Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, purchè tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia mentre non è necessario che gli elementi acquisiti consentano l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale in Italia per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto la richiesta di consegna relativamente ad un tentato omicidio avvenuto in Belgio ai danni di cittadino straniero, ma ideato in Italia).
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- 2. MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2013, n. 45914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45914 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
4 10 . 1 . 459 14 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1730 Giovanni de Roberto Presidente - CC 12/11/2013 Relatore - Giovanni Conti - Pierluigi Di Stefano R.G.N. 44438/2013 Angelo Capozzi Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UG NI, nato a [...], Georgia, il 16/06/1963 avverso la sentenza del 18/10/2013 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Oliviero de Carolis Villars, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari disponeva la consegna all'a.g. del Regno del Belgio, limitatamente al reato di tentato omicidio, di NI UG, detto CH o Mate, nei cui confronti il Giudice Istruttore del Tribunale di primo grado di Mechelen aveva emesso in data 29 luglio 2013 да mandato di arresto europeo (MAE), incorporante provvedimento cautelare custodiale interno. Rilevava tra l'altro la Corte di appello che per il reato di associazione per delinquere per il quale pure era stata richiesta la consegna sussisteva la preclusione di cui all'art. 18, comma 1, lett. o), della legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo per esso in corso procedimento penale in Italia a carico dell'UG, nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva emesso in data 17 maggio 2013 ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sussistevano invece le condizioni per la consegna relativamente al reato di duplice tentato omicidio in danno di VI MA e AN NU, avvenuto in Mechelen tra il 3 e il 4 agosto 2011, che, pur se ideato in Italia, era stato posto materialmente in essere in Belgio da un cittadino straniero in danno di cittadini stranieri.
2. Ricorre per cassazione l'UG, a mezzo del difensore avv. Oliviero de Carolis Villars, che deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005, in relazione all'art. 6 cod. pen., essendo configurabile, anche con riferimento al reato di tentato omicidio, un caso di rifiuto della consegna, dato che una parte dell'azione risultava essere stata commessa in Italia, non rilevando che essa fosse di per sé priva dei requisiti di idoneità e inequivocità previsti per la configurabilità del tentativo. Infatti l'episodio avvenuto in Belgio era stato posto in essere da membri di una associazione criminosa (clan di Kutaisi del quale l'UG faceva parte) avente sede in Italia (fatto per il quale era qui in corso procedimento penale), contro membri di un'associazione rivale, previa risoluzione, programmazione e organizzazione dell'operazione; e gli esecutori dell'attentato erano partiti da Roma per Bruxelles privi di bagaglio con l'unica e specifica finalità di eseguire una "spedizione punitiva". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve ribadirsi che ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente, a norma dell'art. 6 cod. pen., che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti 2 per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (tra le tante, Sez. 6, n. 16115 del 24/04/2012, G., Rv. 252507; Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519)); fermo restando che la giurisdizione italiana fondata su tale criterio territoriale deve risultare con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 248973). Ne discende che, in tema di mandato di arresto europeo, ove ricorra una simile evenienza, è integrata la previsione del rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69. Non può invero condividersi quanto affermato da Sez. 6, n. 7580 del 25/02/2011, H., Rv. 249233, secondo cui il motivo di rifiuto derivante dalla norma sopra citata sussiste solo quando la "consumazione" dei reati oggetto del MAE sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano e le relative condotte siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'a.g. italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero»: un simile requisito non sembra avere una identificabile base normativa e introduce un criterio discretivo che sovrappone i criteri che presidiano il principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen. con le valutazioni rimesse in via esclusiva al titolare dell'azione penale.
3. Venendo al caso di specie, risulta inequivocabilmente, essendo stato riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, che la risoluzione, programmazione ed organizzazione dell'attentato omicidiario da eseguirsi in territorio estero avvenne da parte di membri di una associazione criminosa avente sede in Italia (clan di Kutaisi), della quale l'UG faceva parte (come si ricava dalla imputazione mossagli dall'a.g. barese) contro membri di un'associazione rivale;
sicché in Italia, appunto, deve riconoscersi essersi realizzato un frammento della condotta, nei termini all'inizio precisati, nulla rilevando che la esecuzione del delitto sia avvenuta in territorio estero.
4. Ricorrendo l'accennata causa di rifiuto della consegna anche per la imputazione di tentato omicidio cui fa riferimento il MAE emesso dall'a.g. belga, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ferma restando beninteso la statuizione di rifiuto della consegna relativa alla imputazione di associazione per delinquere, che non è investita dal presente ricorso. 3 Consegue che copia degli atti e della presente sentenza vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per le determinazioni di sua competenza in ordine all'accennato fatto del tentato omicidio commesso in Mechelen tra il 3 e il 4 agosto 2011, per cui è prospettabile un coinvolgimento di NI UG. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sussistendo la condizione ostativa alla consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005. Ordina trasmettersi copia degli atti e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 12/11/2013. PresidenteGanesGiovanni de Roberto Il Consigliere estensore Giovanni Conti явик DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 NOV 2013, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO) Funzionaria-Res Dott.ssa Sivan 4