Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48917
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Sentenza 11 novembre 2015

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Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento, già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa; sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell'autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48917
    Data del deposito : 11 novembre 2015

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