Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso la responsabilità dell'imputato a titolo di diffamazione per avere attribuito, comunicando con più soggetti, alla persona offesa una relazione sentimentale, in costanza di fidanzamento, con un altro uomo, ritenendo tale condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2008, n. 40359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40359 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/09/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 3461
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 17245/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CONSIGLIA, n. il 19/06/1971, (P.C.)
nei confronti di:
1) EL DE, n. il 17/06/1981;
2) LO TO UL, n. il 11/02/1958;
avverso la SENTENZA del 05/03/2008 TRIBUNALE di LATINA - SEZ. DIST. di TERRACINA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Palazzo Virginio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 5 marzo 2008 il Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina - in composizione monocratica ha confermato la decisione assunta dal giudice di pace di Fondi, di assolvere LI Lo CO e RI EL dall'imputazione di diffamazione in danno di CO LA, con la formula "per non avere commesso il fatto".
Secondo l'accusa le due imputate, comunicando con più persone, avevano attribuito alla LA una relazione sentimentale con un altro uomo durante il suo fidanzamento con AN TO. Il giudice di merito ha ritenuto che il comportamento della Lo CO non integrasse il reato, avendo essa comunicato con una sola persona, e che la EL avesse attribuito alla LA un fatto perfettamente lecito, non essendo la fedeltà tra fidanzati un'aspettativa giuridicamente rilevante.
Nella sua qualità di parte civile ha proposto ricorso per Cassazione la LA, per il tramite del difensore munito di procura speciale, deducendo censure riconducibili a due motivi. Col primo motivo la ricorrente impugna il giudizio di liceità espresso dal Tribunale in ordine al fatto oggetto dell'imputazione, essendo comunque lesivo della reputazione il fatto attribuitole, di essere venuta meno all'impegno morale derivante dal fidanzamento. Col secondo motivo deduce l'erroneità dell'assoluzione della Lo CO, per essere sufficiente la comunicazione, anche ad una sola persona, di una notizia destinata ad essere riferita ad altri. Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, pacifico essendo - perché accertato in sede di merito - che la EL abbia diffuso, comunicando con più persone, la notizia di una relazione sentimentale della LA con persona diversa dal fidanzato, va detto che la condotta così realizzata non può essere considerata lecita solo perché il fatto attribuito alla LA non integra la violazione di un vincolo giuridico. È, infatti, lesiva della reputazione altrui non soltanto l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche (assistite o meno da sanzione) o da patti riconosciuti vincolanti dal diritto civile;
ma anche la divulgazione di un comportamento che incontri la riprovazione della communis opinio, alla stregua dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati.
Descrivere la persona, oggetto della reiterata comunicazione con altri, come donna capace di tradire la fiducia del fidanzato, allacciando una relazione sentimentale con un altro uomo, costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione.
La sentenza assolutoria emessa nei confronti della EL, siccome inosservante del suesposto principio deve, pertanto, essere cassata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Non altrettanto è a dirsi dell'assoluzione pronunciata nei confronti della Lo CO. Ed invero, pur dovendosi tener ferma la regula iuris secondo la quale può dar luogo a diffamazione anche la comunicazione con una sola persona, quando la notizia sia destinata, nelle intenzioni del propalante, ad essere riferita almeno ad un'altra persona (v. Cass. 16 giugno 2004, Garino), va detto che nella fattispecie qui rassegnata ciò non si è verificato: il giudice di merito, infatti, in esito a una ricostruzione del fatto basata sulle emergenze probatorie e insindacabile in questa sede, ha accertato che la Lo CO in nessun modo aveva incaricato la sua unica interlocutrice (Caterina Petronelli) di riferire il fatto ad altri soggetti. Viene meno, pertanto, il presupposto fattuale per l'applicazione del principio giuridico invocato dalla ricorrente, onde il ricorso va rigettato nella parte riguardante l'imputata in questione.
P.Q.M.
La Corte annulla agli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di RI EL, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008