Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari - in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti. Ne consegue che l'individuazione del destinatario dell'offesa in una determinata persona fisica, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all'onore sociale dell'ente al quale quella persona appartiene, quando - sotto il profilo processuale - la plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando - sotto il profilo sostanziale - l'offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza della qualità di soggetto passivo del reato "de quo" in capo alla Corte dei conti, in quanto le espressioni diffamatorie contestate all'imputato, pur riferite ad un singolo soggetto che vi apparteneva, coinvolgevano l'organo di controllo nella sua totalità)
Commentari • 3
- 1. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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La massima In tema di diffamazione, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente locale possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, sicché quando l'offesa assume carattere diffusivo, incidendo sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, a tale entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo del reato, nonché alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile (Cassazione penale sez. V - 08/10/2021, n. 1059). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 3. La diffamazione e l’aggravante del mezzo della stampa ex art. 595, co.3, Codice PenaleFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/1998, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 30 gennaio 1998
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 191
3. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 25296/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DR EF, nato l'[...] a [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 19.11.96 Letto il ricorso e la sentenza impugnata,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
Sentito il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Giuseppe Antonio Veneziano che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore di parte civile, avv. Carlo Sica che ha chiesto la conferma della sentenza;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Pandiscia che ha chiesto l'annullamento della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26 marzo 1996, DR EF veniva condannato dal Tribunale di Milano alla pena di lire un milione di multa per il delitto di diffamazione aggravata, per aver, rilasciando una intervista pubblicata sul settimanale "Mondo Economico", offeso la reputazione del presidente della Corte dei Conti, Giuseppe Carbone, e del presidente di sezione della stessa Corte, Francesco La Tegola, che aveva eseguito, negli anni 1985-1987,i controlli sulla gestione EFIM e sulla vendita delle società RECOARO e MSC e aveva inviato le relative relazioni al Parlamento - Il DR, ex presidente dell'Efim, aveva accusato il magistrato di aver redatto relazioni non imparziali e aveva dichiarato, tra l'altro, che " spesso i controlli dei rappresentanti della Corte dei Conti presso l'Efim non sono stati svolti in nome della legalità, ma di interessi che non hanno nulla a che vedere con la legalità e che erano stati fatti in malafede". L'imputato veniva condannato anche al risarcimento dei danni morali a favore della parte civile costituita, Presidenza del Consiglio dei ministri/Corte dei Conti, equitativamente liquidati in lire 30.000.000.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello. Entrambe le decisioni ritenevano destinatario della diffamazione - risultante dalla complessiva intervista, contestata come parte integrante della non esaustiva imputazione - sia il dott. Francesco La Tegola, sia la Corte dei Conti, per conto e in nome della quale il presidente pro tempore si era costituito parte civile.
L'imputato ricorreva in cassazione e deduceva il vizio di motivazione in ordine "alla qualità di soggetto passivo del reato nella figura della Corte dei Conti, quale organo nel suo insieme", al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche, limitato all'equivalenza, alla mancata valutazione dell'attenuante della provocazione, e, infine, all'entità del risarcimento dei danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per la configurabilità del reato di diffamazione è necessario che l'offesa sia diretta versa una persona determinata, la cui individuazione incide anche sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela e alla costituzione di parte civile. L'offesa, però, può essere plurioffensiva, ontologicamente, potendo aggredire, nello stesso contesto, una pluralità di beni protetti dalla norma incriminatrice, facenti capo ad una persona fisica o/e a un ente collettivo. La capacità ad essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa, infatti, nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari - in quanto rappresentativi, sia di un interesse collettivo, unitario e indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti. Ne consegue che l'individuazione del destinatario dell'offesa in un determina persona fisica, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all'onore sociale dell'ente al quale quella persona appartiene. Tuttavia, il principio incontra un duplice limite, uno processuale, in quanto la plurioffensività del fatto lesivo deve essere ritualmente contestata, l'altro, di natura sostanziale, nel senso che l'offesa deve essere così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente, per la natura e portata dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo. Questi elementi, e tutti gli altri che la fattispecie offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi, con ragionevole certezza, anche attraverso il procedimento deduttivo, l'inequivoca individuazione di questo ulteriore soggetto, sia in via processuale, come risultato di un accertamento giudiziale, sia in via esogena, come fatto preprocessuale, cioè come percezione immediata che quisque aut aliquot hominum abbia avuto dell'identità dell'offeso. Il reato postula, infatti, l'idoneità della comunicazione, per la completezza dei riferimenti, pur se non necessariamente nominativi, ad essere recepita dai destinatari come offesa specificamente rivolta contra certum hominem laceratum in fama.
La valutazione di questi elementi è un apprezzamento di fatto che, se sostenuto da procedimento congruo e logico, non è sindacabile in sede di legittimità.
Ciò posto, si osserva, nei limiti della questione devoluta, che questi principi venivano correttamente applicati dal giudici del merito che ritenevano soggetto passivo della diffamazione sia il dott. La Tegola, che aveva eseguito i controlli sulla gestione dell'Efim e sulla vendita delle società EC e MC - e sul punto la sentenza non risulta impugnata - sia la Corte dei Conti, quale organo di controllo: "Registro che spesso i controlli dei rappresentanti della Corte vengono svolti, non in nome della legalità, ma di interessi che con la legalità nulla hanno a che vedere". La forma impersonale, la costruzione sintattica della frase, l'uso del plurale, il contesto complessivo dell'intervista, delle domande e risposte, venivano valorizzate dal giudice a quo, con corretto criterio logico-giuridico, per evidenziare un'aggressione diffusa, coinvolgente l'organo di controllo nel suo complesso, e non limitata alle due vicende, concernenti il querelato e il singolo magistrato. Cioè, la denunzia diffamatoria era stata portata su due piani dialettici, vicendevolmente dimostrativi dell'illegalità, nell'intenzione del propalatore: Uno, generale, coinvolgente i controlli dei rappresentanti della Corte, e quindi, l'organo di controllo nella sua totalità. L'altro, particolare e concreto, relativo al magistrato che aveva operato i controlli nelle due vicende che, nel contesto dell'intera intervista, avevano valore, non esclusivo e limitativo, ma sintomatico, di esemplificazione e conferma di quegli interessi illegali che secondo l'intervistato, sarebbero stati perseguiti, solitamente, da quell'organo istituzionale.
Di conseguenza, le ulteriori considerazioni del ricorrente, secondo il quale l'estensione diffamatoria sarebbe esclusa proprio dall'uso dell'avverbio "spesso", che limiterebbe la denunzia ai controlli eseguiti dal dott. La Tegola, si traduce in una censura di merito, peraltro contrastante con la portata logica e la concatenazione dialettica dell'intervista, che non è apprezzabile in questa sede di legittimità.
2 - Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una censura del potere discrezionale del giudice a quo che, correttamente, giustificava il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche all'aggravante, con il riferimento, da un lato, alla gravità del fatto lesivo, incidente negativamente sull'immagine di un organo istituzionale che svolge funzioni previste dalla Costituzione, e, dall'altro, all'intensità del dolo, manifestato con l'invito rivolto al giornalista a non edulcorare l'intervista, consapevolmente resa con vis polemica e offensiva.
3 - Il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca l'attenuante della provocazione, è inammissibile per violazione del divieto del novum e perché ancorato ad una questione di merito, all'apodittica prospettazione, non apprezzabile in questa sede, della "erroneità e falsità del rappresentante" della Corte dei Conti che aveva eseguito i controlli e redatto le relazioni.
4 - Il quarto motivo di ricorso, sostenuto anche dalla tautologica affermazione di parzialità della attività di controllo della Corte dei Conti, è inammissibile
La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali, che è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se rispettosa dell'esigenza di una ragionevole e motivata correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento.
Nella fattispecie, l'obbligo di motivazione veniva adeguatamente adempiuto della sentenza impugnata che giustificava l'entità della liquidazione con la gravità del danno, correlato, da una parte, alla natura e alla diffusività del mezzo usato per commettere il reato - intervista pubblicata su un settimanale specializzato - e, dall'altra, alla risonanza della notizia diffamatoria, coinvolgente un organo istituzionale con funzioni costituzionali. Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive lire 2.370. 000, onorario compreso. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1998