Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento, già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa; sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell'autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48917 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
48 9 1 7 / 1 5 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. NICOLA MILO - Presidente - N. 1490 Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 32426/2015- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO Dott. ANGELO CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IN N. IL 05/02/1962 avverso la sentenza n. 209/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 09/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario PIHELLI che ha concluso per l'ina whitiva del Neorge Udit i difensor Avv. h Udito, per la parte civile, l'Avv RITENUTO IN FATTO : -a seguito di 1. Con sentenza del 9.2.2015 la Corte di appello di Messina gravame interposto dall'imputato IN VI avverso la sentenza -ha emessa il 25.3.2011 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto ! colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo: Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla 2.1. affermazione di responsabilità, non sussistendo prova certa dalla quale desumere la presenza dell'imputato in contrada S. Filippo alla data del presunto fatto, avendo omesso la Corte di considerare che l'unica emergenza a proposito proveniva dalle dichiarazioni della persona offesa (in relazione al resto) (ex art. 612c.p. che aveva rimesso la querela, non essendo stato svolto alcun accertamento a riguardo da parte della p.g.. E la testimonianza della persona offesa OT non si presenta connotata da attendibilità se si considera il divergente apprezzamento sulla persona dell'imputato in sede di querela rispetto a quanto poi affermato in dibattimento, nonché la circostanza secondo la quale il predetto OT si riferisce a diverso : precedente episodio dal quale erano scaturiti motivi di astio nei confronti dello stesso imputato. Erronea applicazione della legge penale, in relazione al fatto che 2.2. l'imputato si stava recando al lavoro non attraverso la via più breve ma senza impedire qualsiasi controllo alla polizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sull'assorbente secondo motivo.
2. Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, Я necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce 1 specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento, già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa;
sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca ○ modifica dell'autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari (Sez. 1, n. 4338 del 26/02/1997, Natomi, Rv. 207436).
3. Cosicché, non può ravvisarsi l'elemento oggettivo del reato contestato nella circostanza secondo la quale l'imputato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio dove stava ristretto per raggiungere il luogo di lavoro-fu sorpreso in luogo non sito sulla direttrice che conduceva al detto posto di lavoro e, comunque, fuori da tragitto più rapido.
4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, 11.11.2015. Il Consigliere estensore Presidente Nicola Milefor Angelo Capozziпринц и DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 DIC 2015 PREMA BY E BY DIZIARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DI CAS O Z Piere Esposito A N T I S S R O C 2