CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36826 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LA PP nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: 1. ET ZI nato a [...] il [...] 2. LI RI nata a [...] il [...] E contro Il responsabile civile EDITORIALE LIBERO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile, avv. Francesco Isolabella della Croce, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del responsabile civile e degli imputati, avv. Valentina Ramella, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e ha depositato conclusioni scritte per il responsabile civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36826 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto i giornalisti MA Baroli e IZ EL dai reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo loro rispettivamente ascritti nella veste di autrice dell'articolo e di direttore responsabile, commessi ai danni di US LA. 1.1. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere: - MA Baroli, del reato di cui all'art. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. «poiché, in qualità di autrice dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Libero" in data 12 aprile 2016, offendeva la reputazione di LA US, attribuendogli, quale legale rappresentante della EX 2015 SP, fatti offensivi e contrari al vero;
in particolare attribuiva a LA US e alla EX 2015 SP la responsabilità per il mancato pagamento nei confronti della società EC AL SP (rappresentando, peraltro, la preordinazione dell'insolvenza), nonostante i debiti gravassero su soggetti diversi e autonomi rispetto alla predetta società EX 2015 (segnatamente Pontexpo soc. cons. p.a., UT OM SP)» (capo A) - IZ EL, del reato di cui agli artt. 57, 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948 (capo B) «poiché, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "Libero '', ometteva di esercitare il necessario controllo sui contenuti pubblicati, così permettendo la commissione del reato di cui al capo A)» (capo B) 1.2. Il Tribunale dichiarava la responsabilità degli imputati, osservando, in sintesi, che: l'articolo presentava contenuti diffamatori;
era pacificamente riferibile a US LA (Mr EX) il quale, nel periodo di pubblicazione dell'articolo, stava conducendo la compagna per le elezioni amministrative quale candidato DA del Comune di Milano;
non poteva riconoscersi l'esercizio del diritto di critica, dato che i fatti storici non corrispondevano a verità, in quanto muovevano dalla asserita esistenza di un rapporto debitorio, in realtà inesistente, della società EX SP nei confronti di EC AL SP, poi fallita per grave inadempimento della committente. Condannava gli imputati e il responsabile civile, Editoriale Libero s.rI., anche al risarcimento del danno in favore della parte civile US LA. 1.3. La Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione degli imputati, ha riformato totalmente il precedente giudizio, giungendo a un verdetto assolutorio, fondato sulla ritenuta operatività dell'art. 51 cod. pen., osservando che: «l'articolo in commento riveste una chiara e unica valenza di critica polltica nel cui ambito non può assurgere ad elemento di volontario travisamento della realtà l'indicazione 2 del rapporto diretto tra EX e EC AL SP ovvero l'accostamento, senza adeguate e doverose precisazioni, delle vicende di quest'ultima società con quelle del Consorzio Distretto 33». 2. Avverso l'indicata pronuncia, ricorre la parte civile US LA, tramite il difensore e procuratore speciale avv. Francesco Isolabella, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.. Il ricorrente — dopo aver premesso che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, all'epoca dei fatti non era ancora stato eletto DA di Milano — sostiene che l'articolo in contestazione prende spunto dal fallimento della società EC AL SP per attribuire a EX SP, all'epoca guidata da US LA, la responsabilità di tale evento, determinato dal mancato pagamento dei lavori eseguiti dalla fallita e dagli artifici creati da EX SP (come quello di "subappaltare a società prive di cassa") per sottrarsi o comunque per rallentare il versamento di quanto dovuto. La notizia avrebbe natura preminentemente informativa, non di critica politica e, comunque, riporterebbe un fatto mendace, non colto dalla Corte di appello: EX 2015 SP non ha mai avuto alcun rapporto, né diretto né mediato, con EC AL SP, poiché quest'ultima società aveva eseguito lavori per conto di altra società facente capo a UT OM SP, società appartenente alla Regione Lombardia, enti che nulla avevano a che fare con EX 2015 SP. 3. L'avv. Valentina Ramella, difensore degli imputati, poi nominata difensore anche del responsabile civile, ha trasmesso una articolata memoria con la quale evidenzia i profili di inammissibilità o comunque di infondatezza del ricorso. Sottolinea che il ricorrente mira a sottoporre alla Corte di cassazione una rivalutazione del fatto, a fronte di una sentenza congruamente motivata che ha riconosciuto la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica, facendo leva sull'impegno politico di US LA e sulla intenzione dell'articolo di sottolineare le responsabilità allo stesso ascrivibili "in merito a criticità finanziarie generate, in capo alle imprese sub-appaltatrici, dai mancati pagamenti di EX s.p.a., ossia della società posta al vertice di tale complessa ed articolata piramide operativa predisposta, appunto, per la realizzazione di quanto necessario all'operatività dell'evento di grande importanza economico-politica e sociale sopra citato". Il ricorso della parte civile si esporrebbe inoltre al vizio di genericità per il mancato confronto critico con i passaggi decisionali fondamentali offerti dalla 3 sentenza impugnata: il Tribunale aveva valorizzato, come non veritiero, un elemento marginale non idoneo a ingenerare nel lettore medio un travisamento della informazione;
le vicende narrate nell'articolo presentavano tra loro un evidente legame sostanziale;
a monte delle criticità nei pagamenti delle società appaltatrici vi era EX SP, tanto da indurre l'Anac a richiedere a detta società chiarimenti sulla gestione economica finanziaria dei lavori realizzati per l'EX 2015. 4. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va osservato che viene in rilievo un ricorso proposto per i soli interessi civili. L'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022). stabilisce che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Nella specie, la regola dell'immediato trasferimento al giudice civile, arrestando il vaglio alla ammissibilità dell'imputazione, non torna applicabile ratione temporis, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, «l'innovativa disciplina dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022» (sentenza del 25 maggio 2023, informazione provvisoria, proc. n. 16076/2022, P.C. in proc. D. P. D.). 3. Le censure del ricorrente chiamano in causa il rapporto tra la verità del fatto e la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica esclusa dal Tribunale, ma riconosciuta dalla Corte di appello. La scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395). 4 Invero (come osserva con ricchezza di argomenti Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432), la critica si articola in due momenti logici, che vanno tenuti ben distinti, rappresentati dalla «esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico» e dalle «critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte»: così distinti i due profili della critica, è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili»; di conseguenza, «in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato» (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900; conf. Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in motivazione). Fermo restando, dunque, che «il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534), il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711, in tema di esimente del diritto di critica giudiziaria;
conf. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904, secondo cui la critica non può essere «fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione»; Sez. 5, n. 26745 del 26/02/2016, Rao). Il giudice di merito deve accertare la verità del fatto oggetto di critica (Sez. 5, n. 3287 del 04/01/2000, Grisini, Rv. 215578), ossia la necessaria correlazione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22%04/2004, Cortese, Rv. 229710). Nell'esercizio del diritto di critica il limite del rispetto della verità riguarda «il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata e ciò proprio nella prospettiva di assicurare che la libera 5 manifestazione del pensiero non trovi ostacolo a causa della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia» (Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696). In sintesi, gli aspetti essenziali, sotto il profilo in esame, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica consistono (cfr. Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, cit.): da un lato, nella distinzione tra «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche» e la valutazione critica di esso (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, cit.); dall'altro, nel rilievo in forza del quale, a differenza che per le opinioni e per le valutazioni espresse (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, cit.), il requisito della verità deve connotare il fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, cit.), almeno quanto al suo nucleo essenziale, che non può essere strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, cit.). Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica» (cfr. sul tema tra le altre Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, in motivazione). La Corte EDU ha sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: e ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo caso necessiti che il nucleo fattuale, da cui muova il giudizio, sia veritiero versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali (cfr. tra le altre sentenza CEDU del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia, § 48). 4. Nella specie, il tessuto argomentativo della sentenza impugnata manifesta una frattura nella esposizione delle ragioni sulla ritenuta verità dell'informazione posta a base della critica. 4.1. La decisione di primo grado spiega, con una diffusa analisi, che l'articolo in rassegna riguarda due vicende distinte, non sovrapponibili (per concordi dichiarazioni testimoniali e ammissione della stessa giornalista - cfr. sentenza di primo grado che menziona una dichiarazione scritta con la quale l'imputata Baroli 6 ha spiegato di aver affrontato nell'articolo "due differenti questioni, seppur analoghe"): il caso del fallimento di EC AL SP;
il caso, diverso, delle imprese del Consorzio Distretto 33. La prima vicenda, peraltro, era quella che trovava maggiore risonanza nel titolo e sottotitolo: "Mr EX non paga i debiti"; "Fallita la prima azienda, strozzata da 2 milioni"; "La EC non ha visto un euro della commessa: libri in Tribunale e 65 persone a casa. Ma gli impegni non onorati sono decine". Secondo il giudice di primo grado il nucleo dei fatti concernenti il fallimento EC AL SP, riportato dalla giornalista nell'articolo (da cui poi prende le mosse la critica), si è rivelato "radicalmente falso": si attribuiva a EX 2015 SP e quindi a US LA (all'epoca in corsa per le elezioni comunali di Milano, non ancora DA) la responsabilità del fallimento di EC AL SP derivante dal mancato pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati della società; quando però EX 2015 SP non aveva alcun rapporto (né diretto, né indiretto) con EC AL SP, la quale aveva partecipato alla realizzazione della galleria di "Cascina Merlata", in esecuzione di un contratto di subappalto ricevuto da Pontexpo s. cons. p.a, che a sua volta lo aveva ottenuto da UT OM SP, una società di Regione Lombardia. Diversamente da quanto riferito nell'articolo, la costruzione della galleria non rientrava, sotto alcun profilo, nella competenza di EX SP che non aveva alcun titolo nella commessa a favore di EC per un valore di 2 milioni di euro. Quella commessa metteva capo a UT lombarda SP. Il Tribunale conclude che, riguardo al caso EC, la giornalista «ha fornito una informazione non veritiera, individuando la stazione appaltante nella EX SP (anziché nella UT OM SP) così attribuendo alla società guidata da LA, erroneamente, la responsabilità del fallimento dell'azienda subappaltatrice ("fallita a causa di un mancato pagamento della commessa con EX SP del valore di 2 milioni di euro. È stata questa la sorte toccata a EC [...])» (così sentenza di primo grado). 4.2. La Corte di appello, con lapidarie affermazioni non supportate da reale apparato argomentativo, relega una simile rappresentazione dei fatti a mere imprecisioni, ritenendo irrilevante l'assenza do un rapporto contrattuale diretto tra EX SP e EC;
così facendo, però, trascura che la questione involge non un profilo marginale ma un punto decisivo: l'effettiva esistenza o meno, tra EX SP e EC, di un qualunque legame (giuridico, economico, finanziario, diretto, indiretto, per "interposizione soggettiva di altre imprese"). Né minimamente si confronta (spiegando le ragioni di un eventuale dissenso) con quanto accertato dal primo giudice: la società EX 2015 era completamente estranea ai contratti di appalto relativi alla costruzione della galleria di "Cascina 7 Menata", ed era parimenti estranea (circostanza agevolmente verificabile attraverso la consultazione di documenti pubblici) alla catena di affidamenti che da EC AL SP risaliva, tramite altre società (tutte esulanti dalla sfera di controllo di EX SP), a UT OM SP (società facente capo a Regione Lombardia), di talché si era rivelato mendace il pe-no fattuale su cui faceva leva la "critica". 5. Il grave vulnus motivazionale riscontrato comportai che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio, ex art. 622, cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 13/07/2023 </SPn>
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile, avv. Francesco Isolabella della Croce, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del responsabile civile e degli imputati, avv. Valentina Ramella, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e ha depositato conclusioni scritte per il responsabile civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36826 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto i giornalisti MA Baroli e IZ EL dai reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo loro rispettivamente ascritti nella veste di autrice dell'articolo e di direttore responsabile, commessi ai danni di US LA. 1.1. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere: - MA Baroli, del reato di cui all'art. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. «poiché, in qualità di autrice dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Libero" in data 12 aprile 2016, offendeva la reputazione di LA US, attribuendogli, quale legale rappresentante della EX 2015 SP, fatti offensivi e contrari al vero;
in particolare attribuiva a LA US e alla EX 2015 SP la responsabilità per il mancato pagamento nei confronti della società EC AL SP (rappresentando, peraltro, la preordinazione dell'insolvenza), nonostante i debiti gravassero su soggetti diversi e autonomi rispetto alla predetta società EX 2015 (segnatamente Pontexpo soc. cons. p.a., UT OM SP)» (capo A) - IZ EL, del reato di cui agli artt. 57, 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948 (capo B) «poiché, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "Libero '', ometteva di esercitare il necessario controllo sui contenuti pubblicati, così permettendo la commissione del reato di cui al capo A)» (capo B) 1.2. Il Tribunale dichiarava la responsabilità degli imputati, osservando, in sintesi, che: l'articolo presentava contenuti diffamatori;
era pacificamente riferibile a US LA (Mr EX) il quale, nel periodo di pubblicazione dell'articolo, stava conducendo la compagna per le elezioni amministrative quale candidato DA del Comune di Milano;
non poteva riconoscersi l'esercizio del diritto di critica, dato che i fatti storici non corrispondevano a verità, in quanto muovevano dalla asserita esistenza di un rapporto debitorio, in realtà inesistente, della società EX SP nei confronti di EC AL SP, poi fallita per grave inadempimento della committente. Condannava gli imputati e il responsabile civile, Editoriale Libero s.rI., anche al risarcimento del danno in favore della parte civile US LA. 1.3. La Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione degli imputati, ha riformato totalmente il precedente giudizio, giungendo a un verdetto assolutorio, fondato sulla ritenuta operatività dell'art. 51 cod. pen., osservando che: «l'articolo in commento riveste una chiara e unica valenza di critica polltica nel cui ambito non può assurgere ad elemento di volontario travisamento della realtà l'indicazione 2 del rapporto diretto tra EX e EC AL SP ovvero l'accostamento, senza adeguate e doverose precisazioni, delle vicende di quest'ultima società con quelle del Consorzio Distretto 33». 2. Avverso l'indicata pronuncia, ricorre la parte civile US LA, tramite il difensore e procuratore speciale avv. Francesco Isolabella, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.. Il ricorrente — dopo aver premesso che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, all'epoca dei fatti non era ancora stato eletto DA di Milano — sostiene che l'articolo in contestazione prende spunto dal fallimento della società EC AL SP per attribuire a EX SP, all'epoca guidata da US LA, la responsabilità di tale evento, determinato dal mancato pagamento dei lavori eseguiti dalla fallita e dagli artifici creati da EX SP (come quello di "subappaltare a società prive di cassa") per sottrarsi o comunque per rallentare il versamento di quanto dovuto. La notizia avrebbe natura preminentemente informativa, non di critica politica e, comunque, riporterebbe un fatto mendace, non colto dalla Corte di appello: EX 2015 SP non ha mai avuto alcun rapporto, né diretto né mediato, con EC AL SP, poiché quest'ultima società aveva eseguito lavori per conto di altra società facente capo a UT OM SP, società appartenente alla Regione Lombardia, enti che nulla avevano a che fare con EX 2015 SP. 3. L'avv. Valentina Ramella, difensore degli imputati, poi nominata difensore anche del responsabile civile, ha trasmesso una articolata memoria con la quale evidenzia i profili di inammissibilità o comunque di infondatezza del ricorso. Sottolinea che il ricorrente mira a sottoporre alla Corte di cassazione una rivalutazione del fatto, a fronte di una sentenza congruamente motivata che ha riconosciuto la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica, facendo leva sull'impegno politico di US LA e sulla intenzione dell'articolo di sottolineare le responsabilità allo stesso ascrivibili "in merito a criticità finanziarie generate, in capo alle imprese sub-appaltatrici, dai mancati pagamenti di EX s.p.a., ossia della società posta al vertice di tale complessa ed articolata piramide operativa predisposta, appunto, per la realizzazione di quanto necessario all'operatività dell'evento di grande importanza economico-politica e sociale sopra citato". Il ricorso della parte civile si esporrebbe inoltre al vizio di genericità per il mancato confronto critico con i passaggi decisionali fondamentali offerti dalla 3 sentenza impugnata: il Tribunale aveva valorizzato, come non veritiero, un elemento marginale non idoneo a ingenerare nel lettore medio un travisamento della informazione;
le vicende narrate nell'articolo presentavano tra loro un evidente legame sostanziale;
a monte delle criticità nei pagamenti delle società appaltatrici vi era EX SP, tanto da indurre l'Anac a richiedere a detta società chiarimenti sulla gestione economica finanziaria dei lavori realizzati per l'EX 2015. 4. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va osservato che viene in rilievo un ricorso proposto per i soli interessi civili. L'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022). stabilisce che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Nella specie, la regola dell'immediato trasferimento al giudice civile, arrestando il vaglio alla ammissibilità dell'imputazione, non torna applicabile ratione temporis, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, «l'innovativa disciplina dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022» (sentenza del 25 maggio 2023, informazione provvisoria, proc. n. 16076/2022, P.C. in proc. D. P. D.). 3. Le censure del ricorrente chiamano in causa il rapporto tra la verità del fatto e la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica esclusa dal Tribunale, ma riconosciuta dalla Corte di appello. La scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395). 4 Invero (come osserva con ricchezza di argomenti Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432), la critica si articola in due momenti logici, che vanno tenuti ben distinti, rappresentati dalla «esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico» e dalle «critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte»: così distinti i due profili della critica, è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili»; di conseguenza, «in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato» (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900; conf. Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in motivazione). Fermo restando, dunque, che «il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534), il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv. 237711, in tema di esimente del diritto di critica giudiziaria;
conf. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904, secondo cui la critica non può essere «fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione»; Sez. 5, n. 26745 del 26/02/2016, Rao). Il giudice di merito deve accertare la verità del fatto oggetto di critica (Sez. 5, n. 3287 del 04/01/2000, Grisini, Rv. 215578), ossia la necessaria correlazione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22%04/2004, Cortese, Rv. 229710). Nell'esercizio del diritto di critica il limite del rispetto della verità riguarda «il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata e ciò proprio nella prospettiva di assicurare che la libera 5 manifestazione del pensiero non trovi ostacolo a causa della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia» (Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696). In sintesi, gli aspetti essenziali, sotto il profilo in esame, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica consistono (cfr. Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, cit.): da un lato, nella distinzione tra «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche» e la valutazione critica di esso (Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, cit.); dall'altro, nel rilievo in forza del quale, a differenza che per le opinioni e per le valutazioni espresse (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, cit.), il requisito della verità deve connotare il fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, cit.), almeno quanto al suo nucleo essenziale, che non può essere strumentalmente travisato e manipolato (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, cit.). Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica» (cfr. sul tema tra le altre Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, in motivazione). La Corte EDU ha sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: e ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo caso necessiti che il nucleo fattuale, da cui muova il giudizio, sia veritiero versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali (cfr. tra le altre sentenza CEDU del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia, § 48). 4. Nella specie, il tessuto argomentativo della sentenza impugnata manifesta una frattura nella esposizione delle ragioni sulla ritenuta verità dell'informazione posta a base della critica. 4.1. La decisione di primo grado spiega, con una diffusa analisi, che l'articolo in rassegna riguarda due vicende distinte, non sovrapponibili (per concordi dichiarazioni testimoniali e ammissione della stessa giornalista - cfr. sentenza di primo grado che menziona una dichiarazione scritta con la quale l'imputata Baroli 6 ha spiegato di aver affrontato nell'articolo "due differenti questioni, seppur analoghe"): il caso del fallimento di EC AL SP;
il caso, diverso, delle imprese del Consorzio Distretto 33. La prima vicenda, peraltro, era quella che trovava maggiore risonanza nel titolo e sottotitolo: "Mr EX non paga i debiti"; "Fallita la prima azienda, strozzata da 2 milioni"; "La EC non ha visto un euro della commessa: libri in Tribunale e 65 persone a casa. Ma gli impegni non onorati sono decine". Secondo il giudice di primo grado il nucleo dei fatti concernenti il fallimento EC AL SP, riportato dalla giornalista nell'articolo (da cui poi prende le mosse la critica), si è rivelato "radicalmente falso": si attribuiva a EX 2015 SP e quindi a US LA (all'epoca in corsa per le elezioni comunali di Milano, non ancora DA) la responsabilità del fallimento di EC AL SP derivante dal mancato pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati della società; quando però EX 2015 SP non aveva alcun rapporto (né diretto, né indiretto) con EC AL SP, la quale aveva partecipato alla realizzazione della galleria di "Cascina Merlata", in esecuzione di un contratto di subappalto ricevuto da Pontexpo s. cons. p.a, che a sua volta lo aveva ottenuto da UT OM SP, una società di Regione Lombardia. Diversamente da quanto riferito nell'articolo, la costruzione della galleria non rientrava, sotto alcun profilo, nella competenza di EX SP che non aveva alcun titolo nella commessa a favore di EC per un valore di 2 milioni di euro. Quella commessa metteva capo a UT lombarda SP. Il Tribunale conclude che, riguardo al caso EC, la giornalista «ha fornito una informazione non veritiera, individuando la stazione appaltante nella EX SP (anziché nella UT OM SP) così attribuendo alla società guidata da LA, erroneamente, la responsabilità del fallimento dell'azienda subappaltatrice ("fallita a causa di un mancato pagamento della commessa con EX SP del valore di 2 milioni di euro. È stata questa la sorte toccata a EC [...])» (così sentenza di primo grado). 4.2. La Corte di appello, con lapidarie affermazioni non supportate da reale apparato argomentativo, relega una simile rappresentazione dei fatti a mere imprecisioni, ritenendo irrilevante l'assenza do un rapporto contrattuale diretto tra EX SP e EC;
così facendo, però, trascura che la questione involge non un profilo marginale ma un punto decisivo: l'effettiva esistenza o meno, tra EX SP e EC, di un qualunque legame (giuridico, economico, finanziario, diretto, indiretto, per "interposizione soggettiva di altre imprese"). Né minimamente si confronta (spiegando le ragioni di un eventuale dissenso) con quanto accertato dal primo giudice: la società EX 2015 era completamente estranea ai contratti di appalto relativi alla costruzione della galleria di "Cascina 7 Menata", ed era parimenti estranea (circostanza agevolmente verificabile attraverso la consultazione di documenti pubblici) alla catena di affidamenti che da EC AL SP risaliva, tramite altre società (tutte esulanti dalla sfera di controllo di EX SP), a UT OM SP (società facente capo a Regione Lombardia), di talché si era rivelato mendace il pe-no fattuale su cui faceva leva la "critica". 5. Il grave vulnus motivazionale riscontrato comportai che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio, ex art. 622, cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 13/07/2023 </SPn>