Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento; ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Snc F.LLI VE di VE OS e F.LL, in persona del legale rappresentante OS EG, elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina n. 187, presso l'avv. Stefano Agamennone, con l'avv. Pietro Jemina che larappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente ing. Giovanni BiLLa, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162 del Tribunale di Cuneo depositata il 25 maggio 1998 (R.G. n. 202/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Domenico Ponturo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 gennaio/17 febbraio 1998 il Pretore di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dalla s.n.c. F.LL EG avverso il decreto - emesso su ricorso dell'Inps - con il quale era stato ingiunto ad essa società il pagamento della somma di lire 56.304.355 per contributi previdenziali evasi, interessi e sanzioni, in relazione al rapporto di lavoro dipendente intercorso fra la società e OR OM. L'appello proposto dalla soccombente contro tale decisione è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 12/25 maggio 1998. In base alle dichiarazioni fornite dal OM all'Ispettorato del lavoro, poi confermate nel corso del giudizio di primo grado, il giudice del gravame ha ritenuto che le prestazioni lavorative rese dal predetto lavoratore in favore della società per la presenza di un orario fisso di lavoro, per la loro continuità e sistematicità, per la forma fissa della retribuzione, e perché svolte in via esclusiva nei confronti della società e sotto il controllo e la direzione del legale rappresentante di questa, dovevano essere inquadrate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Per la cassazione della sentenza di appello la società soccombente ha proposto ricorso, con due motivi.
L'Inps ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e si deduce, dopo il richiamo alla giurisprudenza in merito all'efficacia probatoria dei verbali redatti dall'ispettorato del lavoro e da funzionari degli enti previdenziali, che essendo le uniche risultanze di causa costituite da apprezzamenti e valutazioni dell'ispettore verbalizzante, insufficienti a giustificare la pretesa dell'ente previdenziale, il giudice del merito avrebbe dovuto accogliere l'opposizione proposta. La censura non può essere accolta. Senza dubbio, come sostiene la società ricorrente rifacendosi a principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga sanzione amministrativa pecuniaria, la fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., del verbale di accertamento dell'infrazione redatto dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, è limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, e non anche al contenuto sostanziale delle dichiarazioni che siano state rese dalle parti o da terzi, la cui veridicità può essere contestata dall'opponente con ogni mezzo.
Ma, come già ha avuto occasione di evidenziare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze lo aprile 1996 n. 2988, 18 giugno 1998 n. 6110 e numerose altre), l'assenza di fede privilegiata in ordine alla verità sostanziale delle dichiarazioni ed agli accertamenti e valutazioni del verbalizzante, non comporta che l'impugnativa renda tali parti del verbale prive di qualsivoglia efficacia probatoria, dovendo, al contrario, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali.
Ed è quanto ha fatto la sentenza impugnata, la quale appunto, esaminate le dichiarazioni rese dal lavoratore OM al verbalizzante, ha ritenuto che le circostanze inerenti al rapporto in questione (orario di lavoro, retribuzione, esecuzione delle prestazioni limitate alla sola manodopera, controllo del datore di lavoro, esclusività delle prestazioni in favore della società EG) fossero attendibili, in quanto il medesimo lavoratore aveva confermato di averle rese agli ispettori del lavoro nel corso degli accertamenti compiuti da costoro, e che, invece, non si dovesse dar credito al successivo tentativo di ridimensionamento di quelle dichiarazioni, fatto dal medesimo OM, nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Non sussiste perciò la denunciata violazione di legge e si deve affermare che la società opponente, senza specificare quali le ragioni di diritto dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito nell'applicare le disposizioni di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., si limita inammissibilmente a contestare la valutazione degli elementi probatori su cui il medesimo giudice ha fondato la sua decisione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. e si assume che il rapporto di lavoro intercorso con il OM non poteva essere qualificato subordinato, in quanto costui era iscritto, alla camera di commercio di Cuneo sin dal 3 giugno 1963, svolgeva lavoro in proprio e senza alcun vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare della società ricorrente, così come confermato dal medesimo lavoratore nell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado. Si critica la sentenza impugnata per avere affermato la natura subordinata del rapporto soltanto in base ai criteri sussidiari dell'osservanza di orario fisso di lavoro e della corresponsione di una retribuzione mensile, determinata sulla base di un compenso orario prestabilito.
Neanche questo motivo è fondato. Relativamente alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. fra le più recenti, le sentenze 13 agosto 2000 n. 11045, 20 dicembre 1999 n. 14343, 10 dicembre 1999 n. 13857, 9 giugno 1998 n. 5710, 8 aprile 1998 n. 36434), in sede di legittimità è sindacabile soltanto la determinazione dei criteri - generali ed astratti relativi alla distinzione fra i due tipi di rapporto, mentre costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione, la valutazione degli elementi idonei a ricondurre il rapporto nell'ambito dell'uno o dell'altro schema contrattuale.
Orbene, il giudice del merito ai fini della qualificazione del rapporto ha fatto riferimento alla subordinazione, evidenziando che il OM nell'eseguire le sue prestazioni lavorative in via esclusiva nei confronti della società odierna ricorrente, era assoggettato al controllo del legale rappresentante della società, il quale verificava l'esecuzione dell'attività lavorativa non solo sotto il profilo, dell'osservanza dell'orario di lavoro, ma anche della regolarità della prestazione.
Accertata la sussistenza dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, il Tribunale ha poi richiamato altri criteri c.d. sussidiari (osservanza di un orario fisso di lavoro, compenso mensile prestabilito su base oraria e non in funzione del risultato raggiunto, fornitura di sola manodopera), valutandoli globalmente con la subordinazione per qualificare il rapporto.
Escluse quindi le dedotte violazione di legge, si deve ritenere anche in relazione a questo secondo mezzo di annullamento, che le censure della società ricorrente tendono inammissibilmente ad una diversa qualificazione del rapporto, in quanto con esse si vuole negare la sussistenza del vincolo della subordinazione sulla base della ricorrenza di altri elementi (iscrizione del OM quale artigiano presso la Camera di commercio di Cuneo in epoca anteriore al rapporto, emissione di fatture per i compensi ricevuti) non esaminati dal giudice del merito o valutati difformemente rispetto alla valutazione ritenuta dalla medesima società.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 180.000, oltre a lire 2.500.000= (duemilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001