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Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 30501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30501 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LO GI nato il [...] ad [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIOVANNI CANTELLI, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. D'EL CA, per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 06/12/2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza in data 03/11/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deduce: Con l'Avvocato CA D'EL. AO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30501 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/04/2023 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Secondo il ricorrente gli elementi valorizzati dal Tribunale (conversazione ambientale in data 03/06/2021 e dichiarazioni delle persone offese D'Alessio ST e FE CO) non sono idonei a supportare un giudizio di gravità indiziaria. A sostegno dell'assunto vengono compendiati i contenuti della conversazione intercettata a delle dichiarazioni delle persone offese. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare e alla mancata valutazione di elementi che facevano emergere la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione degli arresti domiciliari. Secondo la difesa la motivazione è apparente con riguardo al requisito della concretezza delle esigenze cautelari. Con l'Avvocato Giovanni Cantelli. 1.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 275 comma 3, cod.proc.pen. Anche in questo caso si denuncia l'apparenza della motivazione, in quanto il Tribunale trascura elementi a favore dell'imputato. Sotto tale profilo si evidenzia che EL al momento dell'esecuzione della misura si trovava agli arresti domiciliari e prima ancora era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, così che si trovava privo della libertà personale sin dal 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. I motivi relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili perché non sono stati devoluti al Tribunale con l'istanza di riesame e, pertanto, non possono essere sollevati per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Va ricordato, infatti, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice dell'impugnazione di merito (in questo senso, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). A ciò si aggiunga che il tribunale, pur non essendovi tenuto per la mancanza di censure a tale riguardo, ha puntualmente e adeguatamente illustrato gli elementi conducenti nel senso della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione completa, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità. 2 1.2. Sono altresì inammissibili le doglianze esposte in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari. A tale proposito il tribunale ha spiegato che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. non poteva dirsi superata in ragione della mancanza di qualsivoglia elemento positivo di valutazione, a fronte di elementi di segno contrario, quali la gravità delle condotte contestate, il contesto di criminalità organizzata in cui esse sono maturate e hanno trovato causa e il profilo personale di D'EL, considerato un esponente storico del clan dei casalesi, in ragione delle condanne già riportate per la partecipazione a tale sodalizio criminale, oltre che per fatti estorsivi e per reati in materia di detenzione di armi, commessi con l'aggravante mafiosa. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, caratterizzati da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», i:Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). 1.3. Il ricorso è fondato, invece, in punto di scelta della misura. A tale proposito, la difesa aveva puntualizzato che D'EL al momento dell'esecuzione dell'odierna ordinanza cautelare si trovava agli arresti domiciliari, per altri reati sempre connotati della mafiosità, senza che quegli avesse perpetrato ulteriori delitti, né violato le prescrizioni imposte. Sottolineava, inoltre, come il reato dell'odierna misura cautelare fosse antecedente alla stessa ordinanza cautelare per cui si trovava agli arresti domiciliari, che era stata eseguita nel 2019 a fronte della datazione al 2017 del fatto per cui si ha l'odierno giudizio. Tale obiezione difensiva, con cui venivano opposti al giudice del riesame elementi di valutazione dotati di concretezza e oggettivamente idonei a mettere in discussione il profilo della inadeguatezza di una misura custodiale domiciliare, sono stati del tutto trascurati dal tribunale, che a tale riguardo è rimasto silente, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Da ciò discende che l'ordinanza deve essere annullata limitatamente alla 3 \, scelta della misura cautelare, con rinvio al tribunale per nuovo giudizio sul punto. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIOVANNI CANTELLI, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. D'EL CA, per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 06/12/2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza in data 03/11/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deduce: Con l'Avvocato CA D'EL. AO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30501 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/04/2023 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Secondo il ricorrente gli elementi valorizzati dal Tribunale (conversazione ambientale in data 03/06/2021 e dichiarazioni delle persone offese D'Alessio ST e FE CO) non sono idonei a supportare un giudizio di gravità indiziaria. A sostegno dell'assunto vengono compendiati i contenuti della conversazione intercettata a delle dichiarazioni delle persone offese. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare e alla mancata valutazione di elementi che facevano emergere la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione degli arresti domiciliari. Secondo la difesa la motivazione è apparente con riguardo al requisito della concretezza delle esigenze cautelari. Con l'Avvocato Giovanni Cantelli. 1.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 275 comma 3, cod.proc.pen. Anche in questo caso si denuncia l'apparenza della motivazione, in quanto il Tribunale trascura elementi a favore dell'imputato. Sotto tale profilo si evidenzia che EL al momento dell'esecuzione della misura si trovava agli arresti domiciliari e prima ancora era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, così che si trovava privo della libertà personale sin dal 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. I motivi relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili perché non sono stati devoluti al Tribunale con l'istanza di riesame e, pertanto, non possono essere sollevati per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Va ricordato, infatti, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice dell'impugnazione di merito (in questo senso, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). A ciò si aggiunga che il tribunale, pur non essendovi tenuto per la mancanza di censure a tale riguardo, ha puntualmente e adeguatamente illustrato gli elementi conducenti nel senso della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione completa, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità. 2 1.2. Sono altresì inammissibili le doglianze esposte in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari. A tale proposito il tribunale ha spiegato che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. non poteva dirsi superata in ragione della mancanza di qualsivoglia elemento positivo di valutazione, a fronte di elementi di segno contrario, quali la gravità delle condotte contestate, il contesto di criminalità organizzata in cui esse sono maturate e hanno trovato causa e il profilo personale di D'EL, considerato un esponente storico del clan dei casalesi, in ragione delle condanne già riportate per la partecipazione a tale sodalizio criminale, oltre che per fatti estorsivi e per reati in materia di detenzione di armi, commessi con l'aggravante mafiosa. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, caratterizzati da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», i:Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). 1.3. Il ricorso è fondato, invece, in punto di scelta della misura. A tale proposito, la difesa aveva puntualizzato che D'EL al momento dell'esecuzione dell'odierna ordinanza cautelare si trovava agli arresti domiciliari, per altri reati sempre connotati della mafiosità, senza che quegli avesse perpetrato ulteriori delitti, né violato le prescrizioni imposte. Sottolineava, inoltre, come il reato dell'odierna misura cautelare fosse antecedente alla stessa ordinanza cautelare per cui si trovava agli arresti domiciliari, che era stata eseguita nel 2019 a fronte della datazione al 2017 del fatto per cui si ha l'odierno giudizio. Tale obiezione difensiva, con cui venivano opposti al giudice del riesame elementi di valutazione dotati di concretezza e oggettivamente idonei a mettere in discussione il profilo della inadeguatezza di una misura custodiale domiciliare, sono stati del tutto trascurati dal tribunale, che a tale riguardo è rimasto silente, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Da ciò discende che l'ordinanza deve essere annullata limitatamente alla 3 \, scelta della misura cautelare, con rinvio al tribunale per nuovo giudizio sul punto. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Pre idente