la nullità di ordine generale dedotta con il secondo motivo. Ne consegue che l'ordinanza pronunciata in data 6 febbraio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo ufficio giudiziario per l'ulteriore corso, nelle forme prescritte dall'art. 127 cod.proc.pen. 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Foggia, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR IG DA ON RR