Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
La confisca della cauzione, prevista dall'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 per il caso di violazione degli obblighi imposti al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, può essere disposta dallo stesso tribunale che ha applicato detta misura, previo accertamento incidenter tantum della effettiva sussistenza della violazione, senza necessità di attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 13423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13423 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 268
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 026298/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC AN N. IL 24/09/1934;
avverso DECRETO del 28/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
LA CORTE osserva:
Con decreto 28.3.2003, la Corte di Appello di Palermo ha respinto l'appello proposto nello interesse di MI IA avverso il provvedimento del 25.6.2002, con il quale il Tribunale di Agrigento aveva disposto la confisca della cauzione (L. 5.000.000) versata in esecuzione del decreto (datato 10.10.1996) applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (obbligo di soggiorno in Casteltermini).
Provata in fatto la violazione, da parte del MI, dell'obbligo di rispettare l'orario di rientro in Casteltermini imposto in occasione dell'autorizzazione concessagli a partecipare ad una udienza penale in Palermo - fissato in "non oltre due ore dal termine dell'udienza" - poiché egli era rientrato due ore dopo il termine dell'udienza, il giudice di appello ha negato fondamento all'assunto di materiale impossibilità di rispetto della prescrizione conseguente alla utilizzazione, per il ritorno nel luogo di soggiorno obbligato, del servizio di autolinea (Cuffaro) avente orario incompatibile con quello fissato dal provvedimento autorizzativo;
ha rilevato, invero, che da un lato non risultava fornita prova alcuna dell'effettivo uso del servizio di linea e, dall'altro, che in ogni caso il MI non aveva comunicato l'impossibilità di rispetto della prescrizione ne' preventivamente ne' appena fatto rientro in Casteltermini.
Con atto personalmente sottoscritto, il MI propone ricorso per Cassazione, denunciando "violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. e illogicità della motivazione"; assume, infatti, che 1)
la decisione del Tribunale di Agrigento sarebbe stata emessa senza consentire alcun contraddittorio;
2) senza alcun effettivo accertamento del fatto, rimesso al giudice del procedimento sarebbero state unicamente valorizzate la comunicazione 22.4.1999 e la relazione di servizio 1.3.1999 entrambe redatte dai Carabinieri;
3) sarebbe stata illogicamente ignorata "la impossibilità preventiva di conoscere la durata del processo" e "la impossibilità successiva ad utilizzare mezzi diversi dall'unico disponibile". Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, infatti, il ricorrente ripropone ripetitivamente una censura già sollevata in sede di appello ed adeguatamente disattesa, sul rilievo che - a prescindere dalla quaestio iuris risolta con il rinvio al comma 6 dell'art. 3 bis Legge 575/65 che non prevede l'udienza camerale per l'adozione del provvedimento di confisca della cauzione (diversamente da quanto previsto al comma 6^ dell'art. 4 Legge 1423/56 nel procedimento applicativo della misura di prevenzione) - di fatto il Tribunale fissò l'udienza camerale e ne dette avviso al MI che, però, "non ha inteso partecipare al procedimento"; tale argomento tranciante in fatto non forma oggetto di minima censura, sicché il motivo è generico nonché manifestamente infondato. Il motivo sub 2) è manifestamente infondato: la censura che il Tribunale si sarebbe "sostituito" al giudice competente a pronunciarsi in ordine al reato ravvisabile nella violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, invero, ignora l'acquisito insegnamento del giudice di legittimità, richiamato nello stesso provvedimento impugnato, secondo cui, in tema di violazione degli obblighi de quibus, il relativo accertamento, finalizzato a verificare l'ipotesi confisca della cauzione, va fatto incidenter tantum dallo stesso tribunale che ha irrogato la misura e che può disporre la confisca della cauzione, senza necessità di attendere la pronuncia giurisdizionale definitiva relativa al reato ravvisabile nella violazione in Questione (Cass. Sez. 1^, 11.1.1990 n. 21, Sacco;
); nella specie, il principio è applicabile pienamente, vertendosi in ipotesi di "violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione" perché imposti con provvedimento autorizzativo di condotta da tenersi in ossequio all'obbligo di soggiorno.
È soltanto censura di merito quella ulteriore sub 2), essa richiedendo niente più che un diverso apprezzamento degli elementi probatori (che, peraltro, riguardano notizie del fatto in termini che non sono stati neppure contestati); e, infine, è manifestamente infondata la censura sub 3), non essendo minimamente affetta da illogicità la considerazione che l'assunto difensivo circa l'incompatibile orario dei mezzi di servizio pubblico non è stato provato (prova agevole al MI conservando il biglietto di viaggio) e che, in ogni caso, ed anche a prescindere dall'onere dello interessato di accertarsi della concreta possibilità di rispettare le prescrizioni di orario e dalla indimostrata impossibilità di ricorso a mezzi di rientro alternativi (servizi privati), un tale assunto non venne neppure rappresentato al momento di rientro in Casteltermini a dimostrazione della sua sostanziale pretestuosità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di E. 500, 00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi di impugnazione).
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché a versare E. 500, 00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2004