Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10057 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
005 7 01 REPUBBLICA ITALIANA POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 8916/99 - Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 9942/99 Cron..22661 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Rep.3351 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 20/04/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPPENA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL-SOLE 24 ORE- per diritti L. 2003 OM IA ES, elettivamente domiciliata in 24 LUG. 2001 il ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE IL CANCELLIERE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CATTELINO 1,5513000 VINCENZO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DF021908 DEOS LL;
- intimata e sul 2° ricorso n° 09942/99 proposto da: DEOS LL, elettivamente domiciliata in 2001 ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato 690 ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la difende, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OM IA ES;
- intimata - avverso la sentenza n. 573/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato CATTELINO Vincenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato Romanelli Guido, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo del ricorso principale, e l'assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale. T -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 13/14 gennaio 1994 AN LLTO conveniva davanti al Tribunale di Aosta AR ER TO ed esponeva: -che con contratto preliminare in data 30 settembre 1992 si era impegnata ad acquistare dalla convenuta un appartamento in Aosta;
-che successivamente era venuta a conoscenza di una convenzione stipulata il 15 gennaio 1986, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, tra il Comune di Aosta e la coop. Sole a r.l., che aveva costruito lo stabile, assegnando poi l'appartamento in questione alla convenuta, in base alla quale era stato previsto il diritto di prelazione del Comune di Aosta ad acquistare l'appartamento ad un prezzo predeterminato;
sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva che venisse diposto in suo favore il trasferimento dell'appartamento ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. al prezzo risultante dalla predetta convenzione o, in via subordinata, che venisse disposto il trasferimento con riduzione del prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. RI ER TO, costituitasi, deduceva 3 che l'attrice non poteva invocare in suo favore gli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata tra il Comune di Aosta e la coop. Sole a r.l. In via riconvenzionale chiedeva che venisse pronunciata la per inadempimento di risoluzione del contratto AN LLTO, con condanna della stessa alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Con sentenza non definitiva in data 8 maggio 1995 il Tribunale di Aosta accoglieva la domanda principale subordinata, dichiarando che AN LLTO aveva diritto alla riduzione del prezzo ex art. 1489 cod. civ. Contro tale decisione RI ER TO proponeva appello principale;
AN LLTO proponeva appello incidentale, dolendosi del accoglimento della domanda ex art. 2932mancato cod. civ. al prezzo risultante dalla convenzione in data 15 gennaio 1986 e del mancato accoglimento della domanda ex art. 1489 cod. civ. anche con riferimento al fatto che risultava che il Comune di Aosta era nudo proprietario dell'appartamento promesso in vendita da RI ER TO. Con sentenza in data 22 maggio 1998 la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado. Per quanto riguarda l'appello principale i giudici ritenevano innanzitutto che di secondo grado RI ER TO invocava infondatamente l'art. 20 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, che aveva previsto l'alienabiltià degli alloggi di edilizia agevolata una volta decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto, dal momento che nella specie non si discuteva di inalienabilità, ma di prelazione. Né si poteva sostenere che il patto di prelazione, in considerazione della sua natura obbligatoria, vincolava soltanto le parti che lo avevano stipulato. Nella convenzione in data 14 gennaio infatti, espressamente previsto che 1986 si era, gli acqirenti ed i loro eventuali aventi causa subentravano nella posizione giuridica del cessionario relativa a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla convenzione. Nella nota di trascrizione, inoltre, si era fatta menzione di tali clausole. Ugualmente infondata, secondo la Corte di appello di Torino, era la tesi sostenuta da RI ER TO, secondo la quale le clausole previste dalla convenzione in data 15 gennaio 1986, da 5 inserire nei successivi atti di trasferimento, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., approvazione nella specie non avvenuta, in quanto, in quanto la norma in questione non trova applicazione nel caso di contratti stipulati per atto pubblico. Contro tale ha proposto ricorso principale, con sette motivi, RI ER TO. Resiste con controricorso AN LLTO, che ha anche proposto ricorso incidentale, con due motivi. Motivi della decisione In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi. Da un punto di vista logico va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso principale, con il quale eRI TE TO ribadisce la tesi secondo la quale fil aptto di prelazione stipulato tra il Comune di Aosta e la cop. Sole s.r.l. non avendo natura reale, non le era opponibile e quindi TO LLTO non poteva invocarlo in suo favore. La doglianza è fondata. La prelazione convenzionale, infatti, a differenza 6 732 cod. civ.,di quella c.d. legale (es.: art. art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590, art. 38 1. 27 luglio 1978 n. 392), ha natura obbligatoria, cioè inter partes;
né può è efficace esclusivamente assumere efficacia reale per la sua trascrizione o per l'assunzione dell'obbligo del soggetto passivo di inserirla negli atti di trasferimento. Con riferimento alla prima ipotesi è sufficiente osservare che la stessa trascrizione sarebbe contra legem, e quindi inidonea a produrre qualsiasi effetto, in considerazione della tipicità degli ai quali prevista la atti con riferimento pubblicità immobiliare. Nel secondo caso non si riesce a vedere come gli aventi causa dalla parte inadempiente potrebbero essere comunque vincolati nei confronti del il diritto di ✓ soggetto in favore del quale prelazione era stato stipulato. Su un piano più generale va, poi, osservato come nel caso di specie la Corte di appello di Torino ha riconosciuto addirittura, senza dare alcuna spiegazione in ordine alla produzione di tale effetto giuridico, il diritto di prelazione non in danno degli aventi causa dall'originario soggetto obbligato (nella specie rispettivamente la coop. 7 Sole s.r.l. e RI ER TO) ed in favore dell'originario titolare del diritto (nella specie il Comune di Aosta), ma in favore di un terzo estraneo all'originaria stipulazione e non avente causa da una delle parti della stessa (nella specie AN LLTO). L'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del primo motivo dello stesso ricorso (con il quale si sostiene la nullità del patto di prelazione all'origine della controversia), del secondo motivo (con il quale si ribadisce la tesi secondo la quale il patto di prelazione, anche volendone ammettere la validità, doveva considerarsi comunque caducato a seguito della entrata in vigore della legge 27 febbraio 1992 n. 179, che ha previsto la libera alienabilità degli alloggi oggetto di assegnazione di edilizia agevolata), del quarto motivo (con il quale si ribadisce la tesi della inopponibilità del patto di prelazione in quanto non espressamente menzionato nella nota di trascrizione dell'atto di acquisto della ricorrente), del quinto motivo (con il quale si ribadisce che il patto di prelazione avrebbe dovuto essere espressamente inserito, ed accettato, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., negli atti di 8 trasferimento), del sesto motivo (con il quale si lamenta il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, con condanna di AN LLTO alla restituzione dell'appartamento ed al risarcimento dei danni); il ricorso incidentale viene ad essere ugualmente assorbito. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione. 60000
P.Q.M
310000 La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti ( gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Roma, 20 aprile 2001. Теле That Tub l G e r i l IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 3 1 1 0 0 DEPOSITATON f.
2.4 LUS 9