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Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LV OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Giovanni Tedesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3041 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal locale G.i.p. a carico di OL LV, in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capi 65) e 66), ricettazione e illegale detenzione di una pistola Astra, considerata arma da guerra;
- capo 68), illegale detenzione di tre fucili Garand, considerati armi da guerra;
- capo 71), illegale detenzione e messa in vendita di arma da guerra ulteriore. 2. Le condotte ascritte all'indagato erano emerse nell'ambito delle investigazioni relative al sodalizio 'ndranghetista locale, stanziato nel territorio di AN e UN, facente capo a OM DA, NO AL e DE Perronace, alle collegate organizzazioni di narcotraffico e alle relative attività criminose. La provvista indiziaria era integrata da plurime intercettazioni di conversazioni. Dal loro tenore, che il giudice del riesame reputava inequivoco, emergevano la disponibilità delle armi in capo a OL LV, esperto del settore e addentro al relativo illegale commercio, nonché i suoi rapporti con i componenti delle menzionate associazioni per delinquere, tra cui FA NZ. In uno dei dialoghi LV, parlando con NZ, descriveva la pistola Astra, di origine bellica, mentre la scarrellava (come da rumore di sottofondo), dicendo di averla provata la sera prima e di averla trovata perfetta. In altro dialogo NZ riferiva a tale De EL di aver consegnato lui l'arma all'indagato, perché la riparasse. Da successive interlocuzioni, intrattenute tra NZ e terze persone, si evinceva che LV avesse la disponibilità dei fucili Garand, in uso per tutto il secolo scorso all'esercito di leva italiano, e di un'arma da guerra ulteriore, ceduta quest'ultima allo stesso NZ. A riscontro stava la circostanza, per cui le celle radiocellulari, attivate dai terminali telefonici intercettati, impegnavano la zona di Campo Verde (Aprilia), ove si trovava l'abitazione dell'indagato, vicino alla quale, stando al tenore dei dialoghi captati, esisteva il capannone nel quale LV assemblava gli armamenti. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, OL LV ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2 Sostiene il ricorrente esservi un dubbio, non vinto, sull'esatta sua individuazione quale soggetto coinvolto dalle intercettazioni. Queste ultime avrebbero, comunque, un contenuto poco intellegibile e inverosimile e andrebbero maneggiate con la cautela del caso. La zona di Campo Verde sarebbe assai ampia, e non certo coincidente con la sola sua abitazione. L'esistenza del capannone di cui sopra sarebbe indimostrata. Nessun ulteriore riscontro esisterebbe. Le risultanze indiziarie sarebbero dunque scarne e inadeguate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), deve essere dichiarato inammissibile. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - basata essenzialmente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, neppure in ordine all'esatta identificazione dei conversanti (e dei soggetti da questi ultimi chiamati in causa), o all'ubicazione dei luoghi - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni generiche e reiterative, preventivamente confutate dai giudici del riesame, e comunque inidonee ad inficiare, in questa fase e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento da compiersi in giudizio, la solidità del ragionamento giudiziale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Giovanni Tedesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3041 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal locale G.i.p. a carico di OL LV, in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capi 65) e 66), ricettazione e illegale detenzione di una pistola Astra, considerata arma da guerra;
- capo 68), illegale detenzione di tre fucili Garand, considerati armi da guerra;
- capo 71), illegale detenzione e messa in vendita di arma da guerra ulteriore. 2. Le condotte ascritte all'indagato erano emerse nell'ambito delle investigazioni relative al sodalizio 'ndranghetista locale, stanziato nel territorio di AN e UN, facente capo a OM DA, NO AL e DE Perronace, alle collegate organizzazioni di narcotraffico e alle relative attività criminose. La provvista indiziaria era integrata da plurime intercettazioni di conversazioni. Dal loro tenore, che il giudice del riesame reputava inequivoco, emergevano la disponibilità delle armi in capo a OL LV, esperto del settore e addentro al relativo illegale commercio, nonché i suoi rapporti con i componenti delle menzionate associazioni per delinquere, tra cui FA NZ. In uno dei dialoghi LV, parlando con NZ, descriveva la pistola Astra, di origine bellica, mentre la scarrellava (come da rumore di sottofondo), dicendo di averla provata la sera prima e di averla trovata perfetta. In altro dialogo NZ riferiva a tale De EL di aver consegnato lui l'arma all'indagato, perché la riparasse. Da successive interlocuzioni, intrattenute tra NZ e terze persone, si evinceva che LV avesse la disponibilità dei fucili Garand, in uso per tutto il secolo scorso all'esercito di leva italiano, e di un'arma da guerra ulteriore, ceduta quest'ultima allo stesso NZ. A riscontro stava la circostanza, per cui le celle radiocellulari, attivate dai terminali telefonici intercettati, impegnavano la zona di Campo Verde (Aprilia), ove si trovava l'abitazione dell'indagato, vicino alla quale, stando al tenore dei dialoghi captati, esisteva il capannone nel quale LV assemblava gli armamenti. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, OL LV ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2 Sostiene il ricorrente esservi un dubbio, non vinto, sull'esatta sua individuazione quale soggetto coinvolto dalle intercettazioni. Queste ultime avrebbero, comunque, un contenuto poco intellegibile e inverosimile e andrebbero maneggiate con la cautela del caso. La zona di Campo Verde sarebbe assai ampia, e non certo coincidente con la sola sua abitazione. L'esistenza del capannone di cui sopra sarebbe indimostrata. Nessun ulteriore riscontro esisterebbe. Le risultanze indiziarie sarebbero dunque scarne e inadeguate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), deve essere dichiarato inammissibile. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - basata essenzialmente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, neppure in ordine all'esatta identificazione dei conversanti (e dei soggetti da questi ultimi chiamati in causa), o all'ubicazione dei luoghi - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni generiche e reiterative, preventivamente confutate dai giudici del riesame, e comunque inidonee ad inficiare, in questa fase e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento da compiersi in giudizio, la solidità del ragionamento giudiziale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2022