CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2023, n. 26504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26504 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU HE -C.U.I. 03AH1UK- nato il [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Luca Tampieri: Inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26504 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 16 giugno 2022 ha applicato a DO ER la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 73 comma 1 e 73, comma 4, T.U. stup., disponendo anche la confisca della droga, del denaro e di un orologio in sequestro. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.); difetto di motivazione sulla confisca del denaro e dell'orologio. Al ricorrente è stata contestata la detenzione di stupefacenti e il patteggiamento non ha riguardato la confisca del denaro e dell'orologio in sequestro. La confisca è stata disposta in violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, T.0 stup.). La somma di euro 23.925,00 e l'orologio Rolex sono stati considerati profitto del reato, sulla base di elementi congetturali. Non c'è mai stata una contestazione di vendita dello stupefacente. Non sussiste nessun collegamento tra il denaro, l'orologio e il possesso (la detenzione) della droga. Dalla motivazione della sentenza non si comprende la ragione della confisca del denaro;
non sussiste la motivazione del perché la somma e l'orologio dovrebbero essere considerati profitto del reato. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sulla confisca della somma e del Rolex (unico motivo) la sentenza impugnata con motivazione sintetica, ma comunque adeguata rileva che le somme (e l'orologio di valore) non sono altrimenti giustificabili in considerazione delle modeste condizioni economiche del ricorrente ("allo stato degli atti privo di attività reddituale lecita"). Si tratta di una motivazione che richiama la confisca di cui all'art. 85 bis del T.U. stup. (che rimanda all'art. 240 bis cod. pen.). Su quest'aspetto il ricorso non contiene nessuna censura di legittimità limitandosi in modo alquanto generico a ritenere non motivata la confisca. Il riferimento nella sentenza alla confisca ex art. 73, comma 7 bis, T.U. stup. risulta errato, ma questo non ha inciso sul contenuto della decisione, in quanto la motivazione, comunque, riguarda l'incompatibilità del possesso dell'orologio e della somma (C 23.925,00) con le accertate condizioni economiche dell'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/02/2023
lette le conclusioni del PG Luca Tampieri: Inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26504 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 16 giugno 2022 ha applicato a DO ER la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 73 comma 1 e 73, comma 4, T.U. stup., disponendo anche la confisca della droga, del denaro e di un orologio in sequestro. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.); difetto di motivazione sulla confisca del denaro e dell'orologio. Al ricorrente è stata contestata la detenzione di stupefacenti e il patteggiamento non ha riguardato la confisca del denaro e dell'orologio in sequestro. La confisca è stata disposta in violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, T.0 stup.). La somma di euro 23.925,00 e l'orologio Rolex sono stati considerati profitto del reato, sulla base di elementi congetturali. Non c'è mai stata una contestazione di vendita dello stupefacente. Non sussiste nessun collegamento tra il denaro, l'orologio e il possesso (la detenzione) della droga. Dalla motivazione della sentenza non si comprende la ragione della confisca del denaro;
non sussiste la motivazione del perché la somma e l'orologio dovrebbero essere considerati profitto del reato. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sulla confisca della somma e del Rolex (unico motivo) la sentenza impugnata con motivazione sintetica, ma comunque adeguata rileva che le somme (e l'orologio di valore) non sono altrimenti giustificabili in considerazione delle modeste condizioni economiche del ricorrente ("allo stato degli atti privo di attività reddituale lecita"). Si tratta di una motivazione che richiama la confisca di cui all'art. 85 bis del T.U. stup. (che rimanda all'art. 240 bis cod. pen.). Su quest'aspetto il ricorso non contiene nessuna censura di legittimità limitandosi in modo alquanto generico a ritenere non motivata la confisca. Il riferimento nella sentenza alla confisca ex art. 73, comma 7 bis, T.U. stup. risulta errato, ma questo non ha inciso sul contenuto della decisione, in quanto la motivazione, comunque, riguarda l'incompatibilità del possesso dell'orologio e della somma (C 23.925,00) con le accertate condizioni economiche dell'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/02/2023