CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32701 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC AC, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 17/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/02/2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, nell'interesse di IC AC, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del precedente 05/09/2022, di cui, per l'effetto, ha ordinato l'esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del IC, avv.to Sinforosa Anna Lammoglia, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32701 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 11/07/2023 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'azionata impugnativa, posto che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto, non risulterebbe affatto tardiva, in quanto spedita a mezzo raccomandata a/r il 19/09/2022 e, quindi, entro il quindicesimo dalla pronunzia della decisione gravata, come previsto all'epoca dei fatti dall'art. 583 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di IC AC è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato risulta l'unico motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Si osserva, infatti, che, come sostenuto dal ricorrente, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 05/09/2022 non risulta affatto tardivo, in quanto spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno il 19/09/2022 e, quindi, entro il termine dec:adenziale di quindici giorni dalla emissione della decisione gravata, previsto dall'art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per il caso di pronunzia con motivazione contestuale letta in udienza Orbene, prevedendo l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., vigente all'epoca dei fatti, che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, è logico concludere che, nel caso di specie, essa sia tempestiva, posto che, come detto, la raccomandata risulta spedita il 2 19/09/2002, ossia il quattordicesimo giorno dalla pronunzia della sentenza di primo grado. 3. La decisione gravata, che ha dichiarato, viceversa, l'inammissibilità dell'appello in ragione della sua tardività, fonda, quindi, sull'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di decadenza di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. e, per l'effetto, risulta inficiata da un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ne impone l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso 1'11/07/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/02/2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, nell'interesse di IC AC, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del precedente 05/09/2022, di cui, per l'effetto, ha ordinato l'esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del IC, avv.to Sinforosa Anna Lammoglia, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32701 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 11/07/2023 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'azionata impugnativa, posto che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto, non risulterebbe affatto tardiva, in quanto spedita a mezzo raccomandata a/r il 19/09/2022 e, quindi, entro il quindicesimo dalla pronunzia della decisione gravata, come previsto all'epoca dei fatti dall'art. 583 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di IC AC è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato risulta l'unico motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Si osserva, infatti, che, come sostenuto dal ricorrente, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 05/09/2022 non risulta affatto tardivo, in quanto spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno il 19/09/2022 e, quindi, entro il termine dec:adenziale di quindici giorni dalla emissione della decisione gravata, previsto dall'art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per il caso di pronunzia con motivazione contestuale letta in udienza Orbene, prevedendo l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., vigente all'epoca dei fatti, che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, è logico concludere che, nel caso di specie, essa sia tempestiva, posto che, come detto, la raccomandata risulta spedita il 2 19/09/2002, ossia il quattordicesimo giorno dalla pronunzia della sentenza di primo grado. 3. La decisione gravata, che ha dichiarato, viceversa, l'inammissibilità dell'appello in ragione della sua tardività, fonda, quindi, sull'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di decadenza di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. e, per l'effetto, risulta inficiata da un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ne impone l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso 1'11/07/2023