Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
сс 68790 E 乙 N 6 8 O 9 I 5 1 Z / . A 4 N / R 6 1 - T 2 S A B . I I R . G . L R .P E L R A D A INNOM E POPOLO3 36 0 / 0 2 T . REPUBBLICA ITALIANA L A E B U D D A B T I I E S 1 R A T N I 3 T E N 1 S R E . I E S A CONTE SUPREMA di CASSAZIONE N E T A M SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Condono fiscale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LE CANTILLO PRESIDENTE R.G.N. 5807/2001 Dott. Nino FICO CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Dott. Vittorio RAGONESI CONSIGLIERE Cron. 7740 Dott. Francesco Antonio GENOVESE CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 21.12.2001 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
LO LE ST e NG CC
- INTIMATI -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 2 3 N. 6875 7 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n.77/99 pubblicata il 24.9.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.12.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso per essere lo stesso manifestamente fondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I contribuenti LO LE EO e NG RI proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trani avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio del Registro di Barletta aveva loro richiesto il pagamento delle ulteriori imposte dovute, in relazione ad un atto di vendita immobiliare, sulla base del maggior valore del cespite determinato dall'UTE. ' Con riferimento a tale ricorso, l'Ufficio comunicava al giudice adito che i ricorrenti avevano presentato istanza di chiusura della lite fiscale. Detto giudice, quindi, dichiarava con ordinanza l'estinzione del giudizio, rigettando poi la richiesta dello stesso Ufficio intesa ad ottenere la revoca di siffatta ordinanza e la fissazione dell'udienza. Avverso la decisione, proponeva appello ancora l'Ufficio, eccependo l'inammissibilità dell'istanza sopra menzionata. La Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza in data 28.5/24.9.1999, respingeva l'appello, assumendo che l'impugnata pronuncia, sorretta da valide argomentazioni logico-giuridiche, non meritasse censura alcuna e dovesse quindi essere confermata. 2 Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un solo motivo di gravame cui non resistono i contribuenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente Amministrazione violazione e falsa applicazione di legge, nonché difetto di motivazione per carenza o insufficienza, denunziando come il giudice a quo abbia errato nel ritenere che nella fattispecie in esame potesse farsi luogo all'applicazione della normativa relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti stimandone la sussistenza di tutte le condizioni ed i presupposti, laddove è invece evidente che il legislatore ha inteso escludere da tale definizione le controversie generate da atti con i quali l'Ufficio richiede il pagamento di un'imposta diversa da quella conseguente ad un maggior valore accertato. E Il motivo è manifestamente fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'atto di liquidazione conseguente alla procedura per l'attribuzione della rendita catastale, ex art. 12 del decreto legge n.70 del 1988, convertito nella legge n.154 del 1988, non costituisce un atto di imposizione o di irrogazione di sanzione, bensì è un atto che si limita ad applicare un'imposta per il valore del bene calcolato senza nessuna discrezionalità, ma sulla base dell'assegnazione della rendita catastale operata dall'UTE, il quale non esercita alcun potere di accertamento, svolgendo un'attività di informazione, frutto di semplice calcolo matematico effettuato su criteri e tabelle predeterminate, sollecitata dalla richiesta del contribuente di avvalersi, ai fini della determinazione 3 dell'imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui al richiamato art. 12, onde, in tema di condono fiscale, non è ipotizzabile una "lite pendente" suscettibile di definizione agevolata, a norma dell'art.2 quinquies del decreto legge n.564 del 1994, convertito nella legge n.656 del 1994, in riferimento all'avviso di liquidazione emesso per effetto della volontà espressa dal contribuente, limitandosi in tal caso l'Amministrazione a recuperare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione del privato e a svolgere perciò un'attività meramente liquidatoria (Cass. 26 giugno 1999, n.6611; Cass. 5 gennaio 2000, n.64; Cass.9 giugno 2000, n.7906; Cass. 28 ottobre 2000, n. 14244; Cass. 18 novembre 2000, n.14914; Cass. 19 dicembre 2000, n.15933; Cass. 30 maggio 2001, n.7410). Pertanto, il ricorso merita accoglimento, onde l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia demandata alla sų cognizione facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al mo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001. IL PRESID NSORE L'ESTENSORE фильт Podo IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo IS MAR. 2002 Oggi. IL CANCELLERE C1 IN IS